Anticorruzione: quali soggetti devono dotarsi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione?
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione rappresenta il documento fondamentale delle pubbliche amministrazioni per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, che si deve coordinare con gli ulteriori strumenti idonei a migliorare l’efficienza della macchina amministrativa, primo fra tutti il piano delle performance.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione –PTCPT- è un documento di natura programmatica, che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.
Le pubbliche amministrazioni sono inoltre obbligate a:
- attuare le disposizioni in materia di trasparenza
- adottare il codice di comportamento
- adottare idonee misure di rotazione del personale negli incarichi
- rendere noto ai dipendenti il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi
- disciplinare il cumulo degli incarichi e gli incarichi extra-istituzionali del personale
- verificare la sussistenza di eventuali condizioni di inconferibilità
- verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità
- inserire nei contratti di assunzione del personale la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati
- verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi.
Ai sensi dell’ art. 2-bis D.Lgs. n. 33/2013, si possono individuare tre tipologie di soggetti che sono tenuti ad adottare il PTCP:
- le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (art. 2-bis, comma 1, Lgs. n. 33/2013) che adottano il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa da reato delle Società e degli Enti) : enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dall’art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 175/2016 (escluse le società quotate), associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con
- bilancio superiore a cinquecentomila euro,
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni
- in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
- i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 3, Lgs. n. 33/2013, sono invece esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.
Che cosa caratterizza la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?
La L. n. 190/2012 prevede che, in ogni pubblica amministrazione, sia nominato un RPC, ovverosia un Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
Tale nomina deve essere comunicata all’ANAC.
La figura dell’ Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha subito un significativo intervento di lifting dal D.lgs. n. 97/2016.
La nuova disciplina unifica in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne rafforza il ruolo prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative, da apportare, come già visto, a cura dell’organo di indirizzo.
Con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli, pertanto come RPCT: responsabile della corruzione e della trasparenza.
Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione è adottato dall’Organo di indirizzo su proposta del responsabile della corruzione e della trasparenza; questo segnala all’organo di indirizzo ed all’ organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure ed indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Altri adempimenti cui è tenuto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
- verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità
- proporre modifiche del piano, in caso di accertamento di significative violazioni delle presrizioni o di mutamenti nell’organizzazione/attività dell’amministrazione
- verifica –d’intesa con il dirigente competente- della effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è più elevato il rischio di commissione di reati di corruzione
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superoriore della P.A.
Servono ulteriori chiarimenti in materia di compliance anti-corruzione?