Raccolta benefica e gestione rifiuti aziendali: le regole
La gestione dei rifiuti in Italia trova un’ampia regolamentazione all’interno del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e dalle sue successive modifiche e integrazioni.
Proprio in codesto assetto normativo viene definito l’intero ciclo di vita dei rifiuti, a partire dalla produzione sino allo smaltimento finale, stabilendo obblighi precisi per tutti i soggetti coinvolti nella filiera. Secondo l’attuale normativa, tutti i soggetti che gestiscono rifiuti sono tenuti a rispettare specifici adempimenti, salvo particolari deroghe previste per determinate categorie di soggetti o tipologie di attività.
Nello specifico, in merito alla raccolta dei rifiuti a scopo benefico assumeva particolare rilevanza il disposto di cui all’art. 180-bis del D.lgs. 152/2006 che promuoveva il riutilizzo dei rifiuti. Tale articolo è stato, infatti, abrogato con il D.lgs. 116/2020; tuttavia, i suoi contenuti non sono stati eliminati ma bensì integrati nell’art. 181 dello stesso decreto legislativo, debitamente modificato per includere le disposizioni relative alla promozione della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio e altre operazioni di recupero, disponendo al comma 5 che “Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità degli impianti di recupero”.
Infatti, secondo il principio di prossimità stabilito dall’art. 182-bis del D.lgs. 152/2006, lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire presso uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione e raccolta al fine di ridurne i movimenti, nonché tenuto conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti. Questo principio – come chiarito dal Consiglio di Stato con sentenza del 1° luglio 2021 n. 5025 – è applicabile anche ai rifiuti speciali e non solo a quelli urbani, sottolineando l’importanza di una rete integrata di impianti per garantire un alto livello di protezione ambientale.
Ad ogni buon conto, il Dipartimento delle Finanze istituito presso il MEF, con il Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani sostiene espressamente “iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotto e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche coinvolgendo Associazioni no profit”. Ciò posto, tale assunto rappresenta un fondamentale supporto normativo per le iniziative benefiche come quelle in esame.
Occorre a questo punto specificare che gli enti no profit si collocano nel c.d. Terzo Settore, così come definiti all’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, a norma del quale “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
Orbene, un ulteriore elemento da considerare riguarda la natura giuridica delle associazioni beneficiarie delle raccolte in questa sede coinvolte e per le quali rileva la normativa dettata per il Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) e per le c.d. imprese sociali (D.lgs. 112/2017). Secondo tale assetto normativo, gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, possono effettuare attività, abituale e non abituale, volta alla raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e non pericolosi, nonché attività non abituale in relazione ai soli rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
Tali disposizioni, collocate sistematicamente agli artt. 5 del D.lgs. 117/2017 e all’art. 2 del D.lgs. 112/2017, rappresentano un’apertura del legislatore verso il coinvolgimento degli enti no profit nella gestione dei rifiuti, ma con limitazioni. Infatti, agli stessi è preclusa – a norma dell’art. 5, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 2, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 112/2017 – l’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi esercitata abitualmente.
A titolo esemplificativo, in applicazione della normativa soprarichiamata giova prendere in considerazione taluni enti impegnati in diverse raccolte benefiche, come quelle svolte dalla Fondazione Malattie del Sangue o dal Gruppo Polis (impegnate nella raccolta e ritiro di tappi in plastica o sughero), Re Tech Life Cooperativa Sociale Onlus o Ways Cooperativa Sociale Onlus (impegnate nella raccolta e ritiro di telefoni cellulari) e il Lions Clubs (impegnato nella raccolta e ritiro di occhiali).
Quali attività di raccolta benefica sono consentite alle aziende
Ordunque, all’interno di realtà aziendali possono essere attivate – in coordinamento con enti no profit come quelli sopra individuati – iniziative benefiche volte alla raccolta di materiali/rifiuti prodotti all’interno dell’azienda ovvero provenienti dall’esterno da parte dei propri dipendenti.
In relazione a tali enti, ogni azienda che intenda implementare la raccolta benefica è tenuta a verificare:
- la loro natura giuridica e la loro iscrizione ai registri previsti dalla normativa sul Terzo settore;
- l’abitualità o meno della loro attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti.
- Il possesso di particolari permessi per la relativa raccolta e ritiro dei rifiuti.
- la presenza di eventuali convenzioni o accordi con gli enti locali o con i gestori del servizio pubblico di raccolta.
Queste verifiche permetterebbero, infatti, di determinare con maggiore precisione il regime normativo applicabile alle attività di raccolta e gestione dei rifiuti poste in essere da enti no profit.
Per quanto concerne, ad esempio, l’attività di raccolta di tappi di plastica/sughero, occorre specificare come quest’ultimi – dal punto di vista normativo – rientrano nella categoria dei rifiuti urbani non pericolosi e, pertanto, rientrante nell’alveo delle attività espletabile da parte degli enti del terzo settore come sopra enunciate, non rilevando in tal caso il carattere di abitualità e non abitualità.
Tale raccolta è dunque soggetta alle disposizioni generali in materia di rifiuti, ma può beneficiare di talune semplificazioni. In particolare, se l’attività di raccolta è di tipo non abituale, l’ente benefico coinvolto potrebbe non necessitare di specifici permessi, soprattutto se i quantitativi raccolti sono limitati.
Quanto all’ulteriore esempio sopra prospettato, la raccolta dei telefonini usati necessita di ulteriori specifiche dal punto di vista della conformità normativa.
Anzitutto, i telefoni cellulari raccolti rientrano nella categoria dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), la cui gestione è soggetta a specifiche disposizioni normative, quali il possesso dei permessi necessari per il trasporto e lo smaltimento di tali rifiuti.
Per i RAEE esistono disposizioni specifiche che regolamentano la loro raccolta e gestione.
In particolare, il trasporto dei RAEE deve essere accompagnato da un documento specifico (noto come DDT RAEE), con il quale vengono attestati i luoghi di produzione, la tipologia del materiale e la destinazione finale dei rifiuti. Tale documento è numerato e redatto in tre esemplari e deve essere compilato, datato e firmato dal soggetto responsabile del trasporto.
A tal fine è fondamentale verificare che l’ente benefico che svolge l’attività di raccolta sia effettivamente iscritto all’Albo Gestori Ambientali nella categoria appropriata per la gestione dei RAEE (Categoria 3-bis) e che rispetti le procedure di documentazione e tracciabilità.
Da ultimo, sull’ulteriore esempio di raccolta benefica degli occhiali, è invece opportuno tenere distinta l’ipotesi in cui questi siano riutilizzabili in quanto potrebbero essere considerati beni usati piuttosto che rifiuti. In quest’ultimo caso, la raccolta potrebbe non essere soggetta alla normativa sui rifiuti, ma piuttosto inquadrabile nel contesto delle iniziative di riutilizzo promosse dall’art. 181 del D.lgs. 152/2006.
Diversamente, se gli occhiali sono considerati rifiuti (ad esempio, perché danneggiati o non più funzionanti), la loro raccolta e gestione dovrebbe seguire le disposizioni generali in materia di rifiuti.
Requisiti, adempimenti e best practice per la raccolta benefica in azienda
Ciò considerato, le aziende possono fungere da punto di raccolta di rifiuti esterni (come quelli prodotti nelle abitazioni private dei propri dipendenti) per conto di associazioni no profit, e ciò può avvenire nei casi di:
- qualificazione degli oggetti raccolti come “beni usati” piuttosto che come “rifiuti”, se destinati al riutilizzo diretto. Questa qualificazione è particolarmente plausibile sia per la raccolta degli occhiali, sia per i telefonini funzionanti;
- configurazione dell’attività come “prevenzione della produzione di rifiuti” piuttosto che come “gestione dei rifiuti”, in linea con le priorità stabilite dalla gerarchia dei rifiuti e con il supporto alle iniziative di riutilizzo di cui all’art. 181 del D.lgs. 152/2006;
- Avvalimento delle procedure semplificate di cui possono beneficiare gli enti del terzo settore per l’attività non abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti.
In un tale contesto, viene altresì in rilievo l’allestimento dei punti di raccolta dedicati e attrezzati all’interno dell’azienda. In merito, secondo la normativa sui centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al D.M. del 13 maggio 2009, questi devono rispettare specifici requisiti strutturali e di sicurezza. Tuttavia, questi requisiti si applicano ai centri di raccolta veri e propri, e potrebbero non essere direttamente applicabili a semplici punti di raccolta temporanei collocati all’interno di realtà aziendali.
La Direttiva 2008/98/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 205/2010, stabilisce l’obbligo per ogni ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente. Tuttavia, ciò non è necessario ove l’azienda che non effettui direttamente il trattamento dei rifiuti, ma si limiti a fungere da punto di raccolta temporaneo.
Raccomandazioni operative
Per l’attivazione di tali punti di raccolta benefica, l’azienda dovrà verificare che le associazioni no profit coinvolte (ove queste svolgano occasionalmente l’attività in commento) siano iscritte all’Albo Gestori Ambientali nella Categoria 2-ter, la quale consente alle associazioni di volontariato di svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi.
Gli enti che svolgono attività di raccolta e ritiro di RAEE, devono invece essere iscritti all’Albo Gestori Ambientali nella Categoria 3-bis, nonché disporre delle relative autorizzazioni necessarie.
In ogni caso sarebbe opportuno formalizzare tale collaborazione attraverso un protocollo d’intesa ad hoc che definisca chiaramente le responsabilità di ciascuna parte e le modalità di gestione della raccolta, ovvero predisporre un sistema di tracciabilità dei materiali raccolti, documentandone i quantitativi e le date di ritiro da parte degli enti benefici, al fine di tenere un sistema di tracciabilità efficace e sicuro.
Con specifico riferimento alla raccolta di RAEE, è altresì necessario implementare le specifiche procedure atte a garantire la cancellazione dei dati personali e sensibili eventualmente presenti nella memoria dei dispositivi, in conformità con le norme sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento EU n. 679/2016 (GDPR) e D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy).
Infine, per la corretta attuazione delle raccolte benefiche, ogni azienda dovrebbe:
- allestire punti di raccolta separati per ciascuna tipologia di oggetto, debitamente identificati e muniti di cartellonistica che indichi chiaramente le norme per il conferimento e le finalità benefiche della raccolta;
- sviluppare un breve regolamento interno che disciplini le modalità di conferimento, le tipologie di oggetti ammessi e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti;
- valutare, eventualmente, l’opportunità di coinvolgere il Comune territorialmente competente o il gestore del servizio pubblico di raccolta, per verificare la possibilità di instaurare convenzioni specifiche per le raccolte benefiche;
- documentare accuratamente tutte le operazioni relative alle raccolte, inclusi i quantitativi raccolti, le date di ritiro e i soggetti che effettuano il trasporto, al fine di dimostrare la correttezza delle procedure in caso di controlli.
Ciò permetterebbe alle aziende di condurre un’attività di raccolta benefica in favore di determinati enti no profit nel rispetto della normativa vigente dettata in materia, garantendone la conformità (compliance).
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