Complice la continua espansione del mercato della produzione e distribuzione degli alimenti, soprattutto a livello transnazionale, il diritto alimentare è fortemente influenzato dalle regolamentazioni comunitarie, le quali collaborano costantemente con le Autorità Nazionali di riferimento.
I principi su cui si basa la disciplina sono ovviamente di prevenzione e di garanzie del libero scambio.
Una delle prime fonti comunitarie è stato il regolamento n. 178/2002 che individua i principi ed i requisiti generali della disciplina in materia alimentare, istituendo l’Autorità Europea per gli Alimenti e fissando inoltre le modalità riguardanti la sicurezza alimentare, al fine di tutelare la salute dei consumatori.
A questo riguardo l’atto relativo al diritto alimentare prevede una tutela dalle forme di adulterazione degli alimenti, dalle pratiche fraudolente ed ingannevoli ed in generale da qualsiasi altra condotta che possa indurre in errore. L’etichettatura anche è stata oggetto di svariati atti normativi, a partire dal regolamento 1924/2006 fino al più recente regolamento 1169/2011.
Quest’ultimo, “relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”, ha sostituito ed abrogato la precedente normativa. Si tratta di un tentativo di garantire trasparenza e protezione dei consumatori, ma anche agli interessi dei produttori.
Il regolamento ci dona anche una definizione di etichetta all’art. 2, comma 2 (lett. I), “qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore”.
Allo stesso modo, la lettera successiva del medesimo articolo definisce l’etichettatura come qualsiasi “menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento”.
Un elenco delle indicazioni obbligatorie è previsto dall’art. 9 del suddetto regolamento sul diritto alimentare, inoltre l’art. 12 individua con precisione il punto dell’imballaggio su cui queste informazioni vanno apposte.
Un cenno anche al Regolamento Comunitario n. 852/2004 che inerisce alle attività che coinvolgono interamente la filiera di produzione alimentare.
Tale disciplina dispone le norme relative agli aspetti igienico-sanitari del settore alimentare, in tutte le fasi di produzione, lavorazione, confezionamento, distribuzione, deposito, vendita e somministrazione.
A livello nazionale, troviamo l’art. 62 del D.L. n. 1/2012, convertito poi in L. n. 27/2012, che regolamenta gli aspetti contrattuali della cessione di prodotti. Questa norma risulta di particolare interesse per il suo comma 2, dove vengono descritte cinque prassi vietate in quanto sleali, tra cui l’imporre condizioni ingiustificatamente gravose, condizioni differenti per prestazioni equivalenti e conseguire indebite prestazioni unilaterali.
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