Disegni e modelli: carattere individuale, market approach e utilizzatore informato
La necessità di definire il carattere individuale del disegno o modello rappresenta una delle condizioni poste per la registrabilità dello stesso, prima ancora che dalla normativa nazionale (art. 33 codice della proprietà intellettuale) soprattutto dalla normativa comunitaria (art. 6 Reg. CE n. 6/2002 del 12/12/2001 c.d. RDC su disegni e modelli comunitari). Si tratta, in altri termini, nella capacità di un design di farsi notare per la peculiarità del suo aspetto tale da individuare un contatto privilegiato tra il prodotto e l’utilizzatore informato.
Oltre i numerosi requisiti posti dal cit. art. 33 (cioè che, in particolare, sia in grado di suscitare un’impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la proprietà, prima della data di quest’ultima, prendendo poi in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello), la giurisprudenza ha postulato altresì il c.d. market approach, ritenendo che, per essere tutelabile, la forma debba anche avere una funzione attrattiva cioè tale da indurre il consumatore all’acquisto.
Si tratta, precisamente, della necessità di una forma peculiare idonea ad attirare l’attenzione del consumatore su un determinato prodotto da indurlo così all’acquisto. La filosofia della disciplina in questione risulta tale da incentivare gli investimenti nel campo del design, così da determinare la divulgazione di forme operanti sul mercato quali nuovi strumenti di marketing. Il tutto anche al fine di fronteggiare la concorrenza proveniente dai prodotti realizzati nei Paesi in via di sviluppo dove risultano venduto a prezzi più bassi (emblematica a tal fine la Sentenza di Trib. Bologna 23/04/2009).
L’Utilizzatore Informato
Il carattere individuale del disegno o modello rileva se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello divulgato anteriormente della data di priorità (art. 33 cit. c.p.i.).
Più in particolare, per la giurisprudenza nazionale l’utilizzatore informato è una figura dotata di un’approfondita conoscenza del settore, tale da poter rilevare differenze non visibile ad una rapida occhiata e comunque all’occhio del consumatore generico. Benché non necessitante di specifici studi od approfondimenti, la conoscenza di cui l’utilizzatore informato deve essere dotato presuppone talvolta una qualifica dalla professionalità meno accentuata come ad esempio la conoscenza ottenuta attraverso giornali o riviste, ciò che consente di acquisire informazioni sufficienti a distinguere tra le molteplici imprese, nonché tra le varie linee di tendenza del settore.
Facendo riferimento all’orientamento prevalente, l’utilizzatore informato rappresenta una figura intermedia tra il mero consumatore e l’esperto del ramo. Più in particolare, deve trattarsi pur sempre di un possibile fruitore del prodotto in questione, il cui grado di attenzione sia superiore a quello del consumatore medio od occasionale, perché è maggiormente informato sulla situazione del settore interessato, nonché attento ai dettagli e quindi capace di confrontare più modelli alla luce dell’evoluzione della tecnica. Ancora e sempre la giurisprudenza maggioritaria definisce l’utilizzatore informato come un destinatario del prodotto, non necessariamente professionale, che possiede una conoscenza del settore merceologico del prodotto in quanto attento alle novità del mercato e ben informato dell’offerta disponibile od interessato alla forma del prodotto per motivi professionali o di altro genere.
Dal punto di vista casistico, la giurisprudenza ha, tra l’altro, identificato l’utilizzatore informato: a) in un caso riguardante dispositivi ed apparecchi di segnalazione luminosa ed acustica da installare su veicoli di emergenza, nel professionista che si occupa della scelta e dell’acquisto dei dispositivi di segnalazione luminosa per veicoli, b) in un caso riguardante maniglie poste su ante di mobili da cucina, nel consumatore che legge abitualmente e con attenzione le riviste specializzate del settore, interessato a frequentare le fiere per essere aggiornato sulle novità offerte dai produttori del ramo e comunque grazie ad una propria specifica preparazione è in grado di riconoscere e distinguere il design proprio di un modello ed ancora: c) in un caso disegno o modello relativo ad un prodotto da utilizzare in laboratori dentistici, nel dentista o nell’addetto di laboratorio del settore (Trib. Torino 22/05/2008). La giurisprudenza ha altresì specificato che l’impressione generale deve essere valutata sulla base di un giudizio sintetico, prendendo in considerazione l’interazione complessiva delle singole parti del prodotto in relazione al tutto. Ne risulta come ciò che rileva non è la sommatoria dei singoli elementi, sebbene il quid ulteriore che identifica la forma in via di sintesi e di impressione globale. La valutazione, pertanto, più che basarsi sul giudizio di singoli elementi e delle differenze fra gli stessi, necessita di una comparazione riferita all’aspetto complessivo delle forme.
Perché il disegno o modello successivo sia dotato del requisito del carattere individuale, sarà necessario che differisca in maniera sostanziale dall’anteriore stato della tecnica, trattandosi di differenza qualificata in quanto tale non limitata a circostanze irrilevanti, ma incidente sull’impressione suscitata dal modello.
Il requisito della liceità
Sulla base della disciplina di cui all’art. 33 bis c.p.i. e dell’art. 9 RDC, non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all’ordine pubblico od al buon costume. Con il concetto di ordine pubblico la dottrina ha inteso riferirsi all’insieme dei fondamenti della vita politica ed economica e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico (si citano gli esempi concreti della denigrazione di gruppi etnici o politici, l’offesa al sentimento religioso, la riproduzione di simboli di organizzazioni vietate od anti costituzionali).
Con buon costume, invece, si fa riferimento ai principi etici costituenti la morale sociale in un determinato tempo ed in un determinato luogo. Infine, non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, ratificato con L. 28/04/1976 n. 424, oppure di segni emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato (art. 33 bis, comma 2, c.p.i.).
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