La tutela immanente al valore economico dei segreti industriali trae la propria giustificazione ontologica nel lungo periodo di crisi economica e finanziaria, tutt’ora in corso, e che ha creato una vera e propria selezione che di fatto ha penalizzato, quando non espressamente estromesso, le aziende meno virtuose. Ne è derivato un travolgimento non soltanto delle imprese caratterizzate da una gestione scriteriata, ma anche quelle che non sono riuscite a proteggere adeguatamente le proprie risorse strategiche (sottese in particolare ai segreti industriali, invenzioni, innovazioni nonché tutte quelle informazioni e conoscenze che costituiscono un vero e proprio patrimonio per ciascuna azienda).

In Italia, il segreto industriale si cristallizza nel d.lgs. 10/02/2005 n. 30 (c.d. “Codice della Proprietà industriale” - CPI -) che, prendendo il posto della vetusta legge Italiana sulle invenzioni (R. D. 1127/1939), modificata nel 1995 con l’introduzione dell’art. 6 bis in recepimento delle disposizioni provenienti dagli Accordi Internazionali del 1994.

Più incisivamente, però, la base normativa di riferimento trova i propri pendant negli art. 98 e 99 cod. prop. Ind., rappresentando le norme de qua il nucleo della disciplina nazionale in materia di protezione del know how e delle informazioni riservate.

Si tratta di precetti ricettivi dei principi stabiliti dalla Dir. UE 2016/943 sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali non divulgate contro l’acquisizione, l’uso e la divulgazione illeciti.

L’art. 98 cod. prop. ind. stabilisce che possono beneficiare della tutela giuridica le informazioni aziendali e tecnico industriali, comprese quelle commerciali ed organizzative, purché rispettino in particolare tre tipologie di criteri:

  1. Segretezza effettiva, cioè le informazioni non devono essere note né facilmente accessibili a persone normalmente informate ed attive nel settore di riferimento.
  2. Il successivo valore economico in quanto segreto, l’informazione dovendo fornire un vantaggio competitivo all’impresa che la detiene, proprio perché non conosciuta dai concorrenti.
  3. Misure ragionevoli di protezione: il soggetto titolare deve avere adottato misure concrete, efficaci e documentabili per proteggere l’informazione. Le misure in questione possono a loro volta includere una molteplicità di attività collaterali, fra cui in particolare gli Accordi di riservatezza (NDA), restrizioni di accesso fisico ed informatico, politicy aziendali sulla confidenzialità, log di tracciamento degli accessi, formazione interna sulla gestione delle informazioni sensibili.

La tutela legale del segreto industriale

La tutela delle misure in questione si articola lungo una linea operativa dotata da requisiti non puramente teorici o formali, bensì effettivamente commisurati alla natura dell’informazione ed al contesto aziendale.

Va da sé come la ragionevolezza delle misure, lungi dall’imporre un livello assoluto di protezione, richieda uno sforzo diligente, coerente e proporzionato.

Il sistema delineato dalle due norme succitate, oltre una tutela passiva, impone un approccio proattivo alla gestione del know how.

L’efficacia della protezione legale è tale solo se l’impresa è in grado di dimostrare, fra l’altro, la tracciabilità delle informazioni riservate all’interno dei flussi aziendali, la consapevolezza dei dipendenti e collaboratori rispetto alla natura confidenziale delle informazioni, l’effettiva implementazione di strumenti di tutela ulteriori

Si tratta di un sistema organico diretto a tutelare la protezione del patrimonio informativo riservato, ancorato ad una nozione sostanziale di segretezza.

Il rispetto dei requisiti normativi, unitamente ad un’efficace governance aziendale delle informazioni, può rappresentare una leva strategia diretta a difendere e valorizzare gli asset immateriali dell’impresa.

L’atteggiamento de qua è del resto corroborato da ricorrenti massime giurisprudenziali (come Cons. Stato, Sez. V, n- 4220/2020 e Cons. Stato, Sez. V, n. 64/2020) che hanno ribadito il ruolo centrale dei segreti commerciali come beni patrimoniali immateriali, qualificandoli come “essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa”. All’uopo richiamate, le due cit. norme (art. 98 e 99 cod. prod. Ind.), dal canto loro confermano come l’ordinamento riconosca piena tutela giuridica alle informazioni in questione, in quanto prodotto della capacità ideativa od acquisitiva della singola impresa.

Conclusioni: le misure contrattuali: obbligo di segretezza, patto di non concorrenza ed NDA

Ulteriore tratto peculiare è la disposizione, da parte delle aziende, di una serie di misure contrattuali attuabili a tutela dei segreti industriali e della posizione di mercato; si tratta invero di misure il cui utilizzo in maniera organica e coordinata avviene in casi oltremodo rari.

Questo perché l’adozione di un’opportuna contrattualistica di segretezza e non concorrenza consente di integrare ulteriori termini d’accordo, come inclusioni al concetto di segreto, restrizioni d’uso, obblighi, penali pecuniarie e scadenze temporali.

Il patto di non concorrenza, inoltre, può avere altresì una propria forma autonoma, avulsa da contratti di lavoro e collaborazione. Questo specifico accordo è contemplato dall’art. 2125 c.c. che prevede regole e limiti ben precisi per sua applicabilità.

Fra tutti i requisiti però spicca quello dell’onerosità, cioè la sussistenza di un adeguato corrispettivo soggetto a contribuzione ai fini pensionistici e del TFR, sotto forma di maggiorazione retributiva mensile o di indennità da corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro. Ulteriormente, il patto di non concorrenza deve altresì garantire al sottoscrittore una capacità redditizia adeguata per tutto il periodo di validità degli obblighi, dovendo salvaguardare le sue potenzialità professionali senza arrecare pregiudizi di carriera o di miglioramento economico.

Infine, merita di essere segnalato il c.d. accordo di non divulgazione, conosciuto internazionalmente come “Non Disclosure Agrement (NDA)”, spesso denominato anche accordo di riservatezza, accordo di confidenzialità o patto di segretezza. E’ un tipo di accordo espressamente volto alla tutela della relazione confidenziale tra le parti, che possono essere costituite da un datore e prestatore di lavoro o da due aziende, tipicamente contraddistinte da diverse dimensioni e forza contrattuale, che si vincolano reciprocamente sulla tutela delle informazioni e dei segreti.

In definitiva, gli obblighi contrattuali di riservatezza, il patto di non concorrenza e l’accordo di non divulgazione sono strumenti di delicata attuazione, non soltanto per la complessità delle clausole da definire e concordare, ma altresì per gli inerenti rischi di compromissione sul nascere di eventuali rapporti di lavoro e collaborazione.

Auspicandone un rigoglioso sviluppo, bisogna osservare come in Italia, in particolare, queste misure di tutela risultano ancora piuttosto rare, sicché le aziende che tentano di introdurle incontrano spesso malumori ed opposizioni da parte di chi le interpreta come una dimostrazione di scarsa fiducia nei loro confronti. In realtà, l’adozione di queste tutele rappresenta una prassi ormai consolidata da diversi anni all’estero, in particolare nel mondo anglosassone, proprio perché oltre a tutelare l’azienda proponente, contribuiscono a regolamentare ed a rafforzare il rapporto di collaborazione e la relazione confidenziale tra le parti.

La corretta identificazione e protezione dei segreti industriali rappresenta oggi un fattore decisivo per la tutela del vantaggio competitivo, la valorizzazione degli asset immateriali e la prevenzione di appropriazioni indebite di know-how.

La definizione di misure ragionevoli di protezione, l’adozione di accordi di riservatezza (NDA), la strutturazione di patti di non concorrenza e la governance interna delle informazioni sensibili richiedono un approccio giuridico integrato e personalizzato.

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