La lettera di patronage è un atto che viene utilizzato o per meglio dire rilasciato ad una banca, solitamente dalla società controllante o capogruppo per consentire ad una controllata di ottenere la concessione di un finanziamento.

La funzione di questo istituto, di chiara provenienza anglosassone, sostanzialmente è quella di costituire una garanzia in favore di una società controllata, rassicurando per l’appunto i finanziatori della consistenza finanziaria.

Costituisce a tutti gli effetti una sorta di “paternità morale” della società capogruppo.

Come accadde spesso quando si tratta di “importare” nel nostro sistema istituti nati in contesti differenti, non mancano le difficoltà interpretative riguardo alle conseguenze pratiche dell’utilizzo delle lettere di patronage.

In questi casi frequente è il tentativo di inquadrare l’istituto all’interno di figure già note e utilizzate, in modo da meglio comprenderne il funzionamento e uniformarlo con l’intero sistema legislativo italiano.

Invero l’istituto che più sia avvicina alla lettera di patronage è la fidejussione.

E’ opportuno tuttavia tenere presente che si tratta di due tipologie di atti molto differenti, poiché la lettera di patronage è estremamente più deformalizzata rispetto alla fidejussione: quest’ultima prevede infatti la nascita di un’obbligazione, laddove con la lettera di patronage ciò non si verifica.

Allo stesso modo, la promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.) non è perfettamente sovrapponibile alla lettera di patronage, poiché nessuna promessa viene fatta dal patron, il quale “semplicemente” assicura circa l’affidabilità della controllata, sulla base delle caratteristiche del gruppo.

La lettera di patronage costituisce quindi un istituto con caratteristiche proprie, non direttamente riconducibile ad altri istituti tipici del civil law.

Il connotato principale risiede in concreto nella capacità del patron di dimostrarsi affidabile, o meglio, di rafforzare l’affidabilità della propria controllata.

Questa influenza può essere più o meno incisiva, a seconda delle dichiarazioni rese dal patron a sostegno della controllata.

Si parla in questo senso di patronage forte, quando la capogruppo utilizza tutte le armi a sua disposizione per garantire la capacità economica della controllata.

In questo caso il patronage consiste ad esempio nella dichiarazione di solvibilità, dalla quale emerge chiaramente l’impegno in “prima persona” da parte del patron.

Si tratta di un’ipotesi di patronage molto più simile alla fidejussione o alla promessa del fatto del terzo, rispetto a quanto accade invece nella seconda ipotesi, quella del patronage debole.

Infatti in quest’ultimo caso non vi è una assunzione di obblighi di solvibilità da parte del capogruppo, ma solo di controllo e di comunicazione tempestiva di ogni mutamento all’interno del gruppo in grado di alterare la capacità economica del patrocinato.

Nonostante la difficoltà nel ricondurre il patronage a istituti più tradizionali, è però necessario individuare uno schema all’interno del quale ricondurre questa dichiarazione, soprattutto ai fini dell’individuazione di un’eventuale forma di responsabilità.

Soccorre in tal senso l’art. 1333 che sovente è stato adottato dalla giurisprudenza in caso di difficile interpretazione della lettera di patronage.

L’ipotesi è valida soprattutto in relazione alle lettere di patronage forti, che come si è visto vedono un maggior coinvolgimento da parte del patron.

Le dichiarazioni rese dal patron sono da intendersi quindi come produttive di effetti anche senza l’accettazione esplicita dalla controparte (istituto di credito).

Diverso è il discorso per le lettere di patronage deboli, che non prevedono come suddetto una esplicita assunzione di obblighi di solvibilità.

In questo caso lo schema ideale cui fare riferimento è quello dell’art. 2043 cc.

La motivazione alla base di questo ragionamento è che le dichiarazioni rese dalla capogruppo che inducono un terzo a contrarre, se seguite poi da comportamenti non coerenti con il contenuto della dichiarazione medesima, costituiscono fatto illecito.

Altre volte è stata chiamata in causa la responsabilità precontrattuale, attraverso la violazione degli obblighi di buona fede nelle trattative, poiché le lettere di patronage si formano in fase di trattative e/o negoziazione appunto, e hanno lo specifico scopo di incidere sulla formazione della volontà negoziale, incentivando l’istituto a concedere il credito.

Un’ipotesi particolare, ma non infrequente, è quella del patronage transnazionale.

Quando il gruppo all’interno del quale viene utilizzato questo strumento fa parte di una realtà multinazionale, è facile che la capogruppo debba garantire una propria controllata, appartenente ad un diverso paese.

In relazione a questa ipotesi sono da analizzare due aspetti particolari, quello della competenza in primis e poi la giurisdizione.

Anche in questa circostanza è determinante individuare il tipo di responsabilità che deriva da una lettera di patronage, poiché è il tipo di violazione a definire il diritto applicabile.

Le norme di riferimento sono i Regolamenti Roma I e II: il primo assume rilievo in caso di qualificazione contrattuale del patronage, il secondo in caso di qualificazione extracontrattuale.

Con l’applicazione del Reg. Roma I, in questo caso vige il principio di autonomia contrattuale, ovvero le parti possono decidere sia la normativa statale applicabile, sia indicare il foro competente a decidere sulle eventuali controversie.

Nella realtà dei fatti però, visto che parliamo di un atto che anche nell’ipotesi di strutturazione in forma “forte” non riveste chiaramente la forma di un contratto, è difficile o alquanto improbabile che il patron inserisca nella propria lettera l’elezione di un foro competente per la risoluzione delle dispute.

In questo caso ci si trova di fronte ad un’ipotesi di assenza di scelta della legge applicabile, risolvibile solo facendo ricorso alla Convenzione di Roma del 1980: l’ordinamento competente sarà quindi quello dove ha la sede il patronnant, poiché ritenuto più strettamente collegato alla fattispecie, essendo la “prestazione” eseguita sostanzialmente solo dalla capogruppo.

Dall’altra parte, in quei paesi in cui si segue l’interpretazione della sussistenza di responsabilità extracontrattuale, la legge applicabile e il foro competente saranno individuati nel luogo in cui si è verificato l’evento, con la possibilità per il danneggiato di chiedere l’applicazione della legge dello stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

Tradotto, ciò significa che la banca che ha eventualmente ricevuto informazioni false potrà alternativamente chiedere l’applicazione della legge dello stato in cui ha sede (luogo dell’evento dannoso) o dove ha la sede la capogruppo (luogo dove si è verificato il fatto che ha dato luogo al danno).

Lo stesso Reg. Roma II prevede in ogni caso la possibilità, all’art. 14, che la banca e il patron concordino la legge applicabile per le obbligazioni di natura extracontrattuale.

Aldilà delle evidenti difficoltà interpretative, la lettera di patronage rappresenta un ottimo strumento per la soddisfazione degli interessi economici delle parti coinvolte.

Da un lato, infatti, il patron, che spende la propria affidabilità in favore di una controllata, andando ad aumentare il potenziale e il valore complessivo del gruppo, dall’altra le banche, che possono concedere finanziamenti con la relativa certezza di un ritorno in termine di interessi sugli stessi.

Uno strumento più “snello”, meno formale, tuttavia tempo stesso ugualmente garante degli interessi delle parti in gioco, anche di quella apparentemente più esposta al rischio di inadempimento.