Con l’espressione “right to repair” si indica il diritto dei consumatori di poter far riparare i prodotti lecitamente acquistati da un tecnico di propria scelta ovvero di poterli riparare autonomamente.

Dal punto di vista del consumatore, il diritto alla riparazione esprime il diritto all’esercizio “in modo pieno” della proprietà, quale modalità di godimento della cosa (art. 832 c.c.).

Il tema del right to repair nasce, infatti, dall’esigenza dei consumatori di poter continuare ad utilizzare un prodotto acquistato che, per qualsiasi ragione, ha smesso prematuramente di funzionare; e, ciò, indipendentemente dal fatto che il danno all’apparecchio sia o meno coperto dalla garanzia legale.

Tuttavia, l’esercizio del diritto in parola è spesso reso impraticabile di fatto o, comunque, scarsamente conveniente per i consumatori: i costi elevati o i tempi di riparazione rendono sovente più conveniente l’acquisto di un dispositivo nuovo; talvolta, la ricerca di un tecnico abilitato può portare il consumatore a rivolgersi ad operatori stanziati in città lontane.

Diritto alla riparazione e proprietà intellettuale

Il principale ostacolo all’esercizio di questo diritto pare rinvenibile nell’alternativo e diverso diritto alla tutela della proprietà intellettuale delle case produttrici.

La proprietà intellettuale – quale forma di tutela delle opere prodotte dall’ingegno umano – trova nell’ordinamento giuridico riconoscimento e protezione in quanto manifestazione dell’intelletto e, dunque, modo di realizzazione della persona all’interno della società.

Un’analisi approfondita del fenomeno economico-sociale del right to repair e del fondamento delle contrapposte posizioni di interesse ad esso relative è offerta dal report della Federal Trade Commission statunitense di maggio 2021 (Nixing the Fix: An FTC Report to Congress on Repair Restrictions).

Secondo il rapporto, i soggetti produttori – si noti, di regola le grandi industrie di prodotti di elettronica e di veicoli – affermano che, attraverso il right to repair, verrebbe meno il controllo della casa madre sull’operato dei tecnici addetti alle riparazioni, con conseguente maggior rischio di divulgazione di informazioni e dati tecnici sensibili relativi ai prodotti, nonché maggior rischio di episodi di pirateria.

Effetti, questi, che si ritorcerebbero indirettamente a danno del consumatore stesso, venendo compromessa la garanzia della qualità del prodotto acquistato. Il rapporto, pur non disconoscendo l’irrinunciabilità alla tutela della proprietà intellettuale, ne contesta, tuttavia, la fondatezza in concreto nella parte in cui le grandi industrie produttrici hanno mancato di offrire chiare dimostrazioni della rilevanza del pregiudizio derivante da una maggior accessibilità al right to repair del consumatore.

Detto diversamente, non è contestato il diritto alla tutela della proprietà intellettuale quale limite al right to repair, quanto piuttosto la misura del suo esercizio che, in relazione alle effettive esigenze di tutela, non pare giustificare le eccessive difficoltà che i consumatori incontrano per ottenere la riparazione dei prodotti acquistati.

Right to repair e tutela dell'ambiente

Il nuovo contesto economico-ambientale spinge, oggi, a rivalutare il tema del right to repair anche alla luce delle sempre più pressanti esigenze di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile.

Il diritto alla riparazione si tinge, infatti, anche di note green nella parte in cui il suo esercizio contribuisce a ridurre la produzione di rifiuti e, conseguentemente, gli effetti del cambiamento climatico.

Il diritto alla riparazione, si è detto, coinvolge principalmente i prodotti elettronici, dai quali derivano i c.d. RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Questa particolare tipologia di rifiuto presenta serie problematiche di smaltimento e recupero, legate sia alla nocività dei materiali sia alle elevate emissioni di gas serra.

Secondo l’Impact Assessment Report della Commissione europea, infatti, il prematuro scarto di prodotti elettronici genera circa 57 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.

Aspetto, questo, che si somma al correlato problema dell’insostenibile sfruttamento delle risorse naturali necessarie per la produzione proprio di quei prodotti, progettati per divenire presto rifiuti.

Quello che il right to repair sta sempre più portando alla luce non è, quindi, soltanto un antagonismo tra parti contrattuali, ma è un vero e proprio cortocircuito sociale ed economico: minore è la possibilità di limitare la produzione di rifiuti elettronici, maggiore è il danno arrecato all’ambiente che, a sua volta, si ripercuote economicamente e materialmente sull’uomo (si voglia, per un aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime ovvero per fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico, ecc.).

A questo proposito, è interessante notare come l’ impegno ambientale delle grandi industrie sia oggi maggiormente sentito dalla platea dei consumatori che, intendendo sostenere modelli produttivi più sostenibili, possono decidere di orientare le proprie scelte di acquisto a favore di imprese carbon free o impegnate a vario titolo nel campo ambientale.

Tuttavia, simili pratiche commerciali potrebbero rischiare di divenire ipotesi di greenwashing ove l’esercizio del diritto alla riparazione venisse ingiustificatamente ostacolato.

Per la sua attinenza sia all’esercizio della libera concorrenza nel mercato interno, sia per la rilevanza ambientale e climatica, il right to repair è giunto innanzi alle istituzioni europee.

In merito, è stata approvata la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la promozione della riparazione dei beni (COM(2023) 155 final), che intende inserirsi all’interno degli obiettivi di neutralità climatica e di transizione verde fissati dal Green Deal europeo.

In base al Considerando n. 3, infatti, “La riparazione dovrebbe tradursi in un consumo più sostenibile, in quanto è probabile che comporterà una riduzione dei rifiuti provenienti dai beni scartati, una minore domanda di risorse, compresa l’energia, per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni che sostituiscono quelli difettosi, e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La presente direttiva promuove il consumo sostenibile al fine di generare benefici sia per l’ambiente sia per i consumatori, evitando loro i costi associati ai nuovi acquisti a breve termine”.

L’aspetto interessante delle soluzioni proposte sta nel voler garantire l’esercizio del diritto alla riparazione senza ridimensionamento dei diritti di proprietà intellettuale. L’approccio europeo appare maggiormente diretto a rafforzare il diritto del consumatore all’informazione.

L’attenzione è, infatti, esplicitamente posta sull’attenta ponderazione tra diritti ed interessi contrapposti, in conformità con il principio di proporzionalità. In primis, in capo ai produttori è posto l’obbligo di comunicare al consumatore l’esistenza dell’obbligo per i produttori stessi di effettuare le riparazioni, anche nel caso di garanzia scaduta, seppur a fronte del pagamento di un prezzo (artt. 5 e 6). I riparatori sono poi tenuti a produrre su richiesta del consumatore un preventivo per la riparazione attraverso la compilazione di un modulo standard fornito dall’UE (art. 4). I riparatori possono essere anche soggetti indipendenti: in questo caso, i produttori dovranno garantire loro l’accesso alle parti di ricambio, alle informazioni e strumenti necessari per la riparazione soltanto di quei beni, tassativamente elencati nell’Allegato II, per i quali sono previste specifiche di riparabilità (art. 5, par. 3). Infine, è prevista l’istituzione di una piattaforma nazionale volta a facilitare la ricerca di riparatori ovvero di rivendite di prodotti ricondizionati (art. 7).

La trasparenza garantita da un’informazione obbligatoria dettagliata circa il margine e le modalità di riparazione del prodotto (pure quando non più coperto da garanzia), unitamente alla prevedibilità dei possibili scenari, dovrebbero favorire – nella visione europea – la creazione di un mercato interno più sostenibile e più equo. Tuttavia, sorgono seri dubbi circa l’effettività di un simile progetto, tanto sul versante degli obiettivi ambientali che di tutela dei consumatori.

Un primo problema riguarda il tempo: non solo l’elaborazione di un quadro normativo per il riconoscimento del right to repair è ancora in fase di approvazione europea, ma esso verrà pure emanato nella forma giuridica della direttiva, sicché sarà necessario attenderne l’attuazione da parte dei legislatori nazionali. I tempi per l’ “enforcement” del diritto in parola sembrano, perciò, destinati a protrarsi in avanti nel futuro, in contraddizione con gli impellenti obiettivi di neutralità climatica prefissati dalla stessa Unione Europea per il 2050.

Una seconda questione attiene, invece, all’accessibilità o all’effettiva possibilità di esercizio del diritto alla riparazione. La proposta di direttiva non fornisce, infatti, una risposta alle esigenze dei consumatori di poter esercitare il proprio diritto alla riparazione senza eccessivi oneri. I produttori rimangono, del resto, liberi di scegliere se affidare in via esclusiva a tecnici accreditati le attività di riparazione dei relativi prodotti; il che tende ad implicare tempi lunghi e prezzi maggiori (che tenderanno ad aumentare anche in relazione alla scarsità delle risorse prime necessarie), sì da rendere di fatto la riparazione inaccessibile per molti consumatori.

Concludendo, il right to repair solleva questioni di portata immensa, che muovono dall’esigenza (tanto ambientale quanto strategica) di un modello di consumo più coscienzioso nell’uso delle risorse naturali e attento alle conseguenze climatiche dell’attività umana, all’esigenza della tutela della proprietà intellettuale e della qualità dei prodotti che essa indirettamente garantisce.

Il potenziale che racchiude il diritto alla riparazione all’interno delle politiche di transizione verde e neutralità climatica potrà avere una seria utilità solo se ne viene rafforzata l’effettiva accessibilità ai consumatori: questi, infatti, pur se pienamente informati su obblighi, prezzi e tempi delle riparazioni, rimangono di fatto condizionati dall’effettiva e utile praticabilità della proposta di riparazione (che, come si è visto, potrebbe implicare costi eccessivi, tempi troppo lunghi ovvero richiedere al consumatore spostamenti importanti per raggiungere gli store abilitati alle riparazioni).

La delicatezza del tema richiede quindi soluzioni complesse e debitamente ponderate: che non si accontentino cioè di enunciare un diritto, ma che si preoccupino di attuarlo nel rispetto delle effettive esigenze di tutela degli interessi produttivi concorrenti.