Il D.p.r. n. 146 del 2018 istituisce presso il Ministero dell’Ambiente, la Banca dati gas fluorurati ad effetto serra ed apparecchiature contenenti gas fluorurati.

L’articolo 16 del medesimo provvedimento stabilisce che, al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri previsti dal regolamento dell’Unione Europea n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.

A questo scopo l’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del cit. decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le informazioni relative agli interventi di installazione, manutenzione od assistenza, recupero, riparazione, smantellamento e controllo delle perdite svolti su apparecchiature fisse di protezione antincendio nonché celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero e commutatori elettrici.

L’articolo 21, comma 7 del D.p.r. n. 146/2018 prevede poi che le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del citato decreto, risultino già iscritte al Registro telematico nazionale, debbano conseguire i pertinenti certificati od attestati di cui agli articoli 7,8, e 9 del medesimo decreto entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Ora, guardando dall’interno questo documento speciale, secondo il DPR n. 146/2018, il Registro F–Gas corrisponde ad uno strumento fondamentale per monitorare, all’interno dell’Unione Europea, l’uso per l’appunto degli F– GAS, ossia i gas fluorurati ad effetto serra: idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoro di zolfo (SF6).

Il registro è nato nel 2012 con il D.P.E. 43/2012 ed è stato confermato dal D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che definisce la normativa relativa agli F–GAS e stabilisce le misure idonee per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.

Dal punto di vista contenutistico, esso non è altro se non una banca dati on line che raccoglie le informazioni sugli operatori e le attività che coinvolgono i gas fluorurati (tali tipologie di gas sono utilizzate in diverse applicazioni, come il raffreddamento, la climatizzazione e le apparecchiature elettroniche).

Il Registro è gestito dalle CCIAA territorialmente competenti e può essere suddiviso in sezioni differenti, ognuna delle quali risulta indirizzata a professionisti diversi:

Con il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, a tutti i soggetti coinvolti viene assicurata la pubblicità e la trasparenza delle attività regolamentate dal decreto. Le sue principali funzioni includono in particolare, la tracciabilità delle attività (ovvero di tutte le operazioni che coinvolgono gli F–GAS, dai produttori, importatori e venditori, agli utilizzatori finali), il controllo delle quote (il registro si occupa di monitorare che gli operatori rispettino i limiti imposti dalla legislazione, in questo modo tenendosi conto del livello massimo per le emissioni di gas ad effetto serra) e la promozione di buone pratiche (il registro, incoraggiando l’adozione di tecnologie e procedure più sostenibili per ridurre l’uso di gas F–GAS e promuovere l’efficienza energetica).

L’iscrizione al Registro Nazionale F–GAS è obbligatoria per tutte le imprese e gli operatori che lavorano con gas fluorurati ad effetto serra e cioè, produttori ed importatori, installatori e manutentori, utilizzatori finali, nonché le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Dal punto di vista pratico, l’iscrizione al Registro FGAS, avviene esclusivamente per via telematica, prima di richiedere la certificazione o l’attestazione.

L’accesso alla scrivania telematica avviene dal sito www.fgas.it, mediante un dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione e sottoscrizione o SPID, intestato al titolare della pratica (persona che si iscrive nel caso di pratica di iscrizione di persona fisica o legale rappresentante dell’impresa nel caso di pratica di iscrizione di impresa) o ad un soggetto da esso delegato.

Il soggetto che deve procedere ad un’iscrizione e che non sia in possesso di firma digitale può richiederla alla propria Camera di commercio oppure delegare alla presentazione della pratica un soggetto terzo, munita di firma digitale. In quel caso dovrà sottoscrivere una procura in carta semplice prodotta automaticamente dal registro nel corso della compilazione: tale delega dovrà essere inviata insieme alla pratica.

Obblighi di comunicazione dei Dati da parte delle imprese

Gli obblighi di comunicazione dei dati da parte delle imprese ed ora disciplinati dall’art. 26 del cit. Regolamento 2024 (e per le annate pregresse, dall’art. 19 del precedente Regolamento n. 517/2014), si applicano a ciascuna impresa che ha distrutto idrocarburi o quantitativi di altri gas fluorati ad effetto serra, superiori ad 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente nel corso dell’anno civile precedente; essa, in particolare, comunica alla commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati contenuti nell’allegato IX.

L’apparato sanzionatorio risulta attualmente incapsulato all’interno di una norma dalla portata programmatica e che prescrive agli Stati membri l’obbligo di stabilire le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento, adottando tutte le misure necessarie per assicurare l’applicazione di tali sanzioni.

Con riguardo, invece, all’obbligo di comunicazione per gli anni pregressi, rileva ancora la vecchia disciplina di cui al Capo V del vecchio Regolamento UE N. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che all’art. 19 comma 2, il quale in maniera speculare alla nuova disposizione, prescrive che “ a far data dal 31 marzo 2015 ed ogni anno successivo, ogni impresa che ha distrutto una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente od oltre di gas fluorurati ad effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente, comunica alla commissione i dati di cui all’allegato VII per ciascuna delle sostanze per l’anno civile in questione”.

Se hai bisogno di assistenza legale o consulenza sulle normative relative al Registro F-Gas e al Regolamento (UE) 2024/2195, contattaci.

Il nostro studio legale è specializzato in obblighi di comunicazione dei dati per le imprese, conformità al D.p.r. n. 146/2018 e gestione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra.

Siamo a tua disposizione per offrirti supporto professionale e personalizzato.