La recente pronuncia con cui il Tribunale di Roma (n. 2615 del 4 marzo 2024, sezione IV) ha ridettato la qualificazione fenomenologica degli influencer è destinata a ridisegnare significativamente i criteri con cui le piccole e medie imprese si troveranno a gestire sia i rapporti di lavoro che i relativi contratti.

Di difficile inquadramento già sotto il profilo onomastico, la categoria degli influencer origina da una lunga e risalente consuetudine che a lungo ne ha tacitamente relegato i tratti fisiognomici.

Com’è noto, infatti, per lungo tempo la figura, originariamente evocativa dell’atteggiamento dei Sovrani che dettavano letteralmente legge nelle proprie Corti, plasmando a proprio piacimento i trend sottostanti, innescando autentici sommovimenti estetici che, dalle rispettive cerchie finivano poi per propagarsi all’interno di tutti gli altri strati della popolazione, è rimasta sostanzialmente orfana di una disciplina particolareggiata anche negli anni che si sono susseguiti dal boom economico in avanti.

Soltanto progressivamente, però, ha iniziato a prendere vita un insieme di regole ritenute un cd. “poderoso corpo normativo” la cui osservanza da parte degli influencers si è aggiunta a quella contenuta nel codice di consumo, nel testo sulla pubblicità ingannevole, in quello sulla Digital Chart, nonché nel Codice Civile in caso di concorrenza sleale.

Più esattamente, sempre all’interno della Digital Chart (di cui al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, 71esima Edizione del 30 ottobre 2024), la definizione che si ricava di Influencer trova ragione “Nel caso in cui l’accreditamento di un prodotto o di un brand, posto in essere da celebrity, influencer, blogger, od altre figure femminili di utilizzatori della rete - siano essi umani o virtuali - che con il proprio intervento possano potenzialmente influenzare le scelte commerciali del pubblico (di seguito, collettivamente, “influencer”) abbia natura di comunicazione commerciale in quanto frutto di un accordo con l’inserzionista per il quale l’influencer riceve un corrispettivo (quale ad esempio: denaro, beni, inviti, fruizione di servizi od altro)….

Di portata minore, invece, la definizione contenuta al punto 3.1. dove la qualità di “influencer occasionale” si riscontra “Nel caso in cui il rapporto tra influencer e inserzionista non sia di committenza, ma si limiti all’invio occasionale da parte di quest’ultimo di propri prodotti gratuitamente o per un prezzo di favore…”.

Accanto a quest’evoluzione di diritto positivo le vicende degli influencer hanno poi interessato oltre che le Autorità e gli organi di autodisciplina, soprattutto la giurisprudenza che con alcune importanti letture ne ha ridisegnato natura giuridica e morfologia.

La sentenza del Tribunale di Roma e la riconsiderazione della categoria degli influencer

Un ruolo di primo piano all’interno della descritta cornice è rivestito proprio dalla cit. sentenza n. 2615/2024 che, considerando una promozione svolta in modo stabile e continuativo da parte dell’influencer dei prodotti di un’azienda (in particolare nel caso esaminato una società che si avvaleva di influencer per promuovere e commercializzare on line integratori alimentari, sottoposta a controllo ispettivo, ha ricevuto la contestazione dell’omesso pagamento dei contributi al Fondo di previdenza ed al Fondo indennità Risoluzione Rapporto) ne ha assimilato l’inquadramento a quello di un agente di commercio con correlativo riconoscimento di responsabilità ed obblighi previdenziali.

Indici rivelatori della stabilità e continuità dell’attività promozionale sono stati in particolare desunti dalla natura a tempo indeterminato dei contratti, nonché dal regolare pagamento delle provvigioni.

Punti fermi questi, che a loro volta hanno consentito di specificare che da un lato l’attività di promozione svolta sul web tramite codici sconto personali non è mera pubblicità, ma consente di qualificare il compenso variabile in base agli ordini generati con il codice e completati con successo per conto dell’azienda, ritenendo conseguentemente irrilevanti sia l’assenza di direttive ed istruzioni, essendo l’autonomia e l’indipendenza caratteristiche tipiche anche del rapporto di agenzia, sia le modalità con cui l’influencer induce i followers all’acquisto (non è necessario rivolgersi a ciascuno di loro al fine di sollecitarne l’acquisto).

Infine, ritenendo che sebbene i contratti degli influencer non prevedano una zona geografica specifica, la promozione digitale all’interno di una specifica community di followers è assimilabile ad una zona determinata ex art. 1742 c.c., i giudici romani hanno così dimostrato di percorrere un’interpretazione innovativa idonea a riflettere l’evoluzione delle tecniche di vendita nel contesto digitale, rilevando solo la stabilità e continuità dell’attività di promozione svolta nella community di follower.

Rilevanza pratica della categorizzazione

Conclusivamente per determinare se un influencer dovrà essere considerato o meno agente di commercio, bisognerà giocoforza valutare il caso specifico, verificando come l’attività assunta come paradigma valutativo è stata svolta in concreto.

Pertanto, la frequenza e continuità dei contenuti volti alla promozione dei prodotti/servizi dell’azienda, l’esistenza di un contratto a tempo indeterminato unitamente al regolare pagamento delle provvigioni calcolate sugli ordini conclusi grazie ai codici sconto forniti dagli influencer, sono palesi indici rilevatori di attività di promozione svolta in modo stabile e continuativo, un influencer verrà considerato agente di commercio.

Diversamente se l’attività risulterà occasionale, nonché priva di un vincolo contrattuale stabile, l’influencer sconterà la meno garantista qualifica di procacciatore d’affari.

Si tratta d’un distinguo fondamentale in quanto a differenza dell’agente di commercio, inerente ad una figura contrattuale tipica (art. 1742 ss. c.c.), il procacciatore d’affari, orfano d’una considerazione codicistica, è frutto soltanto della mera elaborazione giurisprudenziale, ricorrendo quando l’agente opera in modo occasionale e senza un vincolo contrattuale a lungo termine, limitandosi a segnalare opportunità d’affari all’azienda, ricevendo una provvigione solo se l’affare viene concluso positivamente ed essendo pertanto privo di concludere contratti in nome dell’azienda, agendo in definitiva come mero intermediario che mette in contatto potenziali clienti con l’azienda.

Pertanto, allorquando si verificano i presupposti appena decritti, configurandosi l’inquadramento come agenti di commercio, le piccole e medie aziende, adeguandosi rapidamente al nuovo orientamento, dovranno assicurarsi di formalizzare i rapporti con gli influencer in conformità con la normativa vigente; questo processo di adeguamento, in particolare, dovrà avvenire soprattutto rivedendo i contratti esistenti con gli influencer e, se l’attività di promozione avrà continuità e stabilità, ponendo in essere un contratto di agenzia.

Più in particolare, si tratterà di una tipologia contrattuale idonea ad includere clausole essenziali come la durata della collaborazione, la descrizione dettagliata delle attività promozionali richieste, i termini di pagamento ed il corrispettivo dovuto, sia in termini di beni/servizi sia in danaro.

Sarà altresì necessario, da parte delle piccole aziende, indurre una regolamentazione all’utilizzo dei marchi aziendali, prevedendo clausole di non concorrenza e stabilendo le modalità di recesso nonché le conseguenze in caso di recesso illegittimo o di violazione degli obblighi contrattuali.

Infine, proprio per evitare di incorrere in pubblicità occulta od ingannevole, sarà opportuno stabilire che l’influencer rispetti l’immagine del brand attraverso linee guida specifiche e monitorare che inserisca tag o hashtag che rivelino la natura promozionale delle immagini

Considerando da un lato l’autonomia degli influencer e dall’altro la rapidità con cui i contenuti social raggiungono un vasto pubblico, sarà importante che l’azienda regolamenti attentamente le modalità di pubblicazione promozionale; il tutto non solo per tutelare l’azienda da possibili sanzioni, ma garantendo anche un rapporto trasparente e regolare con gli influencer, i quali devono essere consapevoli dei propri bisogni contrattuali e retributivi.

Se collabori con influencer che promuovono stabilmente i tuoi prodotti online, verifica subito se ricorrono gli indici che trasformano l’attività in un vero rapporto di agenzia. La recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 2615/2024) equipara l’influencer continuativo a un agente di commercio, con conseguenti obblighi previdenziali e contrattuali. Il nostro studio legale ti aiuta a:

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