rischio effettivo rifiuti

Rischio infettivo e regolamento 1357/2014

AmbientaleDicembre 15, 2018

Il regolamento europeo n. 1357/2014, in vigore dal 1° giugno 2015, sostituisce l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE in merito alla corretta identificazione e attribuzione delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti ed allinea le regole sulla classificazione dei rifiuti a quelle sulla classificazione delle sostanze chimiche e delle loro miscele dettate dal Regolamento CLP (Regolamento n. 1272/2008).

Individua, anche per le caratteristiche di pericolo che in passato non potevano essere attribuite ai rifiuti, tramite riferimento ai codici delle “indicazioni di pericolo” previsti dal CLP le sostanze la cui presenza all’interno del rifiuto comporta l’attribuzione della caratteristica di pericolo, allegando, in molti casi, delle concentrazioni minime necessarie di tali sostanze pericolose nel rifiuto ai fini dell’assegnazione della caratteristica medesima di pericolo.

Inoltre introduce per le caratteristiche di pericolo HP 4 “Irritante”, HP 6 “Tossicità acuta” e HP8 “Corrosivo” specifici valori soglia, ossia concentrazioni al di sotto delle quali la sostanza non deve essere presa in considerazione, neanche ai fini del calcolo della somma delle sostanze contraddistinte dalla stessa indicazione di pericolo per la verifica del superamento o meno della relativa concentrazione minima richiesta.

Il regolamento n. 1357/2014 istituisce quindi un sistema armonizzato di individuazione e classificazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

Tuttavia, per l’attribuzione della caratteristica HP 9 “Infettivo” la normativa europea rinvia alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento degli Stati membri.
Pertanto deve essere effettuata conformemente a quanto stabilito dal DPR n. 254 del 11 settembre 2003 recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, in particolare l’allegato I e, in aggiunta, gli allegati D e E della direttiva del Ministero dell’ambiente del 9 aprile 2002.

Tali allegati riportano tutti solamente un elenco esemplificativo delle diverse tipologie di rifiuti sanitari con relativo CER e della loro classificazione con indicazione o meno del pericolo di tipo infettivo.
Non vi sono dunque codici che indichino sostanze chimiche precise né tantomeno concentrazioni minime, in quanto si tratta di un pericolo più di tipo biologico che di tipo chimico e si reputa che in caso di esposizione a un virus/batterio/fungo la probabilità di contagio è comunque alta indipendentemente dalla carica batterica.

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