Già la Costituzione prevede la tutela della salute e del lavoro, viene inoltre stabilito che l’iniziativa economica privata libera possa svolgersi laddove non venga recato danno alla sicurezza.
L’atto avente forza di legge di riferimento in materia tuttavia è il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche.
Vengono individuati da tale decreto una serie di norme per la tutela della salute di tutti lavoratori e di coloro ad essii equiparati.
Sono prescritte le misure in tema di valutazione e prevenzione dei rischi, gli obblighi e i diritti di lavoratori e datori di lavoro, nonché le normative precedenti in materia.
Il Datore di Lavoro (DL) è il titolare del rapporto instauratosi con il lavoratore, ed in generale il soggetto che esercita i poteri decisionali e di spesa.
Costui valuta i rischi, individua le misure di prevenzione (istituendo il servizio aziendale di riferimento e nominando il responsabile), informa sui rischi.
Egli nomina, qualora fosse previsto, il medico competente: l’obbligo sorge quando per legge devono essere effettuati in azienda controlli preventivi e periodici dello stato di salute dei lavoratori.
Questi accertamenti prendono il nome di Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (SSO).
Il datore può anche delegare alcuni suoi compiti a dirigenti e preposti. Quest’ultimo in particolare è una persona con delle competenze professionali ed in ragione di queste sovrintende ad attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute.
Tra i suoi doveri e obblighi, risulta meritevole ricordare la necessarietà di richiedere l’osservanza, da parte di tutti i lavoratori, oltre che delle norme vigenti anche delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, di igiene e di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e Collettiva (DPC), che sono stati messi a loro disposizione.
Il lavoratore invece è colui che si presta alle dipendenze di un DL, e sono titolari di diritti, ma anche di doveri: per esempio anch’essi possono essere perseguibili per violazione di disposizioni da cui scaturiscono effetti sulla salute e sulla sicurezza propria o di altri, con il rischio di essere puniti alla pena dell’ammenda o anche dell’arresto.
All’interno di ogni azienda o di unità produttive viene nominato un rappresentante locale per la sicurezza (RSL): il numero di questi dipende dalla mole di dipendenti (da 1 a 6 al massimo).
Si tratta di una figura che necessita di un certo tipo di formazione e può essere nominato dai lavoratori stessi o a livello territoriale.
La ratio dietro questa figura è di avere una figura di armonizzazione e consultazione tra i lavoratori e i dirigenti, mantenendone i buoni rapporti.
All’interno dell’azienda è anche previsto il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP), che è formato dal DL, dall’RSL e dal responsabile del servizio stesso (RSPP).
Quest’ultimo è un individuo dotato di capacità professionali ben precise, decretate dalla legge ed adeguate al tipo di rischi dell’attività svolta.
All’interno del Servizio operano anche degli addetti di riferimento.
In materia di sicurezza si sente spesso parlare di pericolo e rischio, due sostantivi di cui viene data definizione all’art. 2 del D.Lgs.
In particolare il rischio è la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente”.
Esistono i c.d. rischi trasversali organizzativi, che dipendono da situazioni connesse all’organizzazione del lavoro, delle mansioni e dei turni; i rischi infortunistici, che sono quei fattori in grado di compromettere la sicurezza del lavoratore mentre espleta le sue mansioni (non conformità di carico, incendio, allagamenti, etc.); ed infine i rischi igienico ambientali, che sono generalmente tutti quelli che sono in grado di compromettere la salute dei lavoratori, in caso di esposizione prolungata.
Possono anche essere divisi per rischi eliminabili, riducibili, ritenibili o trasferibili.
Il servizio di consulenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro viene spesso erogato congiuntamente al servizio della c.d. responsabilità 231 in cui l’elaborazione per l’appunto di un modello organizzativo 231 (preceduta dalle fasi di corretta valutazione del sistema di controllo interno e di risk assessment) che si connoti per la sua specificità, idoneità, adeguatezza ed efficienza, rappresenta uno strumento di tutela sia per i vertici aziendali che per la salvaguardia dei lavoratori dipendenti (unitamente al Codice Etico quale elemento essenziale del sistema di controllo preventivo).
In tale contesto i professionisti dell’area OHSAS promuovono l’implementazione del modello “cindinico” aderendo alle indicazioni fornite dal recentissimo sistema di certificazione ISO 45001.
P&S Legal assiste nei procedimenti giudiziari gli enti giuridici (si veda a tal proposito quanto disposto dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001), gli amministratori, i soggetti in posizione apicale o in posizione subordinata, i responsabili del servizio prevenzione e protezioni, preposti e delegati, medici competenti, lavoratori, i collaboratori esterni, gli agenti, sia in sede penale che in sede civile ed amministrativa.
Parimenti i professionisti dello Studio operano correntemente in svariati ODV monocratici e collegiali, oltre che offrire consulenza continuata in materia di CSR e responsabilità di impresa alla luce delle novità introdotte con il D.Lgs. 254/2016 – dichiarazione non finanziaria di sostenibilità.