Il 18 dicembre 2006 è stato approvato il Regolamento n. 1907, che prende il nome di Regolamento REACH, o Reach Regulation, è l’acronimo di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

Articoli del regolamento REACH

La Reach Regulation è costituita da 141 articoli e 17 allegati tecnici. L’atto si prefigge di migliorare la protezione della salute per mezzo della conoscenza dei rischi delle sostanze chimiche, di individuare metodi alternativi per valutarne i pericoli ed inoltre di rafforzare la competitività dell’industria chimica europea.

Il regolamento REACH ha istituito l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) con sede ad Helsinki che si occupa di ricevere e valutare la conformità delle registrazioni delle aziende.

L’art. 5 REACH infatti, prevede che per continuare la commercializzazione di sostanze chimiche sia obbligatorio redigere una registrazione, qualora venga superato il limite quantitativo di 1 tonnellata all’anno.

Le autorità e i comitati scientifici interni all’Agenzia stabiliranno poi se la pericolosità delle sostanze sia gestibile o meno.

In caso di parere negativo, l’ECHA ha la facoltà di bandirle, limitarne l’uso o assoggettarlo ad una particolare autorizzazione.

Tra le sostanze che necessitano di autorizzazione ci sono ad esempio le categorie delle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR) e le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT).

Sono stati inoltre istituiti delle piattaforme di informazioni e assistenza tecnica alle imprese in ogni Stato membro dell’Unione, che prendono il nome di “helpdesk nazionali”.

Numerose son pertanto le aziende interessate dalla disciplina, tra cui anche quelle che a prima vista non sono interessate alle problematiche delle sostanze chimiche.

Il regolamento REACH, infatti, divide le aziende in tre categorie sulla base del loro ruolo: i fabbricanti, ovvero i produttori; gli importatori, ovvero coloro che acquistano fuori dal mercato unico articoli che possono essere stati a contatto con sostanze; ed infine gli utilizzatori a valle, ovvero le imprese che usano sostanze chimiche per la loro attività industriale.

E’ di fondamentale importanza la consulenza REACH, onde evitare le pesanti sanzioni previste dal Regolamento.

Trattandosi di un atto avente immediata applicazione ed efficacia diretta negli ordinamenti dei singoli stati, il regolamento REACH è subito entrato in vigore in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea.

L’applicazione delle norme Reach relative ai controlli ed al severo quadro sanzionatorio è demandata all’autorità competente nazionale e alle autorità competenti locali, che in Italia sono rispettivamente il Ministero della Salute, e quelle individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Per ciò che concerne i controlli, sia il Ministero sia gli enti locali individuano amministrazioni ed agenzie che operano sul territorio.

A livello statale, tra gli altri, è opportuno ricordare i NOE (nuclei operativi ecologici), i NAS (nuclei antisofisticazioni e sanità) e gli USMAF (uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera).

A livello regionale invece troviamo l’ARPA, l’agenzia regionale per la protezione ambientale.

Le sanzioni Reach possono arrivare fino ad €90.000 per l’inadempienza degli obblighi del regolamento, ma si consideri che anche la semplice omissione di registrazione può costare all’azienda fino ad €15.000.

Particolarmente gravosa è poi la disciplina dell’Allegato XVII della Reach Regulation. Questo individua le condizioni e le restrizioni previste per la produzione, l’immissione sul mercato o l’utilizzo di determinate sostanze chimiche da parte di uno qualsiasi dei soggetti già menzionati nel precedente articolo (fabbricante, importatore o utilizzatore a valle).

In caso di violazione o non conformità delle modalità di utilizzo da parte del soggetto, costui può essere punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da €40.000 a €150.000.

I nostri professionisti operano in qualità di consulenti reach da molti anni ed assistono le imprese anche nei procedimenti di contestazione delle relative sanzioni.