Esportazione di rottami metallici extra UE e nuovi obblighi di notifica
Con avviso del 1 dicembre 2025 l’Agenzia delle dogane ha pubblicato la circolare del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) del 25 novembre 2025, che semplifica le modalità di notifica delle esportazioni di rottami metallici ai sensi dell’art. 30 d.l. 21 marzo n. 21 (convertito con modifiche dalla legge 20 marzo 2022, n. 51).
Il documento introduce una piattaforma digitale pensata con la dichiarata finalità di rendere più semplice, chiara e strutturata la procedura di trasmissione delle informazioni richieste almeno sessanta giorni prima dell’avvio delle operazioni di esportazione. La procedura troverà applicazione per le esportazioni di rottami metallici, anche non originari dall’Italia, classificati ai codici doganali 7204, 7404, 7602 e 7902 della Nomenclatura Combinata.
Dal punto di vista procedurale la riforma prevede che dal 15 dicembre 2025 gli operatori dovranno effettuare le notifiche attraverso la nuova piattaforma digitale, accessibile tramite il sistema pubblico di identità digitale.
Mentre la piattaforma è stata resa disponibile il 10 dicembre per consentire agli utenti di familiarizzare con le sue funzionalità, l’attivazione per la ricezione delle notifiche è stata programmata a partire dal 15 dicembre. Medio tempore, invece, dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026 sarà necessario notificare tramite la nuova piattaforma digitale e mediante l’invio del documento PDF e del file Excel generati dalla piattaforma stessa per posta elettronica certificata.
Salvo diverse indicazioni, infine, l’unico canale di riferimento per la trasmissione delle notifiche sarà determinato dalla piattaforma, che assumerà tale destinazione a partire dal 16 marzo 2026.
Esportazione dei rottami metallici fuori dalla UE: i dettagli della disciplina
Il fondamento dell’obbligo di comunicazione preventiva per l’esportazione di rottami metallici al di fuori dell’UE trova la propria collocazione all’interno dell’art. 30 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 (conv. con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 così come successivamente modificato). Si tratta di una disposizione introdotta nell’ambito delle misure urgenti dirette a contrastare gli effetti economici della crisi internazionale, nonché per garantire la disponibilità di materiali strategici per le filiere produttive nazionali.
Indagato nella propria dimensione ontologica, l’art. 30 dl 21/2022 risponde in primis all’esigenza di monitorare i flussi di esportazione dei rottami metallici verso Paesi extra UE. Inoltre esso si caratterizza altresì per la finalità di prevenire carenze di approvvigionamento per le imprese italiane, in particolare nei settori siderurgico e metallurgico, nonche’ per consentire una valutazione preventiva degli impatti che movimenti significativi di rottami potrebbero determinare sul mercato interno.
Per quanto riguarda invece, l’individuazione dei soggetti destinatari dell’obbligo, sono tenuti all’adempimento:
gli operatori economici che intendono esportare rottami metallici al di fuori dell’UE, indipendentemente da forma giuridica, dimensioni o volume dell’operazione, nonché le imprese che effettuano direttamente l’esportazione, nonché i soggetti che la realizzano per conto terzi.
Riguardo, invece, l’oggetto della comunicazione essa riguarda l’esportazione dei rottami metallici rientranti nelle categorie previste dalla normativa doganale e dalla disciplina sui rifiuti, qualunque sia la qualità esportata, la frequenza dell’operazione nonché il Paese di destinazione extra – UE.
Dal punto di vista cronologico, invece, l’art. 30 del cit. dl 21/2022, impone che la notifica sia trasmessa almeno 60 giorni prima della data prevista di avvio dell’operazione di esportazione, e che decorra dal momento della ricezione completa della comunicazione da parte dell’Amministrazione.
Le novità in materia di notifica
La circolare mette in atto una profonda revisione delle procedure relative alla comunicazione preventiva per l’esportazione di rottami metallici verso Paesi extra – UE, sostituendo il precedente sistema basato su invio tramite PEC con una modalità interamente digitale, più chiara e standardizzata.
Dal punto di vista operativo, la principale novità consiste nell’attivazione di una piattaforma informatica dedicata, predisposta congiuntamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Si tratta di una piattaforma deputata a rappresentare l’unico canale ufficiale sia per l’inserimento delle notifiche di esportazione, che per il caricamento della documentazione richiesta, nonché per la gestione del flusso delle comunicazioni tra operatori economici ed amministratori.
Infine, dal punto di vista procedurale l’accesso alla piattaforma richiede l’identificazione dell’operatore tramite sistemi di autenticazione digitale (SPID, CIE o CNS), nonché il collegamento tramite credenziali personali che assicurano l’attribuzione univoca di ogni comunicazione all’impresa o soggetto segnalante.
Sarà altresì essenziale evitare discordanze tra i dati comunicati al sistema informativo e quelli dichiarati all’Agenzia delle dogane per rendere meno difficoltose e più efficienti le attività di monitoraggio, nonché evitare l’avvio di verifiche nei confronti delle imprese da parte degli uffici all’uopo competenti.
Le nuove modalità di notifica preventiva per l’esportazione di rottami metallici verso Paesi extra UE impongono agli operatori un adeguamento tempestivo dei processi di compliance doganale e regolatoria, al fine di evitare ritardi operativi, contestazioni amministrative o blocchi delle operazioni di export.
La corretta gestione degli obblighi previsti dall’art. 30 d.l. 21/2022, l’utilizzo della piattaforma digitale MIMIT–MAECI, nonché il coordinamento tra disciplina doganale, normativa sui rifiuti ed esportazioni transfrontaliere, richiedono un approccio giuridico strutturato e aggiornato.
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