Regolamentazione del Percolato da Discarica: l’approccio UE
Il MASE, in data 10 novembre 2023, ha presentato un quesito alla “Direzione generale ambiente, conformità, governance e sostegno agli stati membri della Commissione Europea”, per fare chiarezza sulle possibili modalità di gestione del percolato da discarica sulla scorta delle perplessità sollevate da numerose amministrazioni locali a seguito delle modificazioni al D.lgs. 36/2003 introdotte con D.lgs. 121/2020 attuativo della direttiva (UE) 2018/850 che a sua volta ha modificato la direttiva 1999/31/CE.
A livello nazionale, infatti, il D.lgs. 36/2003 – come modificato dal D.lgs. 121/2020 – all’art. 2, lett. m) definisce il percolato come “qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all’interno di essa”.
All’interno dell’allegato 1, paragrafo 2.3, è invece disciplinato il controllo e gestione delle acque di ruscellamento sul corpo rifiuti e del percolato, il quale deve essere raccolto e smaltito per tutto il tempo di vita della discarica. Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono preferibilmente essere trattati in loco in impianti idonei, salvo conferire il percolato ad impianti di trattamento autorizzati ovvero, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti vigenti.
La disciplina europea – direttiva 1999/31/CE, paragrafo 2 dell’allegato 1 – richiede altresì l’adozione di misure adeguante alla raccolta delle acque e del colaticcio contaminati e al trattamento degli stessi affinché raggiungano la qualità richiesta per poter essere scaricati.
In particolare, l’interpello del MASE alla Commissione europea verte, sulla scorta della disciplina europea, su due principali aspetti: 1) se sia possibile gestire il percolato prodotto dalle discariche mediante il ricircolo dello stesso sul corpo rifiuti; e 2) se sia possibile prevedere la reimmissione diretta nel corpo della discarica del concentrato ottenuto dal trattamento di filtrazione del percolato ovvero se sia necessaria prima della reimmissione, la caratterizzazione di base nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti per la specifica categoria di discarica del rifiuto ottenuto dal trattamento di filtrazione.
Nel fornire gli elementi di risposta sulla compatibilità con la disciplina comunitaria, la Commissione europea ha emesso un parere, in data 21 marzo 2024, riservando tuttavia alla Corte di giustizia l’interpretazione giuridicamente vincolante degli atti emanati dal Consiglio e del Parlamento europeo.
In tal senso, la Commissione europea, ha ripercorso e messo a fuoco i principali requisiti legali sanciti a livello europeo.
La direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti, definisce all’art. 2, lett. i), il colaticcio o percolato, come “qualsiasi liquido che coli attraverso i rifiuti depositati e sia emesso da una discarica o contenuto all’interno di essa”.
In merito, la Commissione europea evidenzia come tale ultima disposizione non vieti esplicitamente la reintroduzione del percolato nel corpo rifiuti. Tuttavia, l’art. 5, par. 3, lett. a) esclude la possibilità per gli stati membri di immettere in discarica i rifiuti liquidi, considerando pertanto il colaticcio come liquido e non come rifiuto.
La gestione del colaticcio è infatti ricondotta all’interno dell’allegato I della predetta direttiva europea, la quale richiede l’adozione – tenuto conto delle caratteristiche della discarica e delle condizioni metereologiche – di misure adeguate volte a limitare la quantità di acqua proveniente dalle precipitazioni, ovvero dalle acque superficiali e/o freatiche, e raccogliere quest’ultime salvo la discarica non costituisca un potenziale rischio ecologico.
La sopracitata direttiva stabilisce, infine, che le acque e il colaticcio contaminati raccolti siano trattati affinché raggiungano la qualità richiesta per poter essere scaricati. È richiesto, infatti, un corretto ed idoneo sistema di raccolta e di impermeabilizzazione del colaticcio attivo in conformità dei principi dettati dal predetto allegato I. Ciò volto ad assicurare che il suo stesso accumulo alla base della discarica sia ridotto al minimo grazie all’utilizzo di un rivestimento impermeabile artificiale e uno strato di drenaggio.
Inoltre, a norma dell’allegato III e dell’art. 13, lett. d) della citata direttiva europea, in presenza di colaticcio e acque superficiali, i campioni devono essere prelevati in punti rappresentativi al fine di valutarne il volume e la composizione da eseguirsi separatamente in ciascun punto in cui il colaticcio fuoriesce dall’area.
Stante quanto appena riportato, la Commissione europea ha ritenuto di non poter rispondere in modo preciso al quesito del MASE, ciò in quanto non sono state fornite informazioni specifiche sulle discariche interessate e il tipo di trattamento a cui sarà sottoposto il percolato.
La Commissione, dunque, non ha esplicitamente vietato la ricircolazione del percolato e, pur non potendo rispondere con precisione alle domande del MASE, ha sottolineato due aspetti cruciali. Il primo vertente nell’ipotesi in cui il percolato sia reintrodotto senza trattamento preliminare, per cui i sali, i metalli pesanti e l’azoto potrebbero accumularsi nel liquido ricircolato ed infine inibire il processo di biodegradazione; e il secondo vertente sul ricircolo di liquidi nel corpo di una discarica che possa compromettere la stabilità e l’assestamento del sito, causando problemi come le frane.
In definitiva, tenuto conto nella normativa comunitaria vigente e del principio di precauzione, la Commissione raccomanda che le autorità italiane competenti richiedano – per ogni discarica che le autorizzi e a seguito di un accurato studio sulle sue specifiche caratteristiche – che il percolato prodotto, se reintrodotto nel corpo di una determinata discarica venga preventivamente trattato per filtrare almeno i metalli pesanti, i sali e azoto. Pertanto, le autorità italiane competenti dovranno al contempo controllare e garantire che il volume e la composizione del percolato e il comportamento di assestamento del livello del corpo della discarica siano in linea con quanto disposto dagli artt. 12 lett. a) e 13, lett. d) della citata direttiva, in ordine, rispettivamente, alle procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa e quella successiva alla chiusura.
CONTATTACI per qualsiasi tipo di consulenza legale ambientale utilizzando l’apposito form, la nostra mail generale o i recapiti telefonici presenti in contatti.