Da ormai alcuni decenni, la figura dell’influencer ha iniziato ad assumere una posizione di particolare centralità, data soprattutto la relativa influenza all’interno delle strategie di marketing aziendali nonché nella comunicazione on line.

Esistono diverse tipologie di influencer, classificabili in base al numero ed altre caratteristiche distintive. In primo luogo ci sono i c.d. “mega influencer” che vantano oltre 1 milione di follower (si tratta per lo più di celebrità o personaggi famosi del web), poi seguono i “macro influencer”, che hanno seguito tra i 100.000 ed un milione di persone, configurandosi come esperti all’interno di un settore specifico; al terzo posto invece figurano i “micro influencer”, relegati tra 10.000 e 100.000 follower e si identificano con una tipologia di pubblico più ristretto e che quindi presuppone un minor numero di follower come naturale riflesso della nicchia di mercato estremamente specialista; alla fine si incontrano i c.d. “nano influencer” con meno di 10.000 followers, identificati per una profonda specializzazione all’interno di una nicchia di mercato estremamente ristretta.

Non si tratta d’una classificazione sterile, avendo anzi rilevanza considerando che a maggiori followers corrispondono usualmente maggiori visualizzazioni, sponsorizzazioni, abbonati/iscritti ai canal YouTube ed altri Social Network che a loro volta potrebbero corrispondere a maggiori entrate economiche per l’influencer, il quale su tali entrate pertanto, dovrebbe adempiere gli oneri fiscalmente rilevanti.

Sicché, questa necessità unita alla declamata capacità di influenzare le decisioni di acquisto e di aggregare rilevanti comunità mediatiche, ha avuto l’effetto di generare un assai rilevante volume d’affari. Consegue pertanto che quando la sua attività approda verso direzioni commerciali stabili, un influencer dall’acquisita professionalità può ricavare agevolmente importi oscillanti da alcune centinaia di migliaia a diversi milioni di euro l’anno.

Metodo di azione congiunto fra Agenzia delle Entrate e GDF

Si comprende pertanto come in perfetta simmetria con quest’immancabile evoluzione, sia iniziata a crescere la necessità di monitorare i relativi flussi di danaro sia da parte dell’Agenzia delle entrate che dalla guardia di finanza.

La crescente attenzione del Fisco, l’introduzione di nuove normative come la DAC7 e la complessità della tassazione internazionale richiedono una gestione fiscale attenta e consapevole oltre che da parte di tutti gli operatori economici, soprattutto da parte degli stessi influencer.

La sinergia fra questi due organi comprimari nel monitoraggio si basa sull’analisi incrociata di dati, nonché sull’esame delle informazioni disponibili nelle banche dati di entrambi gli enti, provenienti da fonti aventi identità multiforme; il c.d. fattore scatenante principale l’attività dei controlli resta comunque quello derivante dalla “sproporzione” tra quanto mostrato sulle piattaforme online (fra cui in particolare YouTube, Instagram, TikTok, OnlyFans ecc. ecc.) e quanto dichiarato.

Dal punto di vista operativo le attività ispettive possono includere accessi, ispezioni, verifiche, acquisizione di documentazioni ed indagini finanziarie, mentre il piano d’azione congiunto tra agenzia delle entrate e guardia di finanza consiste in una pluralità di sequenze e cioè raccolta, incrocio, ispezione, verifiche extrafiscali, nonché inquadramento normativo del reddito percepito dall’influencer.

In definitiva, pertanto, l’eventuale reddito non dichiarato dall’influencer ed emerso a seguito delle suddette fasi di “raccolta, incrocio ed ispezione”, verrà alla fine ricondotto ad una delle 6 categorie di reddito previste dall’art. 6 TUIR. A tal fine verranno considerati il tipo di attività svolta e la forma giuridica, potendosi configurare in definitiva 3 distinte ipotesi alternative e cioè, redditi diversi come attività promozionale occasionale, redditi da lavoro autonomo (attività abituale, anche non esclusiva) ed infine redditi d’impresa (attività abituale ed organizzata come impresa commerciale).

Questo sia dal punto di vista delle imposte sui redditi (artt. 32 e 33 DPR/’73), sia sul lato dell’IVA (artt. 51 e 52 DPR 633/72).

L’intera gamma di dati su cui le operazioni convergono risulta poi acquisita tramite la cooperazione internazionale in materia fiscale, attingendo i due enti alle informazioni reperite on line e deponendo un focus particolare sulla sproporzione tra redditi dichiarati dagli influencer, numero di follower o visualizzazioni sui loro canali ed il loro tenore di vita (come ad esempio la disponibilità di beni di lusso).

Inoltre, la Guardia di Finanza, ampliando il raggio dei controlli oltre gli aspetti puramente fiscali, verifica il rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati personali, diritto d’autore, tutela dei marchi e divieto di pubblicità occulta.

Con l’obiettivo di un monitoraggio a 360° per garantire la legalità e la trasparenza sull’attività degli influencer, i controlli a poco a poco, soprattutto negli ultimi anni, hanno iniziato ad assumere dimensioni oltremodo consistenti; emerge a tal proposito la copiosa attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza di Bologna e che soprattutto nel biennio 2022/23 ha portato al recupero di 11 milioni di euro da 4 influencer bolognesi e cinque digital creator.

Questa tendenza a sua volta riassume quella più generale e che aveva consentito all’Agenzia delle Entrate di puntare i riflettori sui gamer influencer, dove indagini mirate avevano preso di mira i loro guadagni da canali social dedicati al gaming di guisa che le attività di marketing legate ai videogame, messe sotto controllo fiscale, hanno favorito la scoperta di compensi non dichiarati per 1,2 milioni di euro, segnale di un crescente interesse dell’Agenzia delle Entrate verso gli influencer.

La cornice normativa fiscale per gli influencer in Italia

Benché allo stato non sia ancora dato riscontrare una disciplina puntuale ed organica espressamente dedicata alla tassazione degli influencer, e salvo alcune linee di tendenza emergenti da interventi occasionali (si pensi alla Delibera 7/24/CONS dell’AGCOM: Linee-guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del  Testo Unico da parte degli influencer e istituzione di un apposito Tavolo tecnico), sotto un profilo meramente empirico va sottolineato che i redditi prodotti dagli influencer risultano pienamente soggetti a tassazione.

Ai fini delle imposte dirette, i compensi percepiti dagli influencer risultano generalmente inquadrabili all’interno della categoria dei redditi di lavoro autonomo ex art. 53 del TUIR (TU delle imposte sui redditi); derivando dalla natura professionale ed abituale dell’attività svolta, la classificazione come redditi di lavoro autonomo consiste per un verso nella gestione della propria immagine e per un altro, nella creazione di contenuti per promuovere prodotti o servizi (importante sul punto la recente Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Piemonte che, con la sentenza  219/2/2023, ha sottolineato come l’esercizio abituale e professionale della gestione di quell’immagine renda evidente la qualificabilità del reddito come proveniente da un’attività di lavoro autonomo); per la determinabilità del reddito imponibile inquadrato come reddito di lavoro autonomo, si applica l’art. 54 del TUIR che contempla nel reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni la differenza  tra tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso dell’esercizio dell’attività.

Per quanto riguarda il regime gestorio, gli influencer possono optare per diversi regimi fiscali (la cui scelta dipende da diversi fattori, tra cui il volume di ricavi, la struttura dei costi e le prospettive di crescita dell’attività), fra cui in particolare si distinguono: il regime c.d. ordinario con la tassazione IRPEF progressiva a scaglioni, con aliquote comprese dal 23% al 43% sulla base del reddito imponibile e che consente la deduzione integrale delle spese inerenti all’attività ed il regime c.d. forfettario riservato invece a chi, durante l’anno precedente, ha conseguito ricavi o compensi non superiori ad 85.000 euro. Quest’ultima tipologia di regime prevede in particolare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 15% (o del 5% per i primi anni in presenza di specifici requisiti) applicata su una base imponibile determinata forfettariamente, tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività (variabile a seconda del codice ATECO) ai ricavi conseguiti.

Se, viceversa l’attività svolta è stata organizzata in forma d’impresa e/o esercitata per il tramite d’una società commerciale, in queste ipotesi l’influencer produrrebbe indubbiamente redditi d’impresa ex art. 55 TUIR.

Il regime dell'IVA e le altre imposte indirette

Un ulteriore riflesso della qualificazione di influencer come lavoratore autonomo ha la sua rilevanza anche ai fini dell’IVA.

La direttiva IVA 2006/112/CE così come recepita dal DPR 633/1972 (Testo Unico Iva), all’art. 4 stabilisce che “per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva di attività commerciali od agricole, anche senza organizzazione d’impresa”, mentre il successivo art. 5, invece, a propria volta precisa che “per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo”.

Pertanto, gli influencer soggetti ad IVA saranno tenuti anzitutto ad aprire una partita IVA con il codice ATECO specifico per gli influencer. L’INPS, con la Circolare numero 44 del 19-02-2025, ha chiarito che a fare data dal 1° gennaio 2025 è stato istituito il nuovo codice ATECO 73.11.03 – attività di influencer marketing. Successivamente sarà necessario emettere fattura elettronica per i compensi percepiti, con applicazione dell’IVA ordinaria al 22% salvo specifiche esenzioni o regimi speciali. Infine, tenere la contabilità IVA, registrando le fatture emesse e ricevute, liquidando periodicamente l’IVA; presentare le dichiarazioni IVA, sia periodiche (trimestrali o mensili) e annuale ed effettuare infine i versamenti dell’IVA dovuta nei termini prescritti dalla legge.

Come risulta agevole comprendere, la corretta gestione degli adempimenti IVA risulta cruciale nel rapporto tra gli influencer ed Agenzia delle Entrate, il mancato rispetto degli obblighi IVA potendo comportare sanzioni amministrative e, soprattutto, penali.

Sanzioni e conseguenze degli accertamenti fiscali per gli influencer

Le incomprensioni derivanti dal cattivo rapporto fra influencer ed agenzia delle entrate possono avere come esito criticità multiformi. Questo in particolare accade quando l’influencer non adempie correttamente i propri obblighi fiscali; in questa circostanza l’agenzia delle entrate può notificargli un avviso di accertamento, eventualmente preceduto da un invito a fornire chiarimenti, informazioni e/o documenti.

In particolare e con la notifica dell’avviso di accertamento, l’agenzia delle entrate recupera le imposte evase, maggiorate degli interessi di mora, applica sanzioni amministrative per omesso o tardivo versamento delle imposte, infedele dichiarazione od omessa fatturazione (si noti come le sanzioni possono risultare oltremodo elevate, arrivando anche al 240% dell’imposta evasa nei casi più gravi), ed infine può effettuare segnalazioni alla Procura della Repubblica, laddove ravvisi l’applicazione di sanzioni dotate di rilevanza penale. In quest’ultimo caso, in particolare, si tratta di quelle ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sospetti che le violazioni tributarie accertate siano di tale entità da integrare anche uno o più reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 (c.d. Legge sui reati tributari).

In conclusione, onde navigare in modo sicuro all’interno della “digital economy” risulterà necessario affinare la trasparenza, la tax compliance e, soprattutto, l’affidamento ad una consulenza legale specialistica.

Soltanto in questa maniera gli influencer saranno abilitati ad operare nel rispetto della legge, evitare sanzioni, concentrandosi sullo sviluppo della propria attività digitale, costruendo così un rapporto di mutua fiducia con l’Agenzia delle Entrate. Promuovere la vendita dei propri beni e/o servizi, lo si ribadisce, seguendo il corretto comportamento fiscale e previdenziale, risulta cruciale sia per gli influencer e sia per le aziende che se ne avvalgono per promuovere la vendita dei propri beni e/o servizi.

Sarà necessaria, in definitiva, una corretta regolamentazione contrattuale tra la suddetta coppia di soggetti, sempre più protagonisti nella loro dimensione, verso l’attuale scenario economico.

Gestisci correttamente la tua fiscalità da influencer ed evita contestazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Conosci i vantaggi e i limiti del regime forfettario, le soglie di ricavo per il codice ATECO 73.11.03, la distinzione tra prestazione occasionale e partita IVA, l’incidenza di royalties e gifted products su imposte dirette e IVA, e la nuova cooperazione dati con la Guardia di Finanza.

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