Decreto Ambiente 2024: novità su energia e sostenibilità
Nelle linee programmatiche della decretazione d’urgenza l’eco risolutore del nuovo Decreto Ambiente.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024, n. 294 prende così vita il testo del Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153, coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2024, n. 191, recante il multiforme titolo, “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”.
Nell’ontologia espressiva, l’iter legis ha subito i riflessi adempitivi di una disposizione ancillare; ci si riferisce all’art. 11 del D.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092 (Recante approvazione del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana), che nel comma 1 ai decreti legge che, in sede di conversione abbiano subito modificazioni, impone al Ministero di Grazia e Giustizia la necessità di predisporre per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale un testo del decreto integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento ed il cui rilievo grafico viene stampato in modo caratteristico. Un palinsesto normativo in cui i 12 articoli che lo costellano dispongono la soppressione, l’aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di preesistenti espressioni normative.
Nonostante la sua breve esistenza (ai sensi dell’art. 12 del medesimo testo, esso è in vigore dal 18 ottobre 2024), il provvedimento aggiorna ed integra il Codice dell’Ambiente (d.lgs. 152/2006) con l’obiettivo di rendere più efficiente il processo di autorizzazione per progetti legati alle energie rinnovabili, ridurre i tempi burocratici ed incentivare gli investimenti nel settore.
Nel merito il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto in una nota spiega che la finalità del testo è di portare “chiarezza e, laddove possibile, regole più semplici in settori fondamentali per la transizione. E’ un testo che tiene insieme la primaria esigenza di tutela ambientale con il bisogno di liberare, valorizzandole, grandi e buone pratiche esistenti in Italia”. A sua volta, il viceministro Vannia Gava ne ha sottolineato l’intento di stimolare il mercato delle energie rinnovabili, a loro volta “più rinnovabili, ma via libera anche a tutte le fonti di energia pulita in grado di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica del Paese, semplificando le procedure autorizzative facilitando il lavoro delle imprese e mettendo in sicurezza il territorio da siccità ed alluvioni”.
Il provvedimento si struttura in 14 articoli; i 12 iniziali in sede parlamentare sono stati accresciuti con due ulteriori disposizioni; rispettivamente l’art. 5 bis sui “valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica” ed il 10 bis sul “rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell’ambiente e della sicurezza energetica”, sul quale si dirà più diffusamente infra.
I contenuti del nuovo provvedimento
Nell’incipit le ragioni d’urgenza ricodificano parzialmente alcuni istituti capitali fra cui le materie di valutazioni ed autorizzazioni ambientali, le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti (art. 2), la gestione della crisi idrica con correlativi interventi fognari (art. 3), la gestione dell’economia circolare con correlativa disciplina del gruppo di lavoro ad essa dedicato e la disciplina dell’Albo gestori ambientale (art. 4 – 5 e 5 bis, come accennato introdotto durante l’esame al Senato e che, modificando il d.lgs. 36/2003 attuativo in Italia della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, differisce i termini di applicazione di alcune deroghe previste da d.lgs. n. 36/2003 per il conferimento dei rifiuti in discarica, mentre il comma 2° regolamenta la decorrenza dell’efficacia dei citati differimenti, nonché le richieste, da parte dei titolari degli impianti di sicurezza interessati, di adeguamento delle autorizzazioni in essere).Una corsia preferenziale è riservata per progetti di valutazione di impatto ambientale (VIA) dedicati ad impianti di idrogeno verde ed a grandi impianti fotovoltaici ed eolici relativi a progetti di preminente interesse strategico nazionale (art. 1, comma 1.1). Viene manifestata preferenza ad impianti per la produzione di idrogeno verde, progetti di ristrutturazione, ripotenziamento o ristrutturazione completa di impianti eolici e fotovoltaici, oltre ad impianti solari a terra ed agrivoltaici con una potenza minima di 50 MW ed impianti eolici a terra con una capacità di almeno 70 MW (art. 1, comma 2, lett. a bis) e c).
Il decreto stabilisce che a tutti i progetti che dimostrano affidabilità e sostenibilità tecnico – economica, contribuendo alla valorizzazione delle infrastrutture esistenti, è riservata una quota non superiore ai 3/5 delle trattazioni, nell’ambito della quale l’esame è definito in ordine cronologico per ciascuna tipologia, tenendo conto della data di effettuazione della comunicazione (art. 1, comma 1 ter).
Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ed il Presidente della Commissione tecnica PNRR – PNIEC possono, d’intesa, disporre l’assegnazione alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR – PNIEC, ferma restando l’applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC (art. 1, comma 4°).
Peraltro meritano poi un cenno particolare, altresì la presentazione di una dichiarazione in cui si certifica di avere la disponibilità legale del terreno su cui sorgerà l’impianto. Siffatta presentazione a sua volta dovrà essere allegata alla valutazione di impatto ambientale per progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come impianti fotovoltaici, solari termodinamici, a biomassa a biogas o per la produzione di biometano. Segue l’allineamento a quanto stabilito dal Testo unico rinnovabili della verifica per i progetti sottoposti ad assoggettabilità statale e di competenza di Regioni e Province autonome.
Viene poi concessa la massima priorità e corsia preferenziale data dalle commissioni Via – Vas e Pnrr – Pniecper di cui all’art. 1, comma 4° ai progetti di:
- Nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l’incremento dei volumi di acqua immagazzinabili.
- Opere ed impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2 ed i relativi impianti funzionalmente connessi.
- Impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie.
- Nuovi impianti di derivazione per uso idroelettrico di potenza fino a 10 MW.
Infine e come accennato in apertura, una considerazione a sé merita l’art. 10 bis (Rubricato. “Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti dei Paesi africani a tutela dell’ambiente e della sicurezza energetica), in base al quale, in caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa invita una richiesta di escussione al Ministero dell’economia e delle finanze che entro centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della somma dovuta. Successivamente a pagamento in parola, la Cassa depositi e prestiti Spa può gestire, su richiesta, le attività di recupero, anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, e le somme da esse eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla quota garantita.
Hai bisogno di supporto legale per progetti nel settore ambientale ed energie rinnovabili?
Il nostro team di avvocati specializzati in diritto ambientale ti offre:
- Consulenza specialistica sulle novità del Decreto Ambiente 2024
- Assistenza legale nelle procedure di VIA/VAS e autorizzazioni ambientali
- Supporto giuridico per progetti di energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idrogeno verde)
- Consulenza normativa su economia circolare e gestione rifiuti
- Assistenza legale per investimenti ambientali internazionali
✅ Esperienza ventennale in diritto ambientale ed energetico
✅ Team dedicato alle procedure autorizzative ambientali
✅ Supporto completo dalla progettazione all'ottenimento delle autorizzazioni
Non rischiare rallentamenti nei tuoi progetti ambientali ed energetici.
Il nostro studio ha già assistito con successo numerose aziende nell'ottenimento di autorizzazioni ambientali e nell'implementazione di progetti di energia rinnovabili.