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Decreto Liquidità: le novità più rilevanti per le imprese

BusinessMaggio 10, 2020

Con il D.L. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità, entrato in vigore il 9.04.2020, il Governo, derogando in parte ai principi del codice civile, ha previsto misure temporanee per garantire la continuità delle imprese che si trovano in difficoltà a causa degli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica Covid-19 sta producendo sul territorio nazionale.Di seguito un riassunto delle più rilevanti novità per le imprese.

Disposizioni in tema di riduzione del capitale sociale (art. 6)

L’articolo 6 del D.L. 23/2020 prevede che, a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro quest’ultima data, non si applichino gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter cod. civ.

Tali norme prevedono che, in presenza di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, gli amministratori debbano convocare, senza indugio, l’assemblea della società per gli opportuni provvedimenti. Se, poi, entro l’esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l’assemblea dovrebbe poi essere convocata per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Dunque, le deroghe introdotte dal DL 23/2020 consentono alle imprese, anche qualora il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale (che per le S.p.a. è di euro 50.000,) di non delibare la riduzione e la contemporanea “ricapitalizzazione” o la trasformazione del tipo sociale in altro che preveda diversi limiti per il capitale. In sostanza, le assemblee delle società di capitali potranno attendere, prima di decidere di compiere operazioni sul capitale pur perduto (parzialmente o anche integralmente), senza che si verifichi la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. (dichiarata espressamente non operante sempre dall’art. 6 del DL, al pari della corrispondente causa di scioglimento prevista dall’art. 2545-duodecies c.c. per le società cooperative).

Resta, invece, ferma la previsione per gli amministratori in tema di informativa ai soci di S.p.A. (ma non di S.r.l., inspiegabilmente) di cui all’art. 2446, comma 1, c.c. Da ciò è lecito dedurre che permane pur sempre l’obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea, nelle situazioni di perdita del capitale superiore al terzo: essi dovrebbero quindi andare esenti da responsabilità solo nel caso in cui la prosecuzione dell’attività in costanza di perdite sia stata decisa dall’assemblea, mentre una tale esenzione non sarebbe configurabile nel caso essi abbiano omesso di convocarla.

Disposizioni in tema di redazione del bilancio (art. 7)

L’art. 7 del Decreto prevede che “1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati“.

In base alle regole ordinarie per la redazione del bilancio, le società non dovrebbero poter utilizzare il criterio della continuità aziendale se non supportato da evidenti risultati di gestione, in grado di dar prova del buono stato di salute della società. Il criterio della continuità aziendale implica infatti che le poste di bilancio debbano essere valorizzate sul presupposto che l’azienda possa proseguire la propria attività e che sia da presumere che non esistano motivi per una sua liquidazione, neppure di tipo giudiziario. Il DL Liquidità, anche se i risultati di gestione possono essere contrari, autorizza ora le società ad adottare il principio della continuità aziendale, purché tale continuità risultava almeno nel bilancio precedente.

In pratica, in base al dettato dell’art. 7, per le imprese che si trovavano già in stato di discontinuità nel bilancio 2019 l’adozione del principio di continuità non sarà ammessa.

Resta comunque ferma la previsione di cui all’art. 106 del precedente D.L. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, quanto alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la data successiva fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza connesso all’insorgenza dell’epidemia COVID-19.

Disposizioni in materia di finanziamenti alle società (art. 8)

L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese ha reso opportuna, altresì, da parte del Governo, la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

SI ricorda, al riguardo, come la postergazione sia un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la riforma del diritto societario. In particolare, l’art 2467 c.c., che lo disciplina, prevede che i soci, nel momento in cui hanno finanziato la società di cui fanno parte, hanno diritto al rimborso del finanziamento solo dopo aver soddisfatto gli altri creditori e, se il rimborso sia stato effettuato l’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, debba essere restituito. L’obiettivo del legislatore pare evidente: evitare che i soci, nel momento in cui, invece di procedere ai conferimenti di capitali, optino per il finanziamento, vedano soddisfatto il loro credito prima dei creditori terzi.

Il DL Liquidità esonera da postergazione i finanziamenti effettuati dalla data di entrata in vigore del DL (9 aprile 2020) fino al 31 dicembre 2020: viene dunque sospesa l’operatività degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. (norma che prevede che “Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’articolo 2467”), al fine di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese. Nell’attuale situazione emergenziale, invero, l’applicazione della postergazione potrebbe disincentivare il necessario coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento in favore della società.

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