Scalettamento della responsabilità: la sentenza n. 12639 del 19 marzo 2018
Il giudice della nomofilachia con la pronuncia n. 12639 del 19 marzo 2018 è tornato in tempi assai recenti ad affrontare le spinose e non facilmente interpretabili questioni giuridiche legate alla responsabilità del datore di lavoro connessa alla predisposizione di formali ed efficaci piani organizzativi aziendali che consentano il rispetto della normativa antinfortunistica e la delimitazione puntuale degli argini della posizione di garanzia che lo stesso ricopre in tali specifiche materie.
La sentenza in commento risulta avere una impagabile rilevanza per quanto concerne specialmente la precisa puntualizzazione della latitudine degli obblighi incombenti sul datore di lavoro in ordine alla applicazione delle norme miranti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con la predisposizione di tutti gli strumenti necessari per l’attuazione della normativa di riferimento.
Si coglie altresì la effettiva individuazione dei criteri per ritenere o meno sussistente la responsabilità colposa datoriale connessa alla posizione di garanzia prima ricordata.
La fattispecie infortunistica e la condanna penale dei giudici di primo grado e d’appello
La fattispecie giunta, in ultima istanza, all’attenzione della Suprema Corte riguardava il caso di un lavoratore, addetto ad uno specifico reparto di uno stabilimento (sottoposto alla gestione e coordinamento di un dirigente) che, mentre trasportava del materiale, inciampava nel bordo di un tappeto antiscivolo non adeguatamente fissato al pavimento, riportando, a causa dell’urto del proprio ginocchio destro contro un carrello portafedere, lesioni aventi prognosi di guarigione fissata in 105 gg.
L’autorità giudiziaria di primo grado all’esito della valutazione dei fatti intercorsi, dichiarava sussistente la responsabilità penale del direttore dello stabilimento per le lesioni colpose intervenute all’integrità psicofisica del lavoratore. La pronuncia di addebito nei confronti del direttore dello stabilimento si fondava sostanzialmente sulla responsabilità colposa dello stesso circa la mancata osservanza delle disposizioni normative antinfortunistiche ricollegata meramente alla qualifica formale ricoperta da parte del direttore stesso, in quanto titolare della posizione di garanzia collegata alla qualifica di datore di lavoro.
La sentenza emessa dal giudice di prime cure veniva confermata, nello stesso contenuto dispositivo e motivazionale, dalla Corte d’Appello che riprendeva in modo analogo le medesime affermazioni esplicitate dal giudice di primo grado, confermando la penale responsabilità del direttore dello stabilimento per l’infortunio verificatosi, in quanto ricoprente la formale qualifica datoriale e, dunque, gravato della posizione di garanzia imponente l’applicazione dei doveri normativi gravanti sullo stesso in materia di prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro e implicante l’eventuale responsabilità per l’inosservanza.
La responsabilità penale in ambito infortunistico secondo la Corte Suprema
Avverso la sentenza pronunciata in doppia conforme nei due gradi del giudizio penale veniva avanzato ricorso in Cassazione e il giudice di ultima istanza ribaltava, infine, le valutazioni cui erano giunti i due organi giurisdizionali, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d’Appello per una nuova decisione conforme ai principi di diritto espressi dagli stessi giudici di piazza Cavour.
Il giudice nomofilattico censura immediatamente le valutazioni poste alla base delle sentenze emesse dai due precedenti organi giudiziari, ritenendo assolutamente inconferente con il diritto vivente la considerazione, posta alla base della affermazione della penale condanna dell’imputato, circa la sufficienza della mera e formale qualifica ricoperta da parte del soggetto a fondarne la colposa responsabilità per le lesioni intervenute in danno di un lavoratore impiegato presso lo stabilimento dallo stesso diretto.
La Corte di Cassazione censura infatti il procedimento logico seguito dai giudici di prime e seconde cure, fondato, come detto, sulla esclusiva sussistenza ed attribuzione di una qualifica formale e sganciato completamente (id est: erroneamente) dalla effettiva prova dell’elemento soggettivo in capo al direttore medesimo.
La Corte ha affermato infatti come sia del tutto contrario ai principi di diritto consolidate all’interno dell’ordinamento prescindere, nell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per le lesioni colpose riportate da un lavoratore, dall’accertamento effettivo circa la sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice.
Accedendo difatti ad un ragionamento prescindente da tale elemento colposo si rischierebbe di attribuire una dimensione oggettiva alla responsabilità penale per la fattispecie de qua, fondata sulla sola qualifica formale rivestita dal soggetto attivo del reato.
Censure, queste, mosse dal giudice nomofilattico al giudice di seconde cure, che aveva fondato la pronuncia di addebito della responsabilità penale sulla sola posizione di garanzia riconnessa alla qualifica datoriale del condannato, senza procedere all’esame dell’elemento soggettivo.
Il principio dello scalettamento della responsabilità
Ancor più rilevante è l’enucleazione, all’interno della sentenza pronunciata dalla Cassazione, di un principio dello scalettamento della responsabilità.
In tal senso, difatti, la Suprema Corte critica altresì la mancata valutazione ed analisi, omesse da parte del giudice d’appello, le questioni concernenti l’organizzazione interna allo stabilimento, con conseguente trascuratezza dei temi collegati alla individuazione delle diverse aree di rischio ed al conferimento di valide deleghe ai diversi soggetti appartenenti alla organizzazione stessa, con conseguente scalettamento, tramite diversificazione, di poteri e correlate responsabilità. All’interno dello stabilimento, difatti, risultava essere adottato un apposito quadro organizzativo che vedeva operare un dirigente ad interim e tre preposti, tutti correttamente informati e professionalmente formati in materia antinfortunistica. Proprio tale organizzazione, unitamente al fatto che l’infortunio occorso al lavoratore, per le caratteristiche peraltro di imprevedibilità ed inevitabilità che lo hanno contraddistinto, non poteva logicamente ritenersi conseguenza di carenze strutturali ovvero scelte gestionali (queste sì, riconducibili al direttore dello stabilimento), dovevano essere elementi tenuti in determinante considerazione dal giudice penale, in quanto idonei, di per sé, ad escludere l’elemento soggettivo colposo nella fattispecie de qua e, dunque, a determinare l’irresponsabilità penale del datore di lavoro per le lesioni riportate dal lavoratore.
Quest’ultimo difatti aveva riportato un infortunio a causa di un tappeto antiscivolo non fissato al pavimento a causa della mancanza delle due viti necessarie, circostanza non riconducibile certamente alla mancata predisposizione di modelli organizzativi idonei ad attuare le norme in materia di infortuni sul lavoro, né ad una volontaria strategia gestionale finalizzata al risparmio di costi legati alla materia antinfortunistica, con conseguente aggravamento dei rischi legati a tale ambito.
Circostanza che, peraltro, dovrebbe ritenersi rientrante (in ipotesi) nella sfera di responsabilità di altro soggetto (il preposto di turno) concretamente titolare del potere di intervenire tempestivamente per evitare l’evento dannoso, poi concretamente materializzatosi.
Per quanto suesposto, dunque, la Corte ha cassato la sentenza emanata, rimettendo nuovamente la decisione al giudice di seconde cure, con il monito di osservare ed analizzare concretamente l’effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo colposo nella fattispecie in oggetto, non potendosi, come detto, ritenersi fondata una responsabilità penale per lesioni colpose intervenute sul posto di lavoro esclusivamente sulla qualifica formalmente rivestita dal soggetto e, inoltre, dovendosi verificare l’effettivo riparto di poteri e relativi doveri all’interno del quadro aziendale predisposto, con conseguente delimitazione delle aree di rischio su cui i poteri e doveri sono chiamati ad incidere e i soggetti titolati di tali situazioni giuridiche attive e passive.