Il D.lgs. n 42 del 2004 meglio conosciuto come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dopo una lunga gestazione, ha rappresentato il punto di arrivo di un percorso di unificazione, armonizzazione e soprattutto coordinamento della moltitudine di apparati normativi che disciplinavano la materia.
La norma appena citata recepisce e si allinea al vecchio t.u. cui al D.lgs. n. 490 del 1999.
Nel Codice dei beni culturali e del Paesaggio vengono puntualmente definite alcune delle nozioni più importanti in materia tra cui:
- paesaggio all’art. 131;
- beni paesaggistici all’art. 134;
- immobili ed aree di notevole interesse pubblico all’art. 136;
- aree tutelate per legge all’art. 142;
- piano paesaggistico all’art. 143.
Il sistema sanzionatorio è disciplinato dagli artt. 167 e ss. e con le novità introdotte dal Decreto Correttivo n. 157/2006 l’apparato punitivo è stato completamente modificato attraverso il superamento della precedente impostazione dell’alternatività tra la rimessione in pristino e l’obbligazione pecuniaria.
Attualmente, la previsione della rimessione in pristino ovvero dell’applicazione dell’obbligazione pecuniaria sono tassativamente indicate dal legislatore e non lasciate alla libera discrezionalità della P.A.
In caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice in commento il trasgressore è punito con la rimessione in pristino nei termini previsti ed a sue spese salvo alcune eccezioni per gli abusi minori.
Garantiamo consulenza ambientale ed assistenza legale nei procedimenti penali, civili ed amministrativi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Assistiamo soggetti pubblici e privati nelle operazioni straordinarie di cessione ed alienazione di cose di interesse artistico e culturale e nelle procedure relative all’apposizione del vincolo ex art. 45 del D.lgs. 42/2004.
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