La parte sesta del Testo Unico Ambientale (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente) ha recepito la direttiva 2004/35/Ce (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 300 del TUA si considera danno ambientale “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”.
Questa norma recepisce il principio di atipicità dell’illecito, fornendo una definizione generica di danno ambientale nel quale rientra “qualsiasi deterioramento” purché lesivo di una risorsa naturale o delle utilità che da questa possono derivare.
La disposizione succitata, prosegue al comma II dell’art. 300, riprendendo la accezione espressa dalla Direttiva 2004/35/CE dando una definizione più dettagliata di danno ambientale con riferimento nello specifico a:
a) specie viventi, gli habitat naturali soggetti a speciale protezione;
b) le acque interne ed il loro stato ecologico, chimico e/o quantitativo;
c) le acque costiere ed il mare territoriale;
d) il terreno inteso come suolo e sottosuolo.
Il Testo Unico Ambiente può dirsi quindi che introduca un sistema binario di risposta agli eventi che possono causare un danno ambientale, ovvero una contaminazione delle matrici ambientali.
Da un lato la reazione è considerata “contaminazione“, disciplinata dalle norme sulla bonifica dei siti contaminati (ovvero dagli artt. 239 e ss.), dall’altro lato la vicenda può essere considerata sotto il profilo di “danno o minaccia imminente di danno”, contrastata tramite le misure di precauzione, prevenzione e ripristino ambientale (ai sensi dell’art. 299 e ss. del Testo Unico).
Quasi inconsapevolmente il legislatore sembra affrontare con distinte discipline i profili di “danno evento” ed il “danno conseguenza” con sostanziali distinzioni in merito ai livelli di competenza istituzionale (regionale e locale per il primo, statale per il secondo).
Altra grande distinzione, quella relativa al diverso regime di imputazione della responsabilità:
- per gli eventi di contaminazione, sottoposti a bonifica, la responsabilità è attribuita sia in relazione alla condotte attive che omissive, ma soprattutto il terzo proprietario incolpevole risponde nei limiti del valore del terreno.
- per gli eventi di danno, opera una distinzione sulla base della natura giuridica dell’agente, in caso di operatore professionale sarà irrilevante la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, bastando il nesso causale. Nel caso di soggetto non professionale, questi risponderà dell’evento solo a titolo di dolo o di colpa. Entrambe le categorie risultano comunque escluse dall’addebito del danno causato dal terzo (ex art. 308 comma 4 lett. a).
Sempre in tema della seconda categoria, c.d. del “danno conseguenza“, sia gli operatori professionali che quelli non qualificati sono esonerati dalla responsabilità in altre due ipotesi, una relativa agli eventi lesivi espressamente autorizzati legittimamente e conformi (c.d. permit defence ex art. 308 comma 5 lett a), l’altra nel caso in cui i danni non fossero prevedibili secondo lo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (c.d. best technology defence ex art. 308 comma 5 lett. b).
Ultima grande distinzione tra il regime previsto dagli obblighi di bonifica e dal procedimento di danno ambientale, quest’ultimo non ha efficacia retroattiva, contrariamente alle obbligazioni di bonifica dei siti inquinati.
Secondo la dottrina maggioritaria, questo dualismo non trova una specifica ratio legis; apparentemente i procedimenti di bonifica ex artt. 239-253 sono di competenza regionale, in ragione della natura di soluzione ordinaria agli eventi di contaminazione (anche se storici) mentre il procedimento ministeriale può essere avviato sia in fase di minaccia imminente di danno, sia in fase di repressione (laddove il responsabile non abbia prontamente fatto fronte ai propri obblighi).
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