Autorizzazioni e Licenze nel campo delle Comunicazioni Elettroniche
Un approccio diretto ad indagare il relativo fenomeno, non può non considerare la duplice natura del servizio di comunicazione elettronica; ad uso privato o pubblico, a seconda che sia svolto nell’interesse proprio del titolare della relativa autorizzazione generale o licenza, oppure riguardi un servizio fornito dalla società titolare di autorizzazione o licenza, accessibile al pubblico.
In entrambi i casi la disciplina base è contenuta all’interno del Codice delle comunicazioni elettroniche (varato con Decreto n. 259 del 1° agosto 2023, così come di recente modificato dal d.lgs. n. 207 dell’8 novembre 2021 di attuazione della Direttiva n. 2018/1972/UE che modifica il Codice segnatamente agli artt. da 1 a 98 con una nuova numerazione e (alcune) innovazioni, soprattutto in materia di 5G e certificazioni per gli edifici (c.d. bollino banda ultra – larga e di sicurezza digitale).
Si tratta di un testo dalla natura assai particolare, poiché così come ha asserito la Corte di Cassazione in una recente pronuncia esso “si pone come normativa speciale rispetto alla materia da esso regolata e le finalità perseguite con le direttive quadro, recepite dallo Stato italiano, sulle comunicazioni elettroniche, come risulta anche dai principi e criteri direttivi fissati dalla Legge n. 166 del 2002, art. 41, comma 2, sono quelle di garantire agli imprenditori l’accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità (lett. a1) e agli utenti finali la fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza”.
Le autorizzazioni generali ad uso pubblico e privato
Orbene, all’interno di questa classificazione, il cit. Codice delle Comunicazioni Elettroniche, nel regolamentare l’offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica come gli internet point, i phone center, fax, apertura CED, ne sottopone la fornitura al conseguimento di un’autorizzazione generale (art. 25).
Successivamente all’emanazione della circolare ministeriale DGCA/2/102141 del 24/05/2004, le imprese interessate sono tenute a presentare una dichiarazione resa alla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, per l’offerta al pubblico dei servizi al pubblico dei servizi di comunicazione elettronica sopracitati, unitamente ad altre informazioni richieste dal suddetto allegato.
La competenza degli Ispettorati a ricevere le dichiarazioni riguarda esclusivamente quelle che hanno per oggetto l’offerta al pubblico del servizio telefonico (Phone Center) ed il servizio internet (Internet point) in luoghi presidiati ai quali può successivamente aggiungersi il servizio fax.
A seguito delle innovazioni introdotte dal cit. d.lgs. n. 207/2021 il conseguimento delle autorizzazioni generali dovrà essere affettuato esclusivamente mediante la procedura sul sito internet del Ministero, mentre non dovranno essere più presentate attraverso il portale SIDFORS, le richieste di autorizzazione generale per l’esercizio delle attività di: Phone center, Internet Point, Servizio Fax ed apertura CED, sebbene inoltrate direttamente all’Ispettorato Territoriale competente.
Più esattamente la nuova dicitura dell’art. 25 (ora art. 11) conferma che “l’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni”. La sostanza non muta: ciò che muta è il carattere di incisività che rispecchia il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
Al contrario, invece, le autorizzazioni generali ad uso privato si richiedono per i servizi svolti esclusivamente nell’interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale fra cui in particolare i Radioamatori, Ponti Radio, Radiolan, Autorizzazione per apparecchiature di debole potenza in ausilio alle imprese, nonché i servizi radioelettrici mobili marittimi ed aereonautici per ottenere titoli di abilitazione all’esercizio (ex art. 164 -165 – 198 del cit. Codice delle Comunicazioni Elettroniche). A sé invece stanno le autorizzazioni e le licenze postali, suscettibili di essere richieste al fine di diventare titolari del servizio per la raccolta, il trasposto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali.
Cenni al problema delle interferenze
Conseguenze particolarmente rilevanti, anche alla luce di quanto stabilito dalla Costituzione in materia di danno alla salute, derivano dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Il riferimento primario è alle normative di settore che impongono dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici; fra esse, in particolare, spunta la legge quadro n. 36/2001 recante “legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, che nel dettare le proprie finalità si propone la triplice finalità di:
- Assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;
- Promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine ed attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea;
- Assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
A livello comunitario, invece, si segnala la direttiva n. 2013/35/UE in materia di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.
Indagando invece il fenomeno dal punto di vista del diritto interno, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera n) del D.lgs. n. 259/2003, un’interferenza dannosa deve considerarsi “un’interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola, od interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell’Unione europea o nazionali applicabili”.
Più esattamente, ai sensi dell’art. 56 del Nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche viene affermato che le linee elettriche non possono in alcun modo interferire con le linee delle comunicazioni elettroniche.
In caso di possibile interferenza “elettromagnetica” tra le bande di frequenza ad uso privato e bande di frequenza connesse all’uso pubblico, si deve sempre dare una preferenza a queste ultime, considerato l’assetto costituzionalmente garantito della normativa di settore della concessionaria pubblica.