Le direttive del nuovo pacchetto sull’economia circolare
La tendenza del legislatore europeo a favorire intensamente lo sviluppo di un sistema di gestione circolare delle materie, in particolare dei rifiuti, risulta particolarmente evidente ed esplicita negli ultimi anni.
Difatti le finalità europee, evincibili dall’elaborazione ed emanazione degli strumenti legislativi e regolamentari in materia, stanno convergendo ultimamente verso lo sviluppo di un sistema di gestione e trattamento dei rifiuti improntato sulla logica del riciclo, prevenendo dapprima la stessa produzione delle materie di scarto ed in caso ciò non sia stato possibile, imponendo le operazioni di trattamento dei rifiuti tendenti al recupero dell’utilità di questi ultimi, tramite il processo di riciclo, in grado di far cessare tale qualificazione delle materie e sostanze stesse.
Proprio in tale contesto il legislatore europeo ha emanato quattro direttive, tutte datate 30 maggio 2018:
- Direttiva 2018/849 che modifica le direttive 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, 2006/66CE su pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Direttiva 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31CE sulle discariche;
- Direttiva 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98 sui rifiuti;
- Direttiva 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che modifica la direttiva 1994/62
Finalizzate e funzionali all’aggiornamento delle originarie sei direttive che sostituiscono, il gruppo delle nuove direttive ha preso il nome di “pacchetto sull’economia circolare”.
E’ imprescindibile puntualizzare anzitutto come il testo definitivo, su cui si sono accordati Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio dell’Unione Europea, presenti un contenuto meno consistente rispetto al progetto originario.
Difatti, la difficoltà di rinvenire un punto di incontro tra i rappresentanti dei diversi Stati membri, facendone convergere esigenze, interessi e obiettivi nazionali, hanno determinato necessariamente un ridimensionamento degli originari obiettivi europei estrinsecati tramite il progetto definitivo, in vigore effettivamente dal 4 luglio 2018.
Venendo al corpus dello strumento legislativo europeo, deve affermarsi come questo, composto da specifici testi autonomi tra loro, sia pure omogenei dal punto di vista delle finalità di aggiornamento perseguite, sono funzionali alla modifica delle originarie sei direttive, estrinsecate dal legislatore sovranazionale proprio per il perseguimento delle finalità prima ricordate.
Le sei direttive su cui interviene il nuovo ambizioso progetto europeo sono quelle riguardanti i rifiuti, le discariche, gli imballaggi, i veicoli a fine vita, pile e accumulatori a fine vita, e infine i RAEE (rifiuti provenienti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Il nuovo quadro di intervento europeo è preordinato ad uno sviluppo di specifiche pratiche di gestione delle materie e sostanze annoverabili nelle categorie disciplinate dalle direttive da ultimo menzionate, pratiche in grado di armonizzare tutti gli Stati europei, di fatto avvicinandone le legislazioni ed omogeneizzando queste ultime, fissando scadenze ben precise per lo sviluppo delle medesime ed esplicitando finalità puntualmente individuate a cui gli Stati stessi devono tendere in modo convergente.
Il progetto, come detto, è particolarmente ambizioso e manifesta tutta la volontà europea di persuadere energicamente gli Stati europei alla realizzazione delle finalità fissate nella puntualizzazione precisa e perentoria di tappe finalistiche.
Analizzando proprio queste ultime, si sancisce esplicitamente all’interno del progetto come:
- entro il 2035 il ricorso alle discariche dovrà essere necessariamente portato sotto il 10%;
- entro il 2025 dovrà essere sottoposto a operazioni di riciclo il 55% dei rifiuti urbani domestici e commerciali;
- entro il 2025 il 65% dei materiali da imballaggio (generalmente intesi) dovrà essere sottoposto a riciclo;
- entro il 2030 dovrà essere sottoposto alle operazioni di riciclo il 70% degli stessi materiali, tuttavia precisando dei sotto-obiettivi per singoli materiali utilizzati nell’imballaggio; a tal fine, vengono considerati i materiali di: plastica, legno, materiali ferrosi, alluminio, vetro, carta e carbone, per cui il progetto detta differenti percentuali da sottoporre a riciclo e stabilisce la necessità di rivedere le finalità nel 2024, per verificarne effettività ed apportare eventuali adeguamenti.
Proprio in ordine alla categoria degli imballaggi può osservarsi come gli obiettivi esplicitati siano stati oggetto di un ridimensionamento rispetto al progetto originariamente elaborato, necessitato dalla esigenza di conciliare le esigenze nazionali.
La fissazione delle finalità e obiettivi di riciclo europei presenta peraltro, anche un carattere innovativo, coinvolgendo nuove materie. In tal senso il progetto stabilisce, per la prima volta, l’obbligo di sottoporre a riciclo, a partire dal 2025, il materiale tessile, precedentemente escluso dalle operazioni de quibus.
Stesso discorso può essere fatto per i rifiuti organici e l’umido, da sottoporre a riciclo a partire dal 2023, e le materie e sostanze pericolose usate in ambito domestico (ad esempio vernici o solventi) che dovranno essere interessate dalle operazioni di riciclo dal 2022, tutti prodotti precedentemente non toccati e interessati dallo sviluppo del sistema circolare di gestione.
Accanto agli obiettivi puntualmente identificati dal sistema di direttive si pongono peraltro notevoli strumenti fondati su sistemi premiali nei confronti delle pratiche maggiormente virtuose in materia di gestione dei rifiuti, che siano identificate come efficientemente in grado di soddisfare le esigenze contemplate dalle direttive medesime.
Il nocciolo duro di tali strumenti è certamente costituito da istituti di incentivo economico volto a premiare i cittadini maggiormente attivi e rispettosi dei criteri di economia circolare che, in Italia, consentirà alle Regioni, tramite l’esplicazione dei propri poteri e facoltà, di adottare appositi programmi volti alla divulgazione ed incentivazione dei programmi di riciclo, fissando l’inesauribile ruolo di tali enti nel recepimento di quanto dettato a livello europeo da parte del nostro ordinamento giuridico.
A tale attività, sempre nel nostro Paese, si affiancherà quella ineludibile del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, esercente fondamentali attività di monitoraggio periodico sull’andamento e funzionalità del sistema di efficiente smaltimento dei rifiuti, assicurando il rispetto del divieto di smaltimento in discarica di particolari materie e sostanze.
Necessario, in tale contesto, sarà peraltro l’intervento di altro organo specializzato, l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale), chiamato all’estrinsecazione della propria specifica professionalità in caso di trattamento di rifiuti al di fuori delle discariche, specialmente per quanto riguarda la fissazione di criteri tecnici da seguire in tali operazioni.
Al fine di garantire, sempre sul piano interno nazionale, il rispetto di quanto dettato dal legislatore europeo da parte degli enti pubblici, in questo caso rappresentati da Comuni e ATO (ambiti territoriali ottimali), si prevede l’irrogazione di un’apposita sanzione pecuniaria, fissata in una addizionale del 20%, in caso di inosservanza degli obiettivi dettati all’interno delle direttive stesse, con possibilità di aumento o diminuzione di tale addizionale al raggiungimento di specifiche percentuali di osservanza.
Degno di menzione risulta il fatto che il legislatore europeo interviene anche in un settore non necessariamente ricollegato ai rifiuti e al loro trattamento.
Anzi, può dirsi che il progetto chiamato a innovare il sistema di direttive concernenti l’economia circolare europea interviene anche su di un aspetto speculare e parallelo rispetto alla gestione dei rifiuti: quello della gestione alimentare: in accordo con le linee guida e obiettivi di sviluppo sostenibili dettate dalle Nazioni Unite, il legislatore europeo fissa due obiettivi fondamentali per gli Stati membri:
- la riduzione degli sprechi alimentari del 30% entro il 2025;
- incremento della riduzione al 50% entro il 2030.
Si può pertanto osservare, globalmente, come con il nuovo progetto europeo, concretizzatosi nell’emanazione di specifiche direttive finalizzate a obiettivi ben definiti, il legislatore europeo abbia preso di mira finalità particolarmente pretenziose ma, al contempo, necessarie e necessitate.
Il contesto europeo infatti avverte spasmodicamente, specie negli ultimi anni, un’esigenza di forte eticizzazione.
La ragione fondante dell’intervento europeo può pacificamente scorgersi infatti nella necessità che tutti gli Stati membri convergano, con le autonome legislazioni, ad un sistema maggiormente rispettoso non solo del bene ambiente ma, altresì, anche della dimensione sociale, in modo tale che l’economia ciclica non abbia benefici limitatamente in senso patrimoniale ma, ciò che prevalentemente interessa l’ordinamento dell’unione europea, possa garantire benefici in termini di sostenibilità ambientale e salvaguardia del benessere della condizione umana che nell’ambiente è presente.