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Safety e Security nella sicurezza sul lavoro e d.lgs. 812008

Safety, Security e d.lgs. 81/2008

Compliance 1Febbraio 9, 2019

I concetti di safety e security rappresentano termini riferiti a due fenomeni solo apparentemente (rectius: parzialmente) sovrapponibili.

Ciò vale soprattutto laddove siano specificamente ricollegati all’ambiente in cui le persone fisiche espletano la propria mansione lavorativa -ovvero professionale- alle dipendenze di un soggetto titolare del potere di organizzare, gestire e dirigere tali mansioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali, sovente coincidenti con quelli lucrativi, prefissati dalla compagine societaria.

Deve anzitutto notarsi come i due termini siano inscindibilmente legati dal fatto di riferirsi ad un comune complesso di posizioni giuridiche.

In tal senso difatti, safety e security individuano un complesso eterogeneo ed articolato di doveri incombenti sul datore di lavoro e finalisticamente orientati alla tutela e protezione della sicurezza dei lavoratori lui subordinate, sul posto in cui questi ultimi pongono in essere le prestazioni lavorative.

Da tale prima superficiale analisi pertanto è agevolmente evincibile come i due termini trovino un contesto di applicazione comune, attagliandosi all’ambito dei doveri di tutela della salute ed incolumità dei lavoratori sul posto di lavoro, oggi normativamente scolpito dal d.lgs. 81/2008, che ne rappresenta il relativo testo unico.

Senonché, come anticipato in apertura, i due termini trovano solamente una parziale coincidenza, riferendosi a due diverse realtà fenomeniche e giuridiche. Proprio in tal senso, si deve difatti puntualizzare come il termine “safety” si riferisca agli obblighi gravanti sul datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia normativamente scaturente e disciplinata dal d.lgs. 81/2008, di tutelare la posizione del proprio lavoratore sottoposto sul posto di lavoro, intesa come comprensiva della sua incolumità e benessere psicofisico, predisponendo e garantendo un luogo idoneo alla concretizzazione di tale finalità, in cui il lavoratore medesimo è chiamato all’espletamento della prestazione lavorativa.

Parzialmente diverso è invece il significato attribuito al termine “security”. Quest’ultimo difatti, oggetto di interesse progressivamente crescente negli ultimi anni, pur riferendosi al medesimo dovere incombente sul datore di lavoro, come detto identificabile nella posizione di garanzia enucleata dal d.lgs. 81/2008 e imponente l’adozione di tutte le misure idonee e necessarie per la salvaguardia della incolumità e benessere psicofisici del lavoratore, si discosta dall’ambito cui si riferisce il termine “safety”, in quanto riconducibile ad una sfera più ristretta e più specifica di circostanze.

Mentre difatti, il termine safety trova la sua esplicazione genericamente con riferimento alle condizioni di lavoro del soggetto tutelato, il termine “security” vale oggi ad individuare l’obbligo del datore di lavoro di salvaguardare e cautelare la posizione dei lavoratori lui sottoposti da eventi legati ad atti lato sensu criminali.

Negli ultimi anni è difatti aumentata l’attenzione per la protezione dei lavoratori sul posto di lavoro, non ritenendosi più sufficiente la predisposizione di un sistema di garanzie della loro salute ed incolumità limitato alla prevenzione delle cause “fisiologiche” di tale contesto, ma si è ritenuto imprescindibile approntare sistemi e misure di sicurezza idonei a prevenire eventi patologicamente connessi ad iniziative delinquenziali.

Non si può certamente negare, difatti, come la consumazione di reati quali la rapina aggravata dall’uso di armi, l’estorsione et simili siano eventi idonei a turbare la condizione di benessere psicofisico del lavoratore, rientrando necessariamente nell’area di prevenzione e gestione del rischio riferibile ai doveri datoriali.

La distinzione tra i due termini analizzati risulta essere particolarmente complessa, purtroppo non esclusivamente in ambito lessicale, ma, ancor più importante, in ambito applicativo delle misure di sicurezza.

Difatti, molto spesso il datore di lavoro ovvero il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) confondono, nella valutazione del rischio e conseguente predisposizione dei sistemi atti ad evitarlo, gli obblighi discendenti dalle due espressioni, non riuscendo o riuscendo in modo inefficiente a tutelare il lavoratore dagli eventi che costituiscono il nucleo del termine “security”.

Non a caso, del resto, mentre dall’inglese i due termini sono traducibili con la stessa espressione italiana; ovverosia “sicurezza”, nell’originario contesto linguistico anglosassone “safety” e “security” sono riferiti a due ben distinti campi di applicazione, non potendosi confondere, a differenza del termine italiano con cui si traducono.

Al di là del concetto di safety, che non presenta particolari problematiche in ordine all’osservanza dei doveri che si ricollegano a questo ed alla individuazione degli strumenti idonei ad attuarne il significato sul posto di lavoro, ciò che crea maggiori difficoltà è senza dubbio la concretizzazione dell’altro termine, per l’appunto rappresentato dal concetto di security.

Questa difatti, riferendosi ad eventi prevalentemente criminali, consta di una necessità di continuo aggiornamento ed adeguamento nella predisposizione dei sistemi di prevenzione e gestione del rischio.

La stessa preliminare valutazione del rischio, propedeutica all’approntamento degli strumenti di vigilanza reputati maggiormente idonei, necessita di una contestualizzazione spazio-temporale e di una puntualizzazione concreta in ordine al contesto.

Il rischio che si mira a scongiurare deve essere, difatti, valutato con specifico riferimento alle concrete circostanze ambientali e temporali, al fine di addivenire ad una valutazione effettiva dello stesso e gestirlo in misura efficiente.

Un ruolo fondamentale è poi giocato dal necessario aggiornamento, della valutazione e della predisposizione delle misure di sicurezza, involgente il Documento di Valutazione del Rischio in origine adottato, al fine di adeguare le misure precedentemente predisposte alle mutazioni quantitative (in termini soprattutto percentuali) e qualitative (in termini di modalità ed intensità di verificazione) del rischio in oggetto.

L’esemplificazione concreta del discorso da ultimo sviluppato è rappresentata dal rischio terrorismo. Un fenomeno cangiante, in grado di mutare repentinamente nel corso degli anni e che richiede un costante procedimento di valutazione e aggiornamento delle misure. Gli atti terroristici lungi difatti dall’avere una consistenza e modalità di estrinsecazione omogenea ed unitaria, contrariamente hanno nella eterogeneità ed istantanea metamorfosi le loro caratteristiche più immanenti, necessitando, come detto, di una continua analisi e controllo.

Il rischio terroristico consente anche di spiegare la necessaria contestualizzazione e specificazione che stanno alla base del processo di valutazione in materia di security lavorativa.

La analisi degli atti terroristici difatti, consente al datore di lavoro ovvero al RSPP di concretizzare il rischio in ordine al contesto in cui predisporre le eventuali misure di sicurezza, adeguando il contenuto e la tipologia di queste alla prevedibilità di verificazione dell’evento ed al carattere tipologico dell’evento. Anche la caratteristica di cangiante mutamento dell’atto terroristico, nella sua manifestazione, aiutano a meglio spiegare e comprendere la necessità dell’adeguamento periodica della valutazione del rischio e della predisposizione delle misure atte a scongiurarlo, al fine di impostare un sistema realmente efficiente di tutela dei lavoratori.

Un ultimo aspetto importante in tema di “safety” e “security” è certamente dato dalla individuazione dei soggetti ritenuti responsabili della predisposizione dei sistemi di prevenzione e gestione del rischio per i lavoratori.

Più volte la Corte di Cassazione infatti si è occupata del tema, pronunciandosi nel corso di innumerevoli occasioni sulle questioni della divisione di doveri e responsabilità tra i soggetti.

Accanto alla possibilità (talvolta necessità) di affidare i compiti di valutazione e gestione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori ad altro soggetto, munito di formale delega ed effettivi poteri/doveri (specie in contesti societari di enormi dimensioni o in caso di rischi specifici e richiedenti competenze e capacità specializzate per il datore di lavoro) da sempre il giudice nomofilattico ha sostenuto la perenne persistenza, in capo al datore stesso, di una forte posizione di garanzia, che può condurre, anche in caso di delega interna od esterna in materia di sicurezza, ad una attribuzione di responsabilità dello stesso per i danni subiti dai lavoratori a causa di una culpa in eligendo ovvero in vigilando.

Con la enucleazione di tali due forme di responsabilità colpose per fatto proprio, il datore viene ritenuto comunque gravato del dovere di scegliere accuratamente la persona, fisica o giuridica, cui affidare il compito di gestire i rischi aziendali e di vigilarne diligentemente l’operato.

Concludendo si può osservare come, al di là delle effettive differenze sussistenti tra i termini di safety e security, applicabili a contesti parzialmente differenti e non sovrapponibili, la finalità resta unitaria: identificandosi nella necessità di gestire e scongiurare ogni possibile rischio che possa attentare alla salute ed incolumità, fisica e psichica, dei lavoratori, rafforzandone la tutela sul posto di lavoro, a fronte di ogni possibile evento che possa metterne in pericolo la posizione.

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1 Comment

One thought on “Safety, Security e d.lgs. 81/2008
  1. L’interpretazione della differenza tra i due termini safety e security è risultata, a mio avviso, chiara e precisa.
    Cordiali saluti.
    Per. Ind. Paolo Zaccagnino

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