La multiformità dei beni immateriali tutelabili attraverso la disciplina del diritto d’autore ha trovato un recente riconoscimento in un’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino (14.01.2022), che contribuendo all’innovazione dell’ordinamento ha postulato la tutelabilità come opera dell’ingegno di uno studio preliminare improntato alla ristrutturazione di un complesso edilizio.

Questo riconoscimento, seppur come si vedrà fra un attimo dalla tendenziale continuità con gli orientamenti della giurisprudenza in materia, erompe in maniera oltremodo innovativa, avallando l’aforisma di un importante architetto statunitense (Louis Khan) secondo cui “L’architettura non esiste, esistono invece le opere di architettura”.

Nella realtà professionale, le opere di architettura per lo più si declinano in progetti o soluzioni delle opere architettoniche, progetti preliminari, definitivi esecutivi dell’opera, rendering (in formato elettronico) o disegni che incorporano il concept della costruzione o soluzione architettonica.

Rientrano nelle opere dell’architettura anche gli immobili, soprattutto sub specie edifici, gli interior design che formano parte integrante dell’immobile, i parchi ed i giardini, i piani regolatori urbanistici nonché i progetti dell’architettura urbana.

La cit. decisione pertanto, sviluppa e porta a compimento quel diritto pretorio sempre più proteso ad estendere la natura di opera dell’ingegno, anche a progetti di ristrutturazione degli edifici, purché contraddistinti da un minimo di attività creativa dell’autore.

Del resto questi requisiti erano già presenti in nuce all’interno della disciplina sia interna che internazionale, laddove essa ha posto come requisito base per la tutela delle opere e progetti dell’architettura la presenza dell’elemento dell’originalità e delle creatività.

Pertanto un’opera di architettura per soddisfare i requisiti di creatività deve produrre un risultato formale di per sé svincolato dalla soluzione di un problema tecnico – funzionale, non potendosi parlare di creatività quando si fa ricorso a forme necessitate dalla funzione dell’opera da realizzare.

Ne consegue come il carattere creativo, requisito sempre necessario per la tutela, può essere valutato in base alla scelta, coordinamento ed organizzazione degli elementi dell’opera, in rapporto al risultato complessivo conseguito.

Facendo seguito a tali criteri interpretativi, la giurisprudenza nazionale ha così considerato tutelabile da diritto d’autore un progetto preliminare con evidenti profili architettonici ed urbanistici e che non sia soltanto puramente e semplicemente tecnico – ingegneristico, ma anche un’opera di ristrutturazione, riattivazione e consolidamento di uno stabile che abbia un seppur minimo grado di creatività.

Riportando i verba legis, rileva l’art. 1  della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore e che assoggetta a protezione “le opere dell’ingegno di carattere creativo” e, nello specifico, tra esse anche “i disegni e le opere di architettura” (art. 2, n. 5 cit. l. n. 633).

A tali principi se ne aggiungono altri inseriti alla luce di un condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui in particolare il concetto giuridico di creatività al quale si riferisce l'art. 1 legge sul diritto d'autore non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, rappresentando semmai la personale individualizzata espressione di una oggettività appartenente, esemplificativamente, alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia. Tale creatività non può pertanto essere esclusa solo perché l'opera è composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass. 5089/2004 e Id. 23292/2015). Precisamente, un’opera secondo la Suprema Corte, deve intendersi creativa quando possiede compiutezza espressiva e novità obiettiva.

In particolare, inoltre, la giurisprudenza ha affermato come “in tema di diritto d’autore, un progetto o un'opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l'adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara "chiave stilistica", di componenti organizzate e coordinate per rendere l'ambiente funzionale ed armonico, ovvero l'impronta personale dell'autore, è proteggibile quale opera dell'architettura, ai sensi dell'art.5 n. 2 LA, non rilevando il requisito dell'inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l'immobile o il fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore dell'arredamento di interni, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto dalla volontà di dare soluzione ad un problema tecnico da parte dell'autore” (Cass. Civile, sez. I, 30/04/2020, n. 8433).

Alla luce di tali principi, i giudici hanno ritenuto che il progetto architettonico, possedendo i requisiti per beneficiare della tutela sul diritto d’autore, possa quindi beneficiare della tutela sul diritto d’autore, che prevede un sistema di difese e sanzioni civili funzionale alla protezione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera.

Pertanto ed alla luce delle considerazioni effettuate, con l’ordinanza citata il Tribunale di Torino ha statuito come il progetto architettonico preliminare che si connoti come opera dell’ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto di essere tutelato anche quando venga utilizzato autonomamente.