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Nuovo regolamento imballaggi UE 2025

Regolamento UE Imballaggi 2025: Cosa Cambia per Aziende e Ambiente

AmbientaleFebbraio 1, 2025

Le forti difficoltà ambientali originate dai tassi di riciclaggio derivano dal fatto che, per quanto essi siano aumentati nell’UE, la quantità di rifiuti generati dagli imballaggi cresce più rapidamente della quantità riciclata.

Nel 2022 l’Ue ha generato quasi 186, 5 kg di rifiuti di imballaggio pro capite, di cui 36 relativi agli imballaggi di plastica.

Lungo questa direzione, le direttive dell’UE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, adottate per la prima volta nel 1994 e più volte oggetto di revisione, stabiliscono norme per prevenire e gestire i rifiuti di imballaggio in tutti gli Stati membri dell’UE.
Sennonché, ed al di wlà del pregevole sforzo del legislatore sovranazionale, diverse valutazioni della direttiva hanno dimostrato come essa non sia riuscita a ridurre l’impatto ambientale negativo degli imballaggi. Pertanto ed in tale contesto, nel novembre 2022, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio volto a sostituire la direttiva vigente e ad aggiornare l’attuale cornice, al fine di progredire verso un’economia circolare ed un’Europa dalla neutralità climatica.

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio, raggiungendo un accordo provvisorio il 4 marzo 2024, dopo due cicli di negoziati informali, hanno così finito per dare seguito alle loro posizioni sulla proposta di regolamento rispettivamente nel novembre e nel dicembre 2023.

Esaurito l’iter ricostruttivo, dall’11 febbraio 2025 il panorama normativo verrà così arricchito dal nuovo Regolamento imballaggi (2025/40); pubblicato all’interno della Gazzetta Europea del 22 gennaio 2025 in tema di imballaggi e rifiuti di imballaggi, esso, modificando il Regolamento UE 2019/1020, la Direttiva (UE) 2019/904 ed abrogando la Direttiva 94/62/CE, oltre la finalità di uniformare le leggi del mercato interno e promuovere l’economia circolare, avrà come scopo primario quello di includere misure ed obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio, anche nel commercio elettronico, di miglioramento della riciclabilità e di aumento del contenuto di riciclato, di eliminazione graduale delle sostanze pericolose e nocive, nonché di promozione dei sistemi di riutilizzo degli imballaggi.

Il nuovo regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizinuclei domestici. Inoltre, stabilendo nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 ed obiettivi indicativi per il 2040, il regolamento ha posto ulteriori traguardi varianti a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori.

Queste linee guida rappresentano una novità, introducendo per la prima volta nella legislazione europea degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuti, anziché solo obiettivi di avvio al riciclo. Secondo le stime della Commissione, questa traiettoria, se rispettata, porterà ad una riduzione complessiva del 19% in media dei rifiuti di imballaggi nell’UE entro il 2030, del 20% entro il 2035 e del 37% entro il 2040.

Il Regolamento in questione, benché in vigore da febbraio p.v., si applicherà tuttavia soltanto a decorrere dal 12 agosto 2026 e salvo le eccezioni indicate all’interno dell’art. 70; quanto agli imballaggi, invece, essi dovranno recare l’etichetta armonizzata a decorrere dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione, se posteriore.

Le nuove regole europee puntano su minori imballaggi in plastica, divieto di sostanze chimiche negli imballaggi alimentari e misure per rendere gli imballaggi più facili da riutilizzare e riciclare, per ridurre quelli non necessari e promuovere l’uso di contenitori riciclati. Con il dichiarato fine di ridurre l’imballaggio utilizzato nell’UE più sicuro e sostenibile, le nuove misure previste dall’Accordo europeo richiedono in particolare che oltre ad essere interamente riciclabile, tutto l’imballaggio debba subire opportuni processi di riduzione laddove non necessari. Inoltre, oltre ad essere minimizzata la presenza di sostanze nocive, viene prescritto da un lato l’aumento del contenuto riciclato, e dall’altro il correlativo miglioramento della sua raccolta.

A seguito del nuovo provvedimento tutti gli imballaggi (ad eccezione di legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana e cera) dovranno essere riciclabili sulla base di criteri rigorosi; le misure in particolare comprendono anche obiettivi sul contenuto minimo riciclato per gli imballaggi di plastica e obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso per i rifiuti di imballaggio.

Infine, entro il 2029, il 90% dei contenitori in metallo e plastica monouso per bevande fino a tre litri dovranno essere raccolti separatamente mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione o altre soluzioni che consentano di raggiungere l’obiettivo di raccolta.

La struttura interna e la composizione del regolamento

Nella sua conformazione strutturale, il Regolamento imballaggi si articola in 71 articoli correlati di ben 12 allegati.

Degli otto capi che lo contemplano, il primo (artt. 1 – 4) verte sui principi generali, mentre il secondo ed il terzo, entrando più nello specifico, dedicano le proprie disposizioni (rispettivamente artt. 5 – 11 e artt. 6 – 14) alle prescrizioni di sostenibilità ed all’etichettatura, marcatura ed informazione.

Gli art. 15 – 23, invece, componendo il capo IV, insistono sugli obblighi generali (prescrivendo regole di condotta articolare per fabbricanti e fornitori, rappresentanti ed importatori), mentre le 9 norme del capo V (art. 24 – 33), chiudendo idealmente la parte generale del provvedimento, risultano parimenti dedicate agli obblighi degli operatori economici di ridurre gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi.

Entrando poi più nel focus della disciplina, viene in rilievo il capo VI che all’interno di un unico articolo (il 34), prescrive agli Stati Membri di adottare le misure necessarie per conseguire nel loro territorio una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero. Seguono poi gli artt. 35 -39 che all’interno del Capo VII dispongono la conformità e la verifica della conformità degli imballaggi alle prescrizioni di cui agli artt. da 5 a 12, 24 e 26 Reg., o a norma degli stessi ed Capo VIII, il più lungo ed articolato del provvedimento, che in 17 articoli (40 – 57), a loro volta ripartiti in un microsistema di 7 sezioni, prende in carico la c.d. gestione dell’imballaggio e dei rifiuti di imballaggio.

Il provvedimento prosegue poi con una cinquina di norme (art. 58 – 62), che il Capo IX dedica alle procedure di salvaguardia, mentre il Capo X, in un’unica norma ridondantemente dedicata agli appalti pubblici verdi, al fine di incentivare la domanda e l’offerta di imballaggi ecosostenibili, impone alla Commissione di adottare, entro il 12 febbraio 2030, atti di esecuzione che specificano le prescrizioni minime obbligatorie relative agli appalti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE.

Il provvedimento epiloga nel Capo XI (artt. 64-65) dedicato alla delega di potere ed alla procedura di comitato, il Capo XII che agli artt. 66 e 67 regolamenta il sistema delle modifiche ed infine nel Capo XII che in 4 articoli detta le disposizioni finali.

Infine ed in particolare, determinati tipi di imballaggi di plastica monouso saranno vietati a partire dal 1° gennaio 2030. Tra questi figurano gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate e per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, le monoporzioni (ad esempio condimenti, salse, panna da caffè e zucchero), i piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero al di sotto dei 15 micron.

Infine, per eludere effetti nocivi sulla salute, il testo vieta l’utilizzo dei cosiddetti “inquinanti eterni”, ovvero le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), al di sopra di determinate soglie negli imballaggi a contatto con prodotti alimentari.

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