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international investment agreements

Gli International Investment Agreements nell’era del Covid-19

BusinessSettembre 13, 2020

Introduzione

La pandemia da COVID-19 ha costretto molti Stati ad adottare misure urgenti e necessarie al fine di prevenire il diffondersi del virus e soprattutto per far fronte alle crisi sanitarie ed economiche che esso ha provocato.

Tra le varie misure adottate, in Spagna, il Ministero della Salute ha annunciato che porterà tutti gli operatori sanitari privati e le loro strutture sotto il controllo pubblico.

Negli Stati Uniti, invece, colpiti particolarmente dal virus, i governatori della California e di New York hanno autorizzato la requisizione di attrezzature e strutture indispensabili per il trattamento dei pazienti.

Più genericamente, le misure attuate dal resto dei governi mirano ad affrontare l’impatto economico senza precedenti causato dal COVID; tra queste misure ritroviamo:

  • la rinazionalizzazione delle franchigie ferroviarie da parte del governo britannico;
  • la restrizione all’importazione ed esportazione di prodotti di base;
  • il pagamento di aiuti di stato alle compagnie aeree.

Cosa prevedono gli International Investment Agreements?

La necessaria quanto rapida attuazione di misure statali, ha prodotto confusione negli investitori, che sovente si trovano a non conoscere o comprendere i loro diritti e i rimedi a disposizione.

Difatti, oltre alla normativa nazionale prevista nel luogo in cui avviene l’investimento, gli investitori esteri hanno la possibilità di fare ricorso ai c.d. “International Investment Agreements” (IIA).

Gli IIA si sostanziano in accordi tra stati tramite cui gli stessi si impegnano a proteggere e far rispettare gli investimenti effettuati nel loro stato da parte di investitori originari dell’altro stato parte dell’accordo.

Tali accordi si possono rintracciare in trattati bilaterali e multilaterali, ad esempio nei capitoli sugli investimenti di molti accordi di libero scambio.

Si contano più di diverse migliaia di IIA attualmente in vigore nel mondo: ad esempio, l’Italia, uno degli stati più colpiti dalla pandemia, è parte di circa 110 IIA mentre la Cina risulta parte di circa 125.

L’interpretazione di ogni singolo IIA è di tipo letterale e pertanto si vede attribuito un significato proprio e specifico di quella redazione; tuttavia, dato l’elevato numero di tali accordi presenti nel mondo, spesso capita che alcuni di essi contengano disposizioni simili in relazione alla protezione degli investimenti o, in altri casi ancora, siano soggetti ai principi comuni del diritto internazionale.

Nonostante il contenuto specifico di ogni singolo IIA, si rintracciano degli “obblighi comuni” in capo allo Stato ospitante, tra cui:

  • l’obbligo di rispettare gli impegni contrattuali (c.d. umbrella clauses);
  • il diritto di trasferire o rimpatriare fondi relativi a investimenti effettuati al di fuori dello stato;
  • l’obbligo di non espropriare investimenti rilevanti senza la corresponsione di un indennizzo.

Le risposte statali al COVID-19

La maggior parte degli obblighi comuni previsti nei IIA hanno alla base lo scopo di preservare la sovranità dello stato.

Tuttavia, nonostante gli stati abbiano la possibilità di espropriare gli investimenti, essendo soggetti ai principi generali dettati dal diritto internazionale, devono seguire procedure ben delineate nel farlo.

Infatti, si prescrive che l’espropriazione debba avvenire in presenza di:

  • scopo pubblico;
  • modalità non discriminatorie;
  • sottoposto a giusto processo.

In aggiunta, è previsto che lo stato debba fornire un equo risarcimento in favore dell’espropriato.

La situazione risulta meno marcata in riferimento alle espropriazioni indirette, ovvero quando lo stato adotta misure volte a influenzare il controllo di un’attività, piuttosto che incidere sulla proprietà della stessa.

I tribunali hanno sostenuto che per espropriazioni indirette si intendono quelle espropriazioni che “privano, in tutto o in parte significativa, della proprietà o del controllo effettivo del loro investimento”.

Tuttavia, gli stati devono garantire che gli investimenti esteri siano soggetti a un trattamento giusto ed equo; in particolare, lo stato non dovrà essere autore di condotte arbitrarie, discriminatorie che siano in grado di esporre il ricorrente a pregiudizi di tipo settoriale o razziale.

Nel contesto dell’attuale crisi economico-sanitaria, gli stati continuano a essere obbligati a garantire queste protezioni a investitori e investimenti; infatti, qualsiasi misura adottata in contrasto con quanto precedentemente affermato comporterebbe la violazione dell’obbligo di trattamento giusto ed equo, salvo che non vi sia una ragionevole giustificazione.

Eccezioni all’applicazione degli standard di protezione

Molti IIA disciplinano che in presenza di determinate circostanze gli standard di protezione non si applicano; ad esempio, diversi trattati prevedono che gli stati possano intraprendere azioni che in altri contesti comporterebbero una violazione dell’IIA al fine di preservare l’ordine pubblico o di proteggere la salute umana.

Lo stato ha quindi la possibilità di adottare misure in relazione a tali interessi essenziali; tuttavia, le misure dovranno essere proporzionate e ragionevoli.

L’azione di uno stato può essere considerata proporzionata se in grado di rintracciare il punto di equilibrio tra gli interessi essenziali che lo stato intende proteggere e il grado di danno ai diritti degli investitori stranieri interessati.

Ulteriori strumenti di difesa si possono identificare sulla base del diritto internazionale consuetudinario: forza maggiore, difficoltà o stato di necessità.

Per forza maggiore si intende “il verificarsi di una forza irresistibile o di un evento imprevisto, al di fuori del controllo dello stato, che rende materialmente impossibile in presenza di quelle circostanze l’adempimento dell’obbligo”.

Per stato di necessità si intende, invece, il caso in cui lo stato debba intraprendere un’azione “per salvaguardare un interesse essenziale contro un pericolo grave e imminente, seppur tale azione non debba compromettere in modo irreparabile gli interessi essenziali dello stato o degli stati verso i quali esiste l’obbligo”.

Ad esempio, nella causa National Grid vs. Argentina del 2008, un tribunale istituito ad hoc ai sensi di un IIA ha ritenuto che l’interesse pubblico a garantire il costante funzionamento di servizi pubblici vitali come l’elettricità fosse in grado di corrispondere alle necessità, secondo il diritto internazionale consuetudinario, di esonerare lo stato dall’adempimento dei suoi obblighi internazionali.

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