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Normative sul commercio internazionale di prodotti chimici pericolosi

Prodotti chimici pericolosi e commercio internazionale: le normative

BusinessAprile 14, 2024

Da un punto di vista generale, l’industria chimica trasforma materie prime quali olio, gas naturale, aria, acqua, metalli e minerali in migliaia di prodotti diversi. Si tratta di oltre 100.000 sostanze prodotte ed impiegate per gli scopi più disparati.

Proprio per questa ragione si è quindi reso necessario rivedere l’intera politica europea in maniera di sostanze chimiche, con l’intenzione di uniformare le procedure di valutazione e di regolamentazione delle sostanze.

E’ stato quindi adottato un sistema unico che ha trovato la sua espressione nel Regolamento (CE) 1907/2006, denominato Regolamento REACH concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Ancora più determinante sotto tale profilo, la Convenzione di Rotterdam (Convenzione PIC – Prior Informed Consent), adottata nel 1998 ed entrata in vigore nel 2004, disciplinante le esportazioni e le importazioni di alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi; fondandosi nella sua ontologia sul principio fondamentale del consenso informato preliminare (PIC), frutto della collaborazione attiva tra i soggetti pubblici e privati parti della traslazione, essa, fissando il principio secondo cui l’importatore deve essere in possesso di tutte le informazioni per adottare ogni precauzione necessaria, diviene il fulcro della regolamentazione internazionale sui prodotti chimici.

La Convenzione è stata ratificata da 161 Paesi (Parti), tra cui l’Italia (con Legge 11 luglio 2002 n. 176), ed attualmente include nell’allegato III 52 sostanze soggette alla procedura PIC, tra le quali 35 pesticidi e 16 sostanze chimiche industriali nonché 1 sostanza di categoria pesticida e chimica industriale.

All’interno dell’Unione Europea la Convenzione di Rotterdam è stata attuata dal Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 4 luglio 2012 (“Regolamento PIC”); tale regolamento in particolare conferma l’impegno dell’Unione Europea a garantire un controllo adeguato degli scambi dei prodotti chimici su scala mondiale con la finalità di proteggere la salute umana e l’ambiente oltre i confini dell’Unione europea.

Organismi principali e fasi salienti dell’Iter

Richiamando già nell’Introduzione le disposizioni della dichiarazione di Rio su Ambiente e sviluppo, la Convenzione evidenzia che “two of the major problems, particularly in developing countries, are lack of sufficient scientific information for the assessment of risks entailed by the use of a great number of chemicals, and lack of resources for assessment of chemicals for which data are at hand”.

Tale finalità risulta poi coerentemente ribadita in modo esplicito nell’art. 1 dove si sottolinea che l’obiettivo delle parti è quello di “promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti (…) nonché di contribuire all’utilizzo dei prodotti chimici ecologicamente razionale, favorendo gli scambi di informazioni sulle loro caratteristiche”, tramite l’istituzione di una serie di “procedure di decisione nazionale per la loro importazione ed esportazione e prescrivendo la notifica delle relative decisioni alle parti.

Lo spettro applicativo della Convenzione nonché del conseguente Regolamento del 2003 è assai ampio, comprendendo le importazioni e le esportazioni di tutti i pesticidi altamente pericolosi e chimici vietati o soggetti a restrizioni dalle normative vigenti, escludendo altresì l’applicazione della normative al commercio internazionale di chimici ad uso bellico, sostanze psicotrope, materiale radioattivo o di rifiuto, farmaci, prodotti ed additivi alimentari, chimici in quantità limitate a fini di ricerca o per uso frontale. Tali estromissioni si giustificano per la ragione di non invadere ambiti di applicazione di altre normative o di non porre inutili impedimenti laddove la ricerca o la modica quantità sconsigliano un’eccessiva prudenza.

E’ poi prevista l’obbligo da parte di ogni Stato aderente alla Convenzione di informare il Segretariato su ogni atto normative definitive che introduca su scala nazionale restrizioni in materia di commercio e di trattamento di prodotti chimici.

Lungo questo iter, l’autorità nazionale designate si impegna altresì a completare l’informativa con descrizioni dettagliate, in riferimento alle caratteristiche ed agli impieghi del prodotto nonché agli elementi fondamentali della disciplina intrapresa, come ad esempio l’indicazione delle categorie oggetto di regolamentazione e sintesi dell’atto adottato.

Nell’art. 5.2. poi, si fanno salve tutte le comunicazioni successive ai documenti dell’UNEP e della FAO precedenti l’entrata in vigore del testo di Rotterdam.

Una volta ricevute le notifiche descritte, il Segretariato nel termine perentorio di sei mesi si impegna a verificare la correttezza delle informative ed a inviare alle parti interessate una sintesi dei documenti relative ai prodotti ed alle normative in materia, fatta salva comunque la possibilità di una previa richiesta di ulteriori approfondimenti nel caso di notifiche incomplete.

Successivamente a questa fase, e solo qualora il Segreteriato riceva almeno due notifiche su un medesimo prodotto da commercializzare provenienti da diverse ragioni aderenti al Sistema, allora si attivetà investendo il “comitato di esame per i prodotti chimici” del compito di esaminare i dati scientifici e giuridici raccolti.

Alla fine di tale subprocedimento, il comitato emetterà una raccomandazione destinata alla “conferenza delle parti” sulle restrizioni e sulla possibilità di sottoporre la sostanza al procedimento di previo consenso desunto dall’Allegato III della Convenzione (art. 5.6.). All’art. 18.6. la Commissione enuncia il profilo ed i compiti del comitato di esame: esso, costituito in seno alla prima conferenza delle parti, è composto da esperti in materia designati dai governi delle parti della Commissione, secondo il principio di equa distribuzione geografica ed equilibrio tra rappresentanti di paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, ed ha la funzione di emettere raccomandazioni sulla disciplina da adottare nei singoli casi.

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