Il commercio nei mercati esteri, ed in special modo in Paesi extra UE presenta una serie di criticità idonee ad essere affrontate mediante strumenti opportuni. Siffatte sfere di inferenza, in particolare, con tutte le implicazioni commerciali, giuridiche e finanziarie, richiedono competenze professionali adeguate, interne e/o tramite il supporto advisor specializzato.

Tali strumenti afferiscono all’export finance, ai finanziamenti agevolati per i progetti di internazionalizzazione, alla prestazione di fideiussioni contrattuali, alle coperture assicurative sui rischi commerciali od al recupero di crediti esteri.

In linea di principio ciascuno Stato può regolare la disciplina dei pagamenti inerenti a rapporti commerciali transazionali attraverso diversi tipi di misure, quali la normativa valutaria, quella antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo e quella fiscale, fatti salvi gli impegni assunti nel panorama internazionale.

In linea di principio il criterio guida è dettato dall’art. 63 TFUE, il quale stabilisce a chiare lettere che “sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi…(nonché) vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi. Si tratta di un precipitato normativo suscettibile di essere collegato congiuntamente a quella posta dall’art. 64 TFUE, dove si prevede il mantenimento di talune prestazioni nei riguardi di Paesi terzi e si attribuisce al Consiglio, su proposta della Commissione, la facoltà di porre in essere apposite misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da Paesi terzi ovvero diretti verso di essi”.

Più in generale all’interno del commercio internazionale i pagamenti di somme di denaro non avvengono a pronti e cash, bensì prevalentemente attraverso la rete interbancaria, trattandosi di operazioni canalizzate. Questo fenomeno è diretta conseguenza della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, al monitoraggio fiscale, alla lotta al terrorismo ed al crescente numero di sanzioni internazionali (c.d. embargo) contro determinati Stati, enti od individui; tutte esigenze che hanno indotto gli Stati a regolare con sempre maggiore severità i trasferimenti transazionali di denaro.

Laddove non si tratti di rimesse dirette (cioè di operazioni decanalizzate) sarà necessario utilizzare uno dei tanti strumenti di pagamenti disponibili all’interno del sistema bancario.

 A tal fine viene in questione il Supplier’s credit o credito fornitore. In base alla definizione di cui alla Direttiva n. 98/29/CE “il termine credito fornitore si applica ad un contratto commerciale avente per oggetto l’esportazione di merci e/o servizi originari di uno Stato membro stipulato tra uno o più fornitori ed uno o più acquirenti, ai termini del quale l’acquirente si impegna a pagare il fornitore in contanti o con pagamenti dilazionati”.

Più precisamente, attraverso il c.d. “credito fornitore” (c.d. supplier credit) l’esportatore italiano finanzia un proprio importatore straniero facendosi, a propria volta, finanziare dalla propria banca. Quest’ultima sconta gli effetti cambiari anticipando all’esportatore italiano l’importo dei titoli stessi, dedotto un interesse prestabilito.

Lo scopo per il Paese esportatore è quello di promuovere l’esportazione di beni strumentali e servizi, come prodotti meccanici ed elettrici di produzione nazionale, attrezzature complete e progetti di ingegneria commissionati all’estero.

I prestiti concessi non devono superare il saldo dei costi totali di esportazione, al netto dell’acconto e dei fondi raccolti autonomanente.

Per l’esportatore, per un verso, i canali di finanziamento a disposizione vengono ampliati e dall’altro, i costi di finanziamento del credito per l’esportazione nell’ambito di voci ECA (assicurazione, garanzia o finanziamento diretto) sono molto inferiori a quelli dei prestiti commerciali medi. Poiché l’obiettivo commerciale della ECA dei Paesi esportatori è l’attuazione delle politiche nazionali piuttosto che la realizzazione di profitti, i tassi di premio (o tassi di garanzia) ed il tasso di interesse del prestito risultano sempre inferiori alla media di mercato.

Misure affini (il c.d. buyer’s credit)

Ulteriore sostegno finanziario all’export è il c.d. “credito acquirente” (c.d. buyers’ credit). In questa figura, però, tra l’esportatore italiano e l’importatore straniero si inserisce la banca dell’esportatore italiano la quale stipula un’apposita convenzione finanziaria con l’importatore straniero, aprendo una linea di credito a suo favore. Per suo tramite paga l’esportatore italiano, sicché quest’ultimo riuscirà ad ottenere il proprio pagamento sfuggendo al rischio di credito ed al rischio che Paese che, tramite questa operazione, si è trasferito alla sua banca.

Spesso accade poi che le forniture internazionali vengano regolate nei pagamenti attraverso l’utilizzo di crediti documentari, la cui espressione più comune è la c.d. lettera di Credito.

Si tratta in particolare di uno strumento nato e sviluppato a quello scopo e pertanto ha una funzionalità somma. Inoltre, talvolta accade che l’emissione della LC avvenga da banche minori di paesi remoti, per cui anche le principali banche italiane prive di rapporti di corrispondenza e/o di affidamento con essa. In tal caso sarà richiesta la Conferma presso una banca estera che abbia rapporti con la banca emittente. Una società di advisory finanziario specializzata può reperire banche estere disponibili a fornire Conferma (ed eventuale Sconto) di lettere di credito emesse da banche non in relazione con il sistema bancario italiano.

Attualmente, tuttavia, le operazioni di credito all’esportazione sembrano parzialmente superate da strumenti giuridici più sofisticati che, pur affondando le proprie radici in esse, offrono caratteri di marcata differenziazione e di specializzazione tecnica.

Se la vostra impresa opera sui mercati internazionali o sta valutando operazioni di export finance, la corretta strutturazione del Supplier’s credit, del Buyer’s credit e degli strumenti di pagamento internazionale rappresenta un passaggio decisivo per ridurre il rischio commerciale, ottimizzare i flussi finanziari e garantire piena conformità normativa

Il nostro studio legale assiste esportatori, gruppi industriali e operatori finanziari nella consulenza legale sul credito all’esportazione, nella negoziazione di contratti di fornitura internazionale, nella gestione dei rapporti con banche ed ECA, nonché nella prevenzione dei rischi connessi a sanzioni internazionali, compliance valutaria e recupero crediti esteri

Per una assistenza legale qualificata in materia di export e commercio internazionale, costruita sulle specifiche esigenze del vostro modello di business, potete contattarci per una consulenza legale specialistica su finanziamenti all’export e operazioni transfrontaliere.