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due diligence e diritti umani nell'UE

UE e la Due Diligence obbligatoria in materia di Diritti Umani

ComplianceSettembre 13, 2020

Introduzione

Nei primi mesi del 2020, il Commissario UE per la Giustizia, Didier Reynders, ha evidenziato la necessità di istituire una legislazione ad hoc in materia di diritti umani e degli obblighi di due diligence per le aziende europee.

La previsione di una tale legislazione si fonda sul consenso, mostrato dall’UE e dagli Stati Membri, ai Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) delle Nazioni Unite, tramite cui viene richiesto a ogni impresa di intraprendere attività di due diligence per rendere effettiva e operativa la loro responsabilità nel rispetto dei diritti umani.

Ai singoli Stati Membri, invece, i Guiding Principles richiedono di adottare tutte le misure legislative e regolamentari necessarie a prevenire, investigare e punire le violazioni dei diritti umani connesse alle imprese.

Le attività da svolgere: il monitoraggio

Negli Stati Membri si riscontra un approccio al monitoraggio, sulla base delle diverse leggi esistenti in materia di tutela dei diritti umani e di due diligence, assai eterogeneo.

Naturalmente, a livello aziendale, il monitoraggio rappresenta una delle componenti fondamentali della due diligence non solo ai sensi dei UNGP, ma anche, e soprattutto, per una costante implementazione delle politiche e delle pratiche aziendali.

Tuttavia, il monitoraggio può essere svolto non soltanto attraverso organi interni alla compagine sociale: la legislazione, infatti, può prevedere che vengano coinvolti in tale attività anche enti governativi, richiedendo ad esempio la presentazione, da parte dell’azienda, di relazioni sulla due diligence.

La legislazione attualmente in vigore in materia di monitoraggio impone agli Stati Membri di istituire e nominare le autorità nazionali di vigilanza (EU Timber Regulation) che si occuperanno di tale attività e di identificare e rendere pubblici gli elenchi di tutte le società soggette a obblighi di due diligence.

In particolare, la Norvegia avrebbe previsto un diritto all’informazione sulle modalità con cui le imprese tutelano, al loro interno e in riferimento alle loro supply chains, i diritti fondamentali e il diritto a un lavoro dignitoso; in aggiunta, è prevista una procedura di richiesta informazioni applicabile anche a tutte quelle imprese non soggette a obblighi formali di segnalazione.

Altri regimi, invece, prevedono che il monitoraggio della due diligence venga affidato a soggetti terzi e avvenga con gli stessi requisiti previsti per lo svolgimento della supply chain audits da parte di revisori indipendenti (California Trasparency in Supply Chains Act, EU Conflict Minerals, etc.).

Sulla base degli approcci legislativi attualmente esistenti, si ritiene che la legislazione UE sulla Due Diligence dovrebbe prevedere l’obbligo per le aziende di stabilire un meccanismo di alert/complaint maggiormente aperto ai lavoratori e ai terzi, con un più intenso coinvolgimento nella progettazione e nel funzionamento degli accordi di monitoraggio delle parti interessate, inclusi i lavoratori.

Il monitoraggio sia della conformità della struttura, del contenuto delle attività e della loro efficacia dovrebbe essere effettuato attraverso organismi nazionali: in tale scenario l’UE dovrebbe fornire un quadro adeguato atto a garantire l’accesso alle informazioni, tra cui le società che rientrano nell’ambito di applicazione, e monitorare in egual misura la conformità procedurale e l’efficacia sostanziale.

I meccanismi di applicazione

Lo scopo posto alla base dei meccanismi di applicazione si rintraccia nell’intento a che tutte le società si conformino ai doveri di due diligence, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale.

I poteri esecutivi, in tale scenario sembrano esser relegati a un piano meramente teorico piuttosto che reale, effettivo: tuttavia, in alcuni casi, il potere di promuovere un’azione spetta esclusivamente alle autorità esecutive.

Notizie più confortanti si riscontrano in riferimento ai meccanismi di esecuzione di terzi.

Secondo il DVL francese, ogni parte interessata ha la possibilità di chiedere un’ingiunzione a conformarsi se una società non stabilisce, attua o pubblica un piano di vigilanza: se l’impresa diffidata non adempie entro tre mesi, predisponendo un piano di vigilanza, può essere soggetta all’applicazione di una sanzione.

Tuttavia, data la scarsa conformazione delle aziende alle leggi in materia di tutela così come di rispetto dei diritti umani ai sensi delle UNGP, la futura legislazione dell’UE sulla due diligence dovrebbe prevedere delle sanzioni che siano efficaci, proporzionate e dissuasive, stabilire ruoli chiari e specifici per le parti interessate nelle procedure di applicazione e istituire appositi organismi nazionali che si occupino di applicare quanto stabilito.

I rimedi

Le norme sui diritti umani stabilisco che in capo a ogni soggetto vi sia il diritto a un rimedio effettivo, procedurale e sostanziale.

Il diritto a un rimedio effettivo, in materia di diritti umani connessi alle imprese, si sostanzia in tutti quei meccanismi giudiziari, amministrativi o di altro tipo che, in presenza di una minaccia o di una lesione a tale diritto, permettono all’interessato di ricevere adeguata tutela.

Naturalmente, il rimedio efficace può assumere, a seconda delle situazioni, diverse sfaccettature: può consistere nel perseguimento e nella condanna dei colpevoli, nel risarcimento dei danni economicamente valutabili, nel cambiamento delle politiche aziendali o ancora nelle azioni disciplinari contro il personale responsabile della minaccia o della lesione del diritto.

Tuttavia, nonostante i tentativi dell’UE e delle istituzioni competenti a livello nazionale e regionale di garantire l’effettivo accesso alla giustizia, si continuano a riscontrare ostacoli che non permettono, sempre, la fruizione di rimedi efficaci.

Ad esempio, tra questi vi sono i limiti in termini di responsabilità delle società, la diseguaglianza sull’accesso alle informazioni e alle prove, il rischio di eventuali controricorsi.

La DVL, nel tentativo di apportare miglioramenti ai rimedi previsti per coloro i quali subiscono una minaccia o una lesione del proprio diritto, stabilisce un diritto di azione civile per coloro i quali subiscano danni da responsabilità civile riconducibili alla mancata osservanza, da parte della società madre e delle sue controllate, degli obblighi di due diligence.

Nel Regno Unito, invece, le corti hanno stabilito che un dovere di diligenza della società madre può esser dovuto non solo ai dipendenti di una sua società controllata ma anche nei confronti di tutti i soggetti interessati dalle sue operazioni.

Conclusione

Mentre la diatriba in merito all’ambito di applicazione, alle entità soggette alla regolamentazione e al monitoraggio continua a essere controversa, al contrario, è senza ombra di dubbio pacifica la necessità di una due diligence obbligatoria in materia di diritti umani a livello europeo; una due diligence che consenta all’Unione Europea e agli Stati membri di garantire che le aziende europee e quelle che operano all’interno del suo territorio non danneggino diritti umani quando producono e commercializzano i beni e i servizi di cui tutti noi usufruiamo.

Pertanto, la legislazione UE dovrebbe richiedere agli Stati Membri di prevedere rimedi efficaci e accessibili idonei a contrastare gli abusi dei diritti umani connessi alle imprese.

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