La gestione dei rifiuti è disciplinata primariamente a livello comunitario dalla Direttiva 2008/98/CE, nella quale vengono delineate le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento e si stabiliscono gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti.
L’art. 1 dispone: “la presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso e delle risorse e migliorandone l’efficacia”.
Segnatamente, la Direttiva sancisce poi, l’obbligo di autorizzazione e di registrazione per enti o imprese che effettuano le operazioni di gestione dei rifiuti, nonché l’obbligo per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei rifiuti.
A livello nazionale la normativa di riferimento è il Testo Unico Ambientale che ribadisce all’art. 179 quali sono le priorità in materia di rifiuti;
– prevenzione dei rifiuti stessi e secondariamente la loro preparazione per un futuro riutilizzo, seguiti poi, in quest’ordine, dalle operazioni di riciclaggio e da quelle di recupero di altro tipo e solo in ultimo, come opzione residuale, dall’ attività di smaltimento.
La disposizione cardine del decreto succitato che riprende l’art. 3 punto 1 della Direttiva è giustappunto contenuta nell’art. 183 comma 1 lett. a) ove si prescritto che rifiuto è da considerarsi “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.
L’elemento centrale della nozione di rifiuto è da ricondursi all’ultima parte, laddove si fa espresso riferimento alla volontà del detentore.
Si pensi a titolo esemplificativo per comprendere appieno la definizione in commento alle situazioni in cui un dato oggetto può essere considerato rifiuto o meno in ragione della condotta del legittimo detentore; il mobile antico del ‘700 lasciato dal proprietario sul ciglio della strada deve necessariamente considerarsi come un rifiuto ai sensi di legge perché abbandonato (condotta di abbandono con gli eventuali profili sanzionatori), mentre se consegnato ad un negozio di antiquariato non può considerarsi, bensì bene suscettibile di valutazione economica.
Esiste un regime derogatorio in presenza di condizioni tassative, al verificarsi delle quali una sostanza, un oggetto o un materiale cui il possessore intenda disfarsene non sono considerati rifiuto bensì sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’art. 184-bis del Testo Unico Ambientale.
I prerequisiti necessari richiesti vengono applicati con prudenza e rigidità, dato il suo carattere eccezionale rispetto ai presupposti su cui si fonda il sistema di gestione dei rifiuti e sono i seguenti:
- la sostanza o l’oggetto devono trarre origine da un processo produttivo;
- il riutilizzo della sostanza o dell’oggetto nel medesimo processo produttivo deve essere certo;
- la sostanza o l’oggetto non deve subire alcun trattamento ulteriore (diverso dalla normale pratica industriale);
- il successivo utilizzo è lecito e rispetta.
La sussistenza di questi 4 parametri deve essere contestuale e l’assenza di uno soltanto di questi determina per contro l’assoggettabilità della sostanza alla normativa sui rifiuti e non al regime dei sottoprodotti.
Il Testo Unico Ambientale ha ridisegnato inoltre, per il tramite del D.lgs. n. 205/2010 importantissimi concetti legati alla responsabilità nella gestione dei rifiuti (artt. 188, 189, 190 e 193 D.lgs. 152/2006) ed ai profili sanzionatori (artt. 258 e 260 D.lgs. 152/2006).