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Possibili sanzioni reach con l'ecommerce

Reach e CLP: le sanzioni nella pubblicità e vendita online

Il Regolamento Ce n. 1907/2006, comunemente conosciuto come Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), ed il Regolamento CE n. 1272/2008, Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) hanno portato importanti novità al sistema normativo concernente la gestione degli agenti chimici pericolosi utilizzati per la composizione di sostanze e miscele.

Ovviamente, questi cambiamenti hanno spinto le aziende che utilizzano tali componenti a adottare un metodo di gestione del rischio chimico conforme a quanto prescritto dai predetti Regolamenti europei.

L’oggetto delle discipline può essere così riassunto.

La normativa REACH, entrò in vigore nel 2006 istituendo l’obbligo in capo al produttore, ovvero all’importatore qualora fosse un produttore extracomunitario, di riferire e registrare tutte le sostanze prodotte presso l’European Chemicals Agency – Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche ECHA.

Qualsiasi informazione in merito alle caratteristiche delle miscele deve essere poi resa nota e disponibile agli utilizzatori (o utilizzatori a valle, ovvero persone fisiche o giuridiche diverse dalla figura del fabbricante o dell’importatore ma comunque operatrici in settori industriali o professionali) responsabili di impiegare in modo sicuro la sostanza, conformandosi rispetto a quanto indicato dal produttore.

Parallelamente, il “CLP”, due anni dopo, introdusse una nuova struttura normativa europea volta alla classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele, imperniata sul sistema GHS armonizzato a livello internazionale dalle Nazioni Unite.

Anche in questo caso la responsabilità ricade, oltre che in capo al produttore, sugli utilizzatori, i quali, devono ricevere le giuste conoscenze per poter meglio prevedere e gestire i rischi.

Si può facilmente evincere che lo scopo finale di entrambe i Regolamenti sia proiettato alla protezione della salute umana e a quella ambientale, a fronte di prodotti immessi sul mercato europeo contenenti sostanze pericolose, e di informare il consumatore, attraverso un’adeguata apposizione di etichettatura sulla confezione oggetto di vendita, rispetto ad eventuali pericoli che potrebbero nascere a seguito dell’utilizzo.

Reach e CLP: l’etichettatura in ambito pubblicità e E-commerce

Proprio rispetto alla tematica dell’etichettatura si inserisce una fattispecie che oggi, con l’avvento del commercio elettronico (o, E-Commerce), sta causando non pochi problemi alle società che esercitano questo business, peraltro aumentate notevolmente in tutto il mondo a causa della pandemia di Covid-19.

In particolare, l’art. 48 paragrafo 2, primo comma, disciplina le modalità di pubblicità con riferimento all’utilizzo delle miscele considerate pericolose.

La norma enuncia che ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l’articolo 25, paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d’acquisto senza aver prima preso visione dell’etichetta, menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell’etichetta”.

La ratio sottesa alla disposizione summenzionata prevede che, prima dell’acquisto, qualsiasi ipotetico prospect, ovvero un possibile cliente interessato al prodotto offerto da un brand e che dunque potrebbe effettivamente comprarlo, debba essere informato proprio sulle caratteristiche e il grado di pericolosità della sostanza contenuta nel prodotto medesimo.

Come si può facilmente dedurre, la tutela del consumatore è uno dei ‘main focus’ della disciplina.

Tuttavia, quali possono essere le situazioni in cui una persona possa giungere alla conclusione di un contratto senza aver preso visione dell’etichetta apposta sul packaging del prodotto? Sicuramente l’E-Commerce, ovvero acquisti online tramite siti predisposti dalle aziende come canale di vendita diretto B2C (Business to Consumer), è una casistica analogicamente affine a quanto previsto dalla normativa europea.

Infatti, quando gli scambi commerciali avvengono attraverso l’utilizzo di dispositivi elettronici, il consumatore non visiona la confezione del prodotto che intende acquistare e, dunque, nemmeno legge l’etichetta apposta.

Quest’ultima è uno dei key elements sul quale si fonda il Regolamento CLP, poiché, mediante l’applicazione dei relativi pittogrammi il consumatore viene informato sulle componenti chimiche contenute nel prodotto medesimo, bensì anche ad eventuali pericoli che potrebbero verificarsi a seguito dell’utilizzo del prodotto.

La conseguenza a tale impossibilità sarebbe quella di poter indurre il compratore a portare a termine l’acquisto in assenza della consapevolezza di ciò che potrebbe accadere a fronte di un uso improprio del bene.

Si pensi, ad esempio, ad un soggetto fortemente asmatico interessato all’acquisto di pitture o vernici per scopi lavorativi, prodotti già per loro natura contenenti sostanze o miscele chimiche; al fine di evitare un malore del cliente dovuto alla presenza di componenti che potrebbero peggiorare le sue condizioni di salute, il produttore, così come l’utilizzatore del prodotto, devono segnalarne i pericoli.

Pertanto, per questo motivo è importante che il consumatore venga a conoscenza di tali informazioni prima di stipulare un contratto di compravendita, al fine di acquisire un grado di consapevolezza tale da consentirgli di prendere la decisione migliore.

Per quanto concerne la figura del responsabile, nell’ambito del Commercio Elettronico si identifica come la società o il marchio che apre un proprio sito web per la vendita diretta al consumatore finale. A tal proposito è fondamentale che nella pagina dell’ “esposizione” (virtuale) del proprio prodotto vengano segnalati, ovvero pubblicizzati, il pericolo o i pericoli connessi all’utilizzo di quel prodotto, normalmente riscontrabili sull’etichetta apposta alla confezione del prodotto.

Sanzioni Reach: le implicazioni per gli imprenditori

Come si può evincere da un’attenta lettura dell’art. 48, non è obbligatorio allegare interamente l’etichetta ritrovabile sulla confezione, ma è fondamentale, pena sanzione amministrativa, di enunciare la presenza di componenti chimiche pericolose e le possibili conseguenze.

È importante per gli imprenditori prendere in considerazione questa disciplina.

Innanzitutto, per lo svolgimento consapevole della responsabilità sociale d’impresa dovuta alla protezione verso la salute delle persone così come quella ecologica-ambientale, a maggior ragione quando si trattano di miscele contenenti componenti chimiche pericolose.

In secondo luogo, attraverso l’articolo 15 della Legge del 20 novembre 2017, n. 167 è stato inserito l’art. 10-bis, il quale enuncia che a seguito della violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità la sanzione amministrativa pecuniaria, che varia dai 10.000 ai 60.000 euro, viene adottata in capo ai violatori dell’art. 48, paragrafi 1 e 2, primo comma del Regolamento.

Nonostante ciò, è altresì opportuno tenere conto del fatto che il settore dell’E-Commerce è in continua evoluzione, sia quale opportunità economica da sfruttare, sia a livello normativo dove al momento appare complessa la gestione di tali aspetti, soprattutto per le piccole imprese, sovente a conduzione famigliare, che si approcciano per la prima volta a tale modello di business.

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