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assemblea societaria e coronavirus

Assemblee ordinarie e straordinarie ai tempi del Coronavirus

BusinessMarzo 31, 2020

L’art. 106 del decreto-legge n. 18/2020 c.d. Cura Italia, entrato in vigore il 17.03.2020, detta specifiche disposizioni relative alle assemblee e alle decisioni dei soci, nel contesto attuale caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (il c.d. Coronavirus).

Un recente documento, pubblicato da Assonime (associazione fra le società italiane per azioni) e consultabile sul sito dell’associazione, spiega molto bene i termini dell’intervento emergenziale del Governo, attuato al fine di agevolare l’attività delle imprese in presenza delle restrizioni delle attività conseguenti alla ben nota situazione sanitaria nazionale (rectius, globale).

Anzitutto, precisa il documento Assonime, l’art. 106 citato interviene su due profili: (i) i termini di svolgimento delle assemblee annuali di bilancio, che possono essere tenute nel termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; (ii) le modalità di intervento ed esercizio del diritto di voto delle riunioni assembleari, sia ordinarie sia straordinarie, con estensione della possibilità di ricorrere a quegli strumenti, già previsti dal diritto societario, che consentono tali attività senza la presenza fisica in un unico luogo.

Nuovi termini di convocazione dell’assemblea ordinaria per l’anno 2020

Con riguardo al primo profilo, l’art. 106 rinvia di due mesi, per tutte le società di capitali, il termine ordinario per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019.  Di conseguenza, le società di capitali potranno convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie,  derogando, quindi sia alla disciplina prevista dall’art. 2364, secondo comma, c.c., il quale prevede che “l’assemblea ordinaria deve essere convocata […] entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale” sia a quella prevista dall’art. 2478 bis, c.c. che prevede che “il bilancio […] è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale”. Le adunanze per l’approvazione dei bilanci 2019 potranno, quindi, essere convocate entro il nuovo termine del 28 giugno 2020 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio corrispondente all’anno solare).

Nuove modalità di espressione del voto in assemblea durante il vigore delle disposizioni restrittive derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19

Per quanto riguarda il secondo profilo, le disposizioni emanate dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 106 distinguono in base al tipo di società, e possono essere riassunte come segue.

A. Per le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, mutue assicuratrici, banche popolari, banche di credito cooperativo, le modalità di espressione del voto sono le seguenti:

  • espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
  • intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
  • assemblee tenute mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza, in ogni caso, la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo, ove previsti.

Quest’ultima previsione è stata dettata conformemente a quanto affermato dal Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 187 dell’11.03.2020, la quale ha inoltre chiarito come la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il presidente, essendo sufficiente che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante o il notaio. Eventuali clausole statutarie che impongano la contemporanea presenza di presidente e segretario nel luogo di convocazione dell’assemblea, non devono dunque essere considerate vincolanti.

Per le S.r.l. in particolare, poi, è stata prevista la possibilità, in alternativa alla riunione assembleare, di utilizzare gli istituti della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto per l’adozione delle decisioni dei soci, derogando così alle limitazioni eventualmente previste nello statuto e alla disciplina prevista dall’art. 2479 c.c.

B. Per le società quotate, società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici, le modalità di espressione del voto sono le stesse previste per le S.p.A., con aggiunta della possibilità di ricorrere, anche in caso in cui lo statuto preveda diversamente, all’istituto del rappresentante designato disciplinato dall’art. 135 undecies TUF, della cui nomina deve essere data indicazione nell’avviso di convocazione, insieme alle informazioni relative alle modalità di conferimento della delega di voto. Le società possono altresì prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, derogando in questo modo alle disposizioni vigenti che riconoscono al socio la mera facoltà di conferire la delega al rappresentante designato.

Si sottolinea che il complesso di norme sopra schematizzato si applica alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza, come precisato nell’ultimo comma dell’art. 106.

Da ultimo, è da precisare che le modalità di svolgimento delle riunioni da remoto devono essere considerate applicabili (e vincolanti) anche per le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari, del collegio sindacale e degli altri eventuali organi sociali, come evidenziato nella massima 187 del Consiglio Notarile di Milano sopra richiamata.

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