Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 6 marzo 2026 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, l’Italia ha completato il percorso di adeguamento del proprio ordinamento interno al Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie. Il provvedimento, entrato in vigore il 7 marzo 2026, rappresenta uno dei più significativi interventi legislativi recenti nel campo del diritto ambientale europeo e segna un punto di svolta nella regolazione dell’intero ciclo di vita delle batterie: dalla progettazione all’immissione sul mercato, dalla raccolta fino al recupero dei materiali strategici.

La rilevanza del provvedimento si comprende appieno se si considera il ruolo crescente che le batterie rivestono nella transizione energetica e nella mobilità elettrica. La diffusione dei veicoli a propulsione elettrica, dei sistemi di accumulo di energia rinnovabile e dei dispositivi elettronici portatili ha reso la filiera delle batterie un settore industriale di primaria importanza strategica per l’Unione europea. In questo scenario, il legislatore europeo ha ritenuto necessario superare il precedente quadro normativo — fondato sulla Direttiva 2006/66/CE, ormai abrogata — per introdurre un sistema armonizzato e direttamente applicabile, capace di rispondere alle sfide poste dall’economia circolare e dal Green Deal europeo.

Il D.Lgs. 29/2026 non costituisce, in senso tecnico, un atto di recepimento, poiché il Regolamento (UE) 2023/1542 è direttamente applicabile negli Stati membri ai sensi dell’articolo 288 del TFUE. Si tratta, piuttosto, di un provvedimento di adeguamento e coordinamento dell’ordinamento nazionale, volto a individuare le autorità competenti, disciplinare i profili organizzativi e procedurali rimessi agli Stati membri, definire l’apparato sanzionatorio e garantire la coerenza con la legislazione ambientale interna già vigente, segnatamente con il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Il decreto abroga integralmente il precedente D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che aveva dato attuazione alla direttiva 2006/66/CE in materia di pile e accumulatori.

Struttura e architettura del decreto

Il D.Lgs. 29/2026 si compone di 39 articoli, organizzati in sette Capi, e di due Allegati. L'articolazione riflette un approccio sistematico che copre l'intero spettro della disciplina, dalla governance istituzionale alla vigilanza del mercato, dalla gestione dei rifiuti al sistema sanzionatorio.

Il Capo I (artt. 1-5) contiene le disposizioni generali, tra cui finalità, definizioni, autorità competenti, Tavolo nazionale e immissione sul mercato. Il Capo II (artt. 6-12) disciplina la notifica degli organismi di valutazione della conformità. Il Capo III (artt. 13-17) riguarda gli obblighi degli operatori economici, comprendendo dichiarazione di conformità, marcatura CE e responsabilità. Il Capo IV (art. 18) è dedicato agli appalti pubblici verdi. Il Capo V (artt. 19-33) regola la gestione dei rifiuti di batterie, includendo il registro produttori, la responsabilità estesa del produttore (EPR), la raccolta, il trattamento e il Centro di Coordinamento. Il Capo VI (art. 34) disciplina le sanzioni amministrative. Infine, il Capo VII (artt. 35-39) contiene le disposizioni transitorie e finali.

Il sistema di governance: autorità competenti e Tavolo nazionale

Uno dei contributi più rilevanti del decreto è la precisa individuazione delle autorità nazionali chiamate a dare attuazione al Regolamento europeo. L’articolo 3 attribuisce le competenze a due distinti Ministeri: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è designato quale autorità competente per le attività relative alla gestione dei rifiuti di batterie, alla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclo; il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) esercita le funzioni di autorità di vigilanza del mercato e di autorità di notifica per gli organismi di valutazione della conformità.

Le funzioni di controllo dei prodotti alle frontiere sono affidate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alla Guardia di Finanza, in coerenza con il quadro delineato dal Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato. Si tratta di un assetto istituzionale che rispecchia la duplice dimensione della disciplina: da un lato, la conformità dei prodotti immessi sul mercato; dall’altro, la corretta gestione del fine vita delle batterie.

L’articolo 4 istituisce il Tavolo nazionale batterie, organismo consultivo e di coordinamento che riunisce i principali attori istituzionali e di filiera. Il Tavolo ha il compito di monitorare l’implementazione delle normative relative alla raccolta, gestione e smaltimento delle batterie, di formulare proposte operative e di verificare il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di riciclo e recupero dei materiali.

Immissione sul mercato e libera circolazione

L’articolo 5 del decreto regola l’immissione sul mercato e la libera circolazione delle batterie, stabilendo il principio cardine secondo cui le batterie possono essere immesse sul mercato o messe in servizio esclusivamente se conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2023/1542. Tale conformità deve essere attestata mediante la dichiarazione di conformità UE e la marcatura CE.

Il decreto introduce una significativa clausola di salvaguardia: le batterie legittimamente immesse sul mercato anteriormente al 18 febbraio 2024 — data di inizio dell’applicazione generale del Regolamento — possono continuare a essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio anche successivamente. Si tratta di una disposizione transitoria che tiene conto delle esigenze degli operatori economici e della necessità di evitare perturbazioni improvvise delle catene di approvvigionamento.

Il campo di applicazione del provvedimento è particolarmente ampio: esso riguarda tutte le batterie che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento europeo, senza distinzione di forma, volume, peso o utilizzo. Ciò include le cinque categorie tipologiche introdotte dal Regolamento: batterie portatili, batterie per avviamento, illuminazione e accensione (SLI), batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT), batterie per veicoli elettrici e batterie industriali.

Il sistema di valutazione della conformità

Il Capo II del decreto (articoli 6-12) disciplina in modo dettagliato il sistema di notifica degli organismi di valutazione della conformità. Il MIMIT è designato quale autorità di notifica nazionale, responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure di valutazione, notifica e controllo degli organismi incaricati di verificare la conformità delle batterie alla legislazione di settore.

L’articolo 7 definisce i requisiti che l’autorità di notifica deve possedere per garantire l’assenza di conflitti di interesse e l’imparzialità delle proprie funzioni. L’articolo 8 introduce l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per gli organismi di valutazione della conformità, a copertura della responsabilità civile connessa alle loro attività. L’articolo 9 impone, inoltre, un obbligo di custodia della documentazione relativa ai subappaltatori e alle affiliate, garantendo la tracciabilità e la trasparenza dell’intera catena di valutazione.

Gli obblighi degli operatori economici

Il Capo III (articoli 13-17) dettaglia le responsabilità gravanti su produttori, importatori e distributori di batterie, con un’attenzione particolare a due profili operativi di immediato impatto per le imprese.

Traduzione della dichiarazione di conformità

L’articolo 13 stabilisce che, per le batterie immesse o messe a disposizione sul mercato italiano, la dichiarazione di conformità UE deve essere obbligatoriamente tradotta in lingua italiana. Tale previsione, apparentemente formale, assume un rilievo sostanziale ai fini della corretta informazione delle autorità di vigilanza e degli utilizzatori finali, e il suo mancato rispetto integra una violazione sanzionabile.

Marcatura CE

L’articolo 14 ribadisce e precisa le modalità di apposizione della marcatura CE sulle batterie. La marcatura deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulla batteria stessa. Qualora la natura o le dimensioni del prodotto non lo consentano, essa deve essere riportata sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento. Il decreto specifica inoltre gli ulteriori obblighi in capo agli operatori economici in relazione alla conformità dei prodotti, alla conservazione della documentazione tecnica e alla cooperazione con le autorità di vigilanza.

Appalti pubblici verdi

L’articolo 18, che costituisce l’unica disposizione del Capo IV, introduce il principio degli appalti pubblici verdi (Green Public Procurement) applicato al settore delle batterie. Le stazioni appaltanti sono tenute a considerare, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione, i requisiti di sostenibilità ambientale stabiliti dal Regolamento (UE) 2023/1542, ivi compresi i criteri relativi all’impronta di carbonio, al contenuto di materiali riciclati e alla durabilità dei prodotti. Tale disposizione si inserisce coerentemente nel quadro dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) già previsti dall’ordinamento italiano e contribuisce ad orientare la domanda pubblica verso prodotti a minore impatto ambientale.

La gestione dei rifiuti di batterie: il cuore operativo del decreto

Il Capo V (articoli 19-33) rappresenta il nucleo più corposo e operativamente rilevante del decreto. Esso disciplina l’intero sistema nazionale di raccolta, trattamento e monitoraggio dei rifiuti di batterie, traducendo in strumenti concreti gli obiettivi fissati dal Regolamento europeo.

Il Registro dei produttori di batterie

L’articolo 20 istituisce il Registro dei produttori di batterie, che sostituisce il precedente Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al D.Lgs. 188/2008. L’iscrizione al Registro, da effettuarsi presso la Camera di commercio competente, è obbligatoria per tutti i produttori che immettono batterie sul mercato nazionale, incluse quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o veicoli. Gli oneri di realizzazione e tenuta del Registro sono posti a carico dei produttori stessi. Il decreto prevede inoltre che le autorità possano intervenire affinché i fornitori di piattaforme di e-commerce consentano la vendita esclusivamente a produttori regolarmente iscritti al Registro.

La responsabilità estesa del produttore (EPR)

Il decreto rafforza in modo significativo il principio della responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility – EPR). I produttori di batterie che immettono prodotti sul mercato nazionale per la prima volta sono tenuti a garantire la raccolta dei rifiuti di batterie, il loro trattamento e riciclo, nonché il finanziamento delle attività di gestione. Gli obblighi di EPR possono essere adempiuti individualmente oppure attraverso sistemi collettivi di gestione.

L’articolo 29 introduce una disposizione di particolare rilievo: il produttore, al momento dell’immissione di una batteria sul mercato, è tenuto a prestare un’adeguata garanzia finanziaria destinata a coprire preventivamente i costi per la gestione dei rifiuti in caso di inadempimento degli obblighi o di cessazione definitiva dell’attività. Tale previsione mira a prevenire il fenomeno dei cosiddetti free riders, ossia quei soggetti che si sottraggono agli obblighi di gestione del fine vita scaricando i costi sulla collettività.

Il Centro di Coordinamento Batterie

Il decreto attribuisce un ruolo centrale al Centro di Coordinamento Batterie, già esistente come Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA), che viene ridenominato per riflettere il nuovo quadro normativo. Il Centro svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio della raccolta e della gestione dei rifiuti di batterie sul territorio nazionale, gestisce un registro telematico degli impianti di trattamento ed è responsabile della trasmissione dei dati alle autorità competenti. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (ossia entro il 3 settembre 2026), il Centro dovrà completare l’istituzione del registro telematico e tutti i sistemi — individuali e collettivi — dovranno formalmente aderirvi.

Obiettivi di raccolta e recupero dei materiali

Il nuovo quadro normativo fissa obiettivi progressivamente più ambiziosi in materia di raccolta e recupero dei materiali. Per le batterie portatili, i tassi di raccolta previsti sono del 63% entro il 2027 e del 73% entro il 2030. Particolare attenzione è dedicata al recupero dei materiali strategici contenuti nelle batterie, in primis litio, cobalto e nichel, la cui importanza è destinata a crescere nel contesto della strategia europea di approvvigionamento delle materie prime critiche. La gestione dei rifiuti di batterie assume pertanto una dimensione non solo ambientale, ma anche di politica industriale e di sicurezza degli approvvigionamenti.

Le scadenze chiave del D.Lgs. 29/2026: entro 60 giorni (6 maggio 2026): domanda di riconoscimento dei sistemi individuali già esistenti al MASE. Entro 180 giorni (3 settembre 2026): emanazione dei decreti ministeriali su garanzie finanziarie e statuti-tipo; istituzione del registro telematico degli impianti da parte del Centro di Coordinamento; adesione obbligatoria di tutti i sistemi al Centro. Successivamente: ulteriori 6 mesi per l’adeguamento degli statuti dei consorzi.

L’apparato sanzionatorio

L’articolo 34, unica disposizione del Capo VI, introduce un articolato sistema di sanzioni amministrative pecuniarie, graduate in ragione della gravità della violazione, ferma restando la clausola generale secondo cui le sanzioni si applicano «salvo che il fatto costituisca reato». L’apparato sanzionatorio è concepito come strumento deterrente e proporzionato, in linea con le indicazioni del Regolamento europeo.

In particolare, l'immissione sul mercato di batterie prive del simbolo della raccolta differenziata o della marcatura CE è punita con una sanzione da 10.000 a 150.000 euro. La mancata organizzazione del sistema di raccolta e ritiro dei rifiuti di batterie, o il mancato raggiungimento dei target, comporta una sanzione da 36.000 a 120.000 euro. L'inadempimento da parte del distributore dell'obbligo di ritiro gratuito delle batterie a fine vita è sanzionato da 40 a 200 euro per ciascun rifiuto di batteria. Infine, la vendita su piattaforme online in violazione degli obblighi di registrazione prevede una sanzione da 650 a 2.500 euro.

È essenziale evidenziare che, sebbene le sanzioni introdotte dall’articolo 34 siano di natura esclusivamente amministrativa, il quadro sanzionatorio complessivo non si esaurisce nel decreto. Quando i rifiuti di batterie escono dal ciclo produttivo e diventano formalmente «rifiuti» ai sensi del D.Lgs. 152/2006, essi rientrano nel perimetro del diritto penale ambientale.
Quando la gestione illecita, il trasporto non autorizzato o la violazione delle norme sulla tracciabilità integrano una delle fattispecie penalmente rilevanti previste dal D.Lgs. 152/2006 e richiamate dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, il rischio esce dal piano amministrativo e può estendersi alla responsabilità dell’ente. Le conseguenze per l’impresa, in tal caso, possono estendersi fino all’interdizione dall’esercizio dell’attività o al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. La compliance ambientale diventa, di fatto, compliance penale-organizzativa.

Il passaporto digitale della batteria e la tracciabilità

Uno degli aspetti più innovativi del Regolamento (UE) 2023/1542, destinato a produrre effetti di ampia portata anche nell’ordinamento nazionale, è l’introduzione del passaporto digitale della batteria (Battery Passport). A partire dal 18 febbraio 2027, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh dovranno essere dotate di un passaporto digitale che raccoglie informazioni dettagliate sulla composizione chimica, sull’impronta di carbonio, sul contenuto di materiali riciclati e sulle prestazioni nel tempo.

Questo strumento rappresenta una vera rivoluzione nella tracciabilità dei prodotti industriali. Il passaporto digitale consente di seguire la batteria lungo l’intera catena del valore, dalla produzione alla raccolta, fino al riciclo. Il sistema si integra con gli obblighi di due diligence sulla catena di approvvigionamento delle materie prime, che entreranno in vigore il 18 agosto 2027, e con i requisiti di dichiarazione dell’impronta di carbonio, la cui calendarizzazione progressiva prevede applicazione alle batterie per veicoli elettrici a partire dal febbraio 2025 e alle batterie industriali ricaricabili dal febbraio 2026, secondo il calendario fissato dal Regolamento e dai relativi atti delegati della Commissione.
Il settore delle batterie diventerà così uno dei primi ambiti produttivi completamente tracciati lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, prefigurando un modello estensibile ad altri settori dell’economia circolare.

Il superamento del D.Lgs. 188/2008: un cambio di paradigma

Il passaggio dal D.Lgs. 188/2008 al nuovo quadro normativo composto dal Regolamento (UE) 2023/1542 e dal D.Lgs. 29/2026 non costituisce un mero aggiornamento tecnico, ma segna un cambio di paradigma nella regolazione del settore. La precedente disciplina, fondata sulla Direttiva 2006/66/CE, si concentrava prevalentemente sulla gestione del fine vita delle batterie. Il nuovo sistema, invece, adotta un approccio olistico che abbraccia l’intero ciclo di vita: dalla progettazione (con requisiti di sostenibilità e durabilità) alla produzione (con obblighi di due diligence sulle materie prime), dall’immissione sul mercato (con etichettatura avanzata e QR code) fino alla raccolta e al riciclo (con obiettivi progressivi e tracciabilità digitale).

Anche il campo di applicazione soggettivo si amplia significativamente. La definizione di «produttore» accolta dal Regolamento è particolarmente estesa e comprende non solo i fabbricanti tradizionali, ma anche gli importatori, i distributori che appongono il proprio marchio, e persino i venditori a distanza stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi. Questa ampiezza definitoria è funzionale a garantire che nessun operatore della catena del valore possa sottrarsi agli obblighi di responsabilità estesa.

Le disposizioni transitorie e la fase di transizione

Il Capo VII (articoli 35-39) disciplina la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema. L’articolo 38 prevede l’abrogazione integrale del D.Lgs. 188/2008 a decorrere dal 7 marzo 2026, data di entrata in vigore del nuovo decreto. Tuttavia, il legislatore ha previsto un regime transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi progressivamente: l’attuale Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori resta operativo fino alla completa implementazione del nuovo Registro dei produttori di batterie, la cui attivazione sarà comunicata attraverso il portale del RENAP e il sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente.

Le tempistiche della fase transitoria sono serrate: entro 60 giorni dall’entrata in vigore (6 maggio 2026), i sistemi individuali già esistenti devono presentare domanda di riconoscimento al MASE; entro 180 giorni (3 settembre 2026), il Ministero dovrà emanare i decreti attuativi relativi alle garanzie finanziarie e agli statuti-tipo, e il Centro di Coordinamento dovrà istituire il registro telematico degli impianti di trattamento. I consorzi disporranno poi di ulteriori sei mesi dalla pubblicazione dello statuto-tipo per adeguare i propri statuti. L’articolo 39 prevede, infine, che dall’attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Considerazioni conclusive: verso un nuovo modello industriale

Il D.Lgs. 29/2026 non si limita a tradurre in disposizioni nazionali gli obblighi derivanti dal diritto europeo. Esso rappresenta, piuttosto, l’atto fondativo di un nuovo modello di gestione industriale delle batterie in Italia, in cui sostenibilità, tracciabilità e responsabilità non sono più obiettivi programmatici, ma obblighi giuridici assistiti da sanzioni e sottoposti a verifiche puntuali.

Per le imprese della filiera — produttori, importatori, distributori, operatori della raccolta e del trattamento — il decreto comporta la necessità di un adeguamento multidimensionale: non solo sotto il profilo della gestione dei rifiuti, ma anche in termini di sistemi di registrazione e tracciabilità dei prodotti, di reporting ambientale, di conformità ai requisiti di marcatura e di predisposizione delle garanzie finanziarie. L’integrazione con la normativa sul trasporto delle merci pericolose (ADR) aggiunge un ulteriore livello di complessità, rendendo necessarie competenze sempre più trasversali.

In una prospettiva più ampia, il decreto si inserisce nel processo di trasformazione dell’economia europea verso un modello circolare, in cui il valore dei materiali viene preservato il più a lungo possibile e i rifiuti diventano risorse. La crescente domanda di batterie al litio per la mobilità elettrica e lo stoccaggio di energia rende questa transizione non solo un imperativo ambientale, ma anche una questione di sovranità industriale e tecnologica per l’Unione europea. Il recupero di litio, cobalto e nichel dai rifiuti di batterie è destinato a diventare un pilastro della strategia europea sulle materie prime critiche, riducendo la dipendenza da forniture extraeuropee e rafforzando la resilienza delle catene di approvvigionamento.

Il D.Lgs. 29/2026 si configura, in definitiva, come il tassello nazionale indispensabile per rendere pienamente operativo il Regolamento (UE) 2023/1542, ponendo l’Italia nelle condizioni di rispettare gli ambiziosi obiettivi fissati da Bruxelles e di partecipare attivamente alla costruzione di una filiera europea delle batterie sostenibile, competitiva e circolare. La sfida, per gli operatori economici e per le autorità pubbliche, è ora quella di dare piena ed effettiva attuazione al nuovo quadro normativo nei tempi stringenti previsti dal legislatore.

Il nuovo quadro europeo e nazionale sulle batterie non impatta solo la gestione del fine vita, ma ridisegna obblighi, responsabilità e modelli organizzativi lungo l’intera filiera.

Per produttori, importatori, distributori, operatori del waste management e piattaforme e-commerce, il tema non è più soltanto la compliance ambientale in senso stretto, ma la costruzione di un assetto di governance capace di integrare tracciabilità, responsabilità estesa del produttore, marcatura, registrazione, contrattualistica di filiera e presidio del rischio sanzionatorio.

P&S Legal assiste imprese italiane e internazionali nell’inquadramento strategico-legale di questi profili, nella verifica degli obblighi applicabili e nella progettazione dei relativi modelli di adeguamento.